Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO 6 dicembre 1999
Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale e' stato conferito all'on.le Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale on.le Livia Turco, in materia di coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, d'ora in avanti indicato come legge, recante: "Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania" con il quale si dispone che "per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonche' per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina l'attivita' delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalita' umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonche' degli enti locali";
Visto l'art. 5, comma 2, della legge che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce le disponibilita' indicate nel predetto comma tra le organizzazioni non governative, le organizzazioni e associazioni di volontariato e ogni altra istituzione e organizzazione con finalita' umanitarie che abbiano provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero, nonche' gli enti locali;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale del 17 ottobre 1997 registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 1997, registro n. 2, foglio n. 395, col quale si stabilivano i criteri per la valutazione e le modalita' di presentazione delle richieste di contributo per i progetti umanitari da realizzarsi in Albania previsti dalla legge;
Visto il decreto del 24 marzo 1998 con il quale sono stati ammessi a contributo tredici progetti da realizzare in Albania per un ammontare di L. 14.641.305.235 (con un contributo complessivo di L. 12.445.103.000);
Visto il decreto del 7 maggio 1998 con il quale sono stati ammessi a contributo altri sei progetti per un ammontare di L. 2.358.702.000 (con un contributo complessivo di L. 2.004.897.000);
Vista la "Dichiarazione di intenti sulla collaborazione nel settore della solidarieta' sociale" firmata il 20 luglio 1998 tra il Ministro per la solidarieta' sociale, on.le Livia Turco, e il Ministro del lavoro e degli affari sociali della Repubblica d'Albania, dott. Anastas Angjeli;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale in data 24 marzo 1999, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, registro n. 3, foglio n. 50, con il quale si e' provveduto alla prima ripartizione del Fondo per le politiche sociali assegnando tra l'altro la somma di lire 10 miliardi al cap. 2957 nell'unita' previsionale di base 12.1.1.0. della tabella 2-12. "Famiglia e solidarieta' sociale", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania;
Vista la richiesta dell'ufficio del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania n. UCSA837/II.10.1 in data 17 novembre 1998 con la quale si comunicava la decisione di utilizzare la somma di lire 6 miliardi prioritariamente per interventi di assistenza ai profughi rimpatriati e, per la parte residua, per altri progetti umanitari da svilupparsi in Albania;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali del 23 novembre 1998 col quale si disponeva il pagamento di lire 6 miliardi alla delegazione diplomatica speciale italiana in Albania per le finalita' di cui sopra;
Vista la lettera n. UCSA/1409/II.10.1 del 15 ottobre 1999 del commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, gen. Franco Angioni, con la quale lo stesso ha convenuto sulla utilita' di utilizzare i fondi residuali del pagamento dei sussidi ai rimpatriati albanesi per i progetti sociali individuati dal Dipartimento per gli affari sociali;
Vista la relazione del capo del Dipartimento per gli affari sociali in data 22 novembre 1999 con la quale si propone la prosecuzione dell'attivita' di sostegno sociale con attivita' umanitarie da realizzare in Albania per un contributo complessivo di lire 15 miliardi;
Visto che nella suddetta relazione si propone di riservare una quota pari al 25% dei finanziamenti per interventi nel distretto di Elbasan;
Ritenuto di dar corso alle suddette proposte tramite la realizzazione di progetti riguardanti attivita' sociali a favore di bambini/e, giovani, anziani, donne, disabili, tossicodipendenti e minoranze etniche, con particolare attenzione alle politiche di lotta all'esclusione sociale e al rafforzamento dell'associazionismo di promozione sociale e delle istituzioni locali;
Considerato che per la realizzazione dei predetti interventi e' necessaria l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e la definizione dei criteri di ammissibilita' dei progetti da realizzarsi in Albania;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti destinatari dei contributi
1. Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, ai sensi dell'art. 5 della legge, le organizzazioni non governative, le organizzazioni e associazioni del volontariato ed ogni altra istituzione ed organizzazione con finalita' umanitarie in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico registrato in Italia;
b) avere fini statutari coerenti con le finalita' di cui all'art. 5 della legge;
c) non avere fini di lucro;
d) avere provate esperienza operativa e capacita' organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero. Tale requisito deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto richiedente contestualmente alla presentazione della domanda e comprovato da idonea documentazione. Il Ministro per la solidarieta' sociale si riserva la facolta' di effettuare accertamenti. Tale requisito non necessita di documentazione qualora il soggetto richiedente specifichi nella domanda di aver gia' realizzato progetti umanitari in Albania col contributo del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Possono richiedere i contributi di cui sopra anche gli enti locali.
 
Art. 2. Termini e modalita' per la presentazione delle richieste di
contributo
1. I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 1 devono far pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le richieste di contributo, redatte in carta semplice. Le domande devono essere consegnate al Dipartimento per gli affari sociali, via Veneto, 56 - 00187 Roma, ovvero spedite all'indirizzo predetto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato, a tal fine, fa fede la data indicata nel timbro dell'ufficio postale accettante. Per le domande consegnate a mano sara' rilasciata ricevuta agli interessati recante la data di consegna. Tutte le domande dovranno recare sulla busta la dicitura "Progetto Albania".
 
Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Alla domanda, firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:
A) Per gli enti locali:
delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo di Governo dell'ente locale che deve indicare se il progetto e' gestito direttamente ovvero se e' affidato ad altra amministrazione o ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilita' dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti richiesti nonche' dell'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto per il medesimo progetto altri finanziamenti pubblici, oltre quelli richiesti al Dipartimento per gli affari sociali.
B) Per tutti gli altri soggetti:
atto costitutivo e statuto;
atto deliberativo da cui risulti la qualita' di legale rappresentante e il nome dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di non essere ne' essere stato sottoposto a misure di prevenzione ne' essere stato condannato per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
dichiarazione da parte del legale rappresentante relativa al requisito di cui alla lettera d) dell'art. 1 del presente decreto;
atti costitutivi di eventuali consorzi con altri soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della legge;
bilancio consuntivo del 1998 e bilancio preventivo del 1999 con le relative delibere di approvazione.
C) Per tutti i soggetti:
codice fiscale del soggetto richiedente;
dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che lo stesso progetto non abbia gia' ricevuto altri finanziamenti da enti pubblici e l'impegno a comunicare al Dipartimento per gli affari sociali eventuali successivi altri finanziamenti relativi al progetto presentato;
attestazione del legale rappresentante di aver preso visione della "Guida alla rendicontazione" di cui all'articolo 6, punto 2;
conto corrente bancario, o altra forma ai fini dell'accreditamento dell'eventuale somma concessa.
2. In caso di presentazione oltre il termine stabilito all'art. 2, il Dipartimento per gli affari sociali dichiara inammissibile la domanda. In caso di irregolarita' sanabili o di mancanza di uno o piu' documenti, lo stessoDipartimento assegna al soggetto richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.
 
Art. 4.
Interventi nel distretto di Elbasan
1. Il 25% dei fondi previsti con il presente decreto e' riservato a progetti da realizzarsi nel distretto di Elbasan.
2. Qualora, sulla base dei progetti approvati, la quota riservata non venga interamente coperta i fondi residui saranno impegnati per finanziare i progetti da realizzarsi negli altri distretti in Albania.
 
Art. 5.
Descrizione del progetto
1. Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento. In ogni caso devono essere indicati:
a) gli obiettivi generali e specifici espressi in forma definita e realistica;
b) l'ambito territoriale di realizzazione;
c) la durata del progetto tenendo conto che la stessa non puo' essere superiore a 18 mesi;
d) le attivita', i mezzi impiegati, i tempi di realizzazione e i risultati attesi commisurati agli obiettivi;
e) la sostenibilita' dell'iniziativa;
f) le istituzioni pubbliche e gli altri soggetti coinvolti, dettagliando la natura e gli altri soggetti privati coinvolti;
g) i beneficiari dell'intervento e il loro numero;
h) i soggetti volontari e non, il personale locale impiegato e le funzioni svolte da essi nei progetti. La qualifica professionale, il profilo e l'esperienza del personale impiegato dovra' essere debitamente documentato;
i) il piano economico complessivo redatto in conformita' all'allegato 1 che e' parte integrale del presente decreto;
j) l'entita' del contributo richiesto;
k) la quota parte cofinanziata a carico dell'organizzazione richiedente, che deve essere pari al 15% del costo totale del progetto che si intende realizzare, di cui almeno il 5% come apporto monetario;
l) gli eventuali altri soggetti finanziatori ed entita' dei rispettivi contributi;
m) i progetti realizzati da altri soggetti nazionali o internazionali nello stesso settore o territorio.
2. Nel caso in cui la realizzazione sia articolata in sottoprogetti, quanto richiesto al comma 1 deve essere riferito a ogni singolo sottoprogetto, fatta esclusione dei punti i), k).
 
Art. 6.
Oneri ammissibili al contributo
1. Gli oneri ammissibili al contributo possono riguardare spese per il personale, attivita', opere civili, attrezzature e mezzi di trasporto, servizi specialistici, spese generali.
2. I costi per il trattamento economico del personale volontario e cooperante, da espatriare e/o espatriato, sono quantificati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dei relativi provvedimenti di attuazione. Gli oneri assicurativi obbligatori e gli eventuali oneri previdenziali devono essere indicati separatamente nel piano finanziario preventivo del progetto e documentati sulla base di specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente. L'iscrizione alle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, e' a carico dell'organizzazione richiedente il contributo. I costi relativi al trattamento economico del personale locale sono quantificati secondo i livelli di trattamento previsti dalle normative e consuetudini locali.
3. Sono ammesse al contributo opere civili, attrezzature, mezzi di trasporto e attivita' strettamente necessarie alla realizzazione del progetto.
4. E' ammessa altresi' l'attivita' di assistenza tecnica specialistica se richiesta dall'esecutivita' del progetto, debitamente documentata.
5. Sono riconosciute ammissibili le spese generali relative all'esecuzione del progetto nei limiti del 10% del costo totale.
 
Art. 7.
Modalita' di finanziamento e rendicontazione
1. Per i progetti annuali, al termine delle procedure di approvazione, viene anticipato il 75% del contributo totale; l'erogazione del restante 25% avverra' dopo la presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto annuale. Per i progetti di durata superiore all'anno, al termine delle procedure di approvazione, viene anticipato il 60% del contributo totale; il restante 40% sara' erogato successivamente alla presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto annuale, purche' il soggetto realizzatore dimostri di aver speso tutta l'anticipazione. In caso contrario, verra' erogata una quota residua calcolata sottraendo al 40% la differenza tra la quota anticipata e quanto effettivamente speso; in questo caso il saldo verra' erogato successivamente alla presentazione e approvazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del rendiconto finale. Dalla data di erogazione del contributo, ogni sei mesi deve essere presentata al Dipartimento per gli affari sociali, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Variazioni di attivita', di piano finanziario e slittamento delle annualita' sono ammesse se motivate da eventi non prevedibili e previa approvazione del Dipartimento per gli affari sociali. Nel caso di progetti di durata superiore all'anno in cui le spese sostenute e rendicontate relative alla prima annualita' sono inferiori al 60% dell'importo anticipato, il Dipartimento per gli affari sociali effettua una valutazione dello stato dell'iniziativa, adeguando eventualmente il contributo alla nuova situazione. In ogni caso il Dipartimento per gli affari sociali si riserva di chiedere le opportune modifiche migliorative ai progetti in corso. Nel caso di gravi e comprovate inadempienze da parte del soggetto esecutore, il Dipartimento per gli affari sociali si riserva comunque il diritto di sospendere i finanziamenti ed eventualmente di chiedere il rimborso parziale o totale dei pagamenti effettuati. La rendicontazione finale, da presentarsi al Dipartimento per gli affari sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'annualita' o del periodo previsto, deve essere composta da una relazione descrittiva (descrizione delle attivita' svolte, obiettivi e risultati conseguiti) e da un rendiconto finanziario (relazione contabile, prospetto riassuntivo, elenco dei trasferimenti di valuta, elenchi dei giustificativi di spesa divisi per voce). Per gli apporti non monetari o valorizzazioni devono essere indicati i criteri seguiti per il loro calcolo. Per le spese generali deve essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante che le spese sono state sostenute esclusivamente per l'esecuzione del progetto. Alla rendicontazione deve essere allegata copia dei giustificativi di spesa relativi alle voci "attrezzature", "opere civili" e "servizi specialistici".
2. Per la rendicontazione il soggetto esecutore deve attenersi a quanto previsto nella "Guida alla rendicontazione" disponibile a richiesta presso il Dipartimento per gli affari sociali o consultabile tramite INTERNET all'indirizzo http://www.affarisociali.it/struttura/bando albania.htm ovvero aprendo la sezione avvenimenti del sito http://www.affarisociali.it. La suddetta Guida alla rendicontazione potra' essere richiesta anche tramite posta elettronica all'indirizzo albaniaaffarisociali.it o tramite fax ai seguenti numeri 0648161459 oppure 0648161473. Il Dipartimento si impegna a inviare il documento via fax o posta elettronica entro il primo giorno non lavorativo successivo alla richiesta (il sabato e' considerato giorno non lavorativo).
3. Nel caso in cui la realizzazione sia articolata in sottoprogetti, la rendicontazione deve essere articolata tenendo conto dei singoli sottoprogetti.
4. Gli eventuali residui attivi, a qualunque titolo, possono essere impiegati per un ulteriore sviluppo delle attivita' del progetto, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali, o essere restituiti tramite versamento all'entrata dello Stato (i relativi estremi sono comunicati all'atto della concessione del contributo e la relativa quietanza deve essere allegata al rendiconto finanziario).
5. Il Dipartimento per gli affari sociali si riserva la facolta' di effettuare il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento dei progetti in qualsiasi momento, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. In ogni caso i soggetti esecutori assumono l'obbligo di collaborare alle attivita' di monitoraggio e di valutazione che saranno attivate dal Dipartimento per gli affari sociali.
6. I soggetti realizzatori almeno sei mesi prima della scadenza del progetto, dovranno sottoporre all'approvazione del Dipartimento per gli affari sociali l'accordo scritto con le organizzazioni non governative/associazioni o enti locali albanesi in base al quale sono definite le modalita' di cessione, al termine del progetto, dei beni materiali. In assenza di tale accordo la cessione di detti beni sara' disposta dal Dipartimento per gli affari sociali.
 
Art. 8.
Esame dei progetti
1. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari sociali sono approvati i progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare dello stesso, sentito il parere di un apposito comitato di valutazione che sara' costituito con successivo provvedimento. Detto comitato, sulla scorta della documentazione allegata alla domanda, valuta il possesso dei requisiti indicati nel presente decreto, la qualita' del progetto, l'ammissibilita' al finanziamento e l'ammontare dello stesso.
 
Art. 9.
Valutazione delle priorita' delle attivita'
1. Al fine di favorire la continuita' delle azioni gia' avviate con i programmi di cui alle premesse, sono considerate prioritarie le iniziative in grado di dare continuita' o di valorizzare le attivita' oggetto di precedenti interventi in Albania.
2. In applicazione dei principi di coordinamento e complementarieta' avranno una valutazione prioritaria i progetti da realizzare in collegamento con altre iniziative di settore in corso o programmate da parte di altre autorita' nazionali o di donatori internazionali.
3. Sono inoltre considerate prioritarie le attivita' che operano in collaborazione con altri soggetti ammissibili, nella ricerca di sinergie, azioni coordinate e integrate, ed economie di scala.
4. Avranno una valutazione prioritaria anche gli interventi che hanno come scopo il supporto delle istituzioni albanesi e coinvolgono significativamente i soggetti locali nella realizzazione del progetto, anche attraverso il potenziamento della formazione professionale di operatori locali.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 6 dicembre 1999
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 37
 
ALLEGATO 1 PIANO FINANZIARIO Voci di spesa ===================================================================== Voci di spesa | 1 annualità | 2 annualità ===================================================================== 1) Personale volontario | | 2) Personale cooperante | | 3) Oneri previdenziali e assicurativi | | 4) Oneri aggiuntivi | | 5) Personale locale | | 6) Realizzazione delle attività | | 7) Opere civili | |
Strutture | |
Infrastrutture | |
Terreni | | 8) Attrezzature e mezzi di trasporto: | |
Acquisto | |
Trasporto e assicurazione | | 9) Servizi specialistici | | 10) Spese generali | | Totale: | | Totale generale | | Contributo D.A.S. | | Quota di cofinanziamento organizzazione | |
Contanti 5% | |
Valorizzazioni 10% | | Leggasi "Dipartimento per gli affari sociali"
 
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