Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI SASSARI
DECRETO RETTORALE 21 gennaio 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto rettorale n. 60 del 1o febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e successive modificazioni;
Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 1999, con la quale e' stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 77 dello statuto stesso;
Vista la delibera del senato accademico del 9 novembre 1999, con la quale e' stata deliberata la revisione di alcuni articoli dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 77;
Vista la nota n. E - 022619 del 9 novembre 1999, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;
Considerato che il M.U.R.S.T. non ha formulato osservazioni sulle modifiche allo statuto;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1o febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998, viene ulteriormente cosi' modificato:
Art. 1.
a) Vengono cassati gli articoli dal n. 43 al n. 51 e sostituiti con quelli appresso indicati:
Capo IV
Il policlinico universitario
Art. 43.
Finalita' e costituzione
1. Il Policlinico universitario, di seguito nominato Policlinico, e' Azienda dell'Universita' istituita ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 e ulteriori modifiche.
2. Il Policlinico e' costituito su proposta della facolta' di medicina e chirurgia, di seguito denominata facolta', con delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
3. Fanno parte del Policlinico le strutture dell'Ateneo individuate con delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione su proposta della facolta'.
4. Il Policlinico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e ulteriori modifiche, ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e la sua gestione e' informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria.
5. Il Policlinico e' ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, art. 4, comma 3.
6. Il Policlinico svolge attivita' assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
7. Al Policlinico, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali della facolta' possono essere assegnate, d'intesa con la regione, anche strutture assistenziali non universitarie.
8. Il Policlinico universitario ha una organizzazione dipartimentale.
Art. 44.
Strutture del Policlinico
1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo, l'Universita' provvede ad individuare i beni mobili, le attrezzature e i beni immobili da assegnare al Policlinico; detti beni continueranno a far parte del patrimonio dell'Universita' e sono affidati in uso gratuito all'azienda che assume in proprio gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'Universita' rientrera' in possesso dei beni mobili, immobili e delle attrezzature qualora successive norme di legge dispongano in tal senso o per cessazione delle flinzioni proprie dell'azienda.
3. Qualunque altro immobile acquisito dal Policlinico andra' a far parte del patrimonio dell'Ateneo e sara' assegnato al Policlinico secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 45.
Personale
1. La pianta organica del Policlinico, determinata tenendo conto non solo del carico assistenziale ma anche delle necessita' didattiche e di ricerca, viene approvata dal consiglio di programmazione e coordinamento su proposta del direttore generale.
2. Il personale del Policlinico e' costituito da:
personale universitario messo a disposizione dall'Universita' con decreto del rettore;
personale a qualunque titolo assegnato dal servizio sanitario nazionale o da altra pubblica amministrazione;
altro personale assunto con contratti a tempo determinato;
personale a contratto assunto secondo l'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche;
personale che presta servizio, con modalita' interinale, ai sensi di convenzioni con cooperative, societa' e quant'altro.
3. Il personale assunto con contratto puo' essere utilizzato per ricoprire posti temporaneamente vacanti, per rispondere ad esigenze temporanee connesse allo sviluppo dell'attivita' didattica scientifica e di assistenza, nonche' per ricoprire figure professionali non presenti nell'ordinamento universitario. Tale personale verra' assunto con modalita' stabilite dal regolamento del Policlinico.
Art. 46.
Organi del Policlinico
1. Sono organi del Policlinico il direttore generale, il consiglio di programmazione e coordinamento, il consiglio dei sanitari, il collegio dei revisori e il nucleo di valutazione.
2. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
Art. 47.
Consiglio di programmazione e coordinamento
1. Il consiglio di programmazione e coordinamento e' un organo elettivo della durata di cinque anni.
2. Fanno parte del consiglio di programmazione e coordinamento:
il rettore o un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
il preside della facolta' di medicina e chirurgia o un suo delegato;
tre professori universitari di prima fascia della facolta';
tre professori universitari di seconda fascia della facolta';
due ricercatori e\o assistenti della facolta';
due rappresentanti del personale medico non universitario operante nel Policlinico;
un medico specializzando;
un rappresentante del personale tecnico e amministrativo della facolta';
un rappresentante del personale del comparto sanitario;
un rappresentante degli studenti della facolta';
i componenti elettivi vengono nominati secondo apposito regolamento.
3. Il consiglio di programmazione e coordinamento:
formula le linee di indirizzo e le proposte di coordinamento tra attivita' assistenziali e quelle didattico scientifiche della facolta';
propone gli indirizzi generali sulle linee programmatiche, di sviluppo e sui profili organizzativi del Policlinico;
approva i documenti di programmazione economica annuale e pluriennale con i relativi consuntivi e quelli relativi ai flussi finanziari redatti secondo le disposizioni delle norme vigenti, che tengano conto dell'adeguamento degli organici, nonche' quella di verifica dei risultati raggiunti, presentati dal direttore generale;
delibera la destinazione dell'utile per investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente per il miglioramento dell'attivita' assistenziale, di didattica e di ricerca, e per eventuali forme di incentivazione al personale, su proposta del direttore generale.
4. Il direttore generale fa parte del consiglio di programmazione e coordinamento con voto consultivo.
Art. 48.
Il direttore generale
1. Il direttore generale viene nominato dal rettore su una rosa di tre nominativi di qualificata formazione proposta dalla facolta'.
2. Il direttore generale e' il rappresentante legale del Policlinico su delega del rettore e allo stesso risponde del suo operato.
3. Il direttore generale ha un rapporto di lavoro di diritto privato a tempo pieno della durata da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, rinnovabile.
4. Il direttore generale ha tutti i poteri di gestione e di rappresentanza del Policlinico previsti dalla legge e le connesse responsabilita'.
5. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario, i cui mandati cessano entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.
6. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta o non rispondente alle finalita' e agli obiettivi dettati dal consiglio di programmazione e coordinamento, imputabili al direttore generale, il rettore, sentito il consiglio di facolta', puo' risolvere il contratto.
7. In caso di impedimento temporaneo del direttore generale, le relative funzioni sono svolte in conformita' al dettato dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.
Art. 49.
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo viene nominato dal direttore generale.
2. Il direttore amministrativo ha un rapporto di lavoro a tempo pieno di durata pari al contratto del direttore generale, rinnovabile.
3. Il direttore amministrativo ha le qualificazioni, i compiti ed il rapporto di lavoro previsti dal regolamento del Policlinico.
4. Il direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e puo' essere riconfermato.
5. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta o non rispondente alle finalita' e agli obiettivi dettati dal direttore generale. quest'ultimo puo' risolvere il contratto.
Art. 50.
Il direttore sanitario
1. Il direttore sanitario viene nominato dal direttore generale.
2. Il direttore sanitario ha un rapporto di lavoro a tempo pieno di durata pari al contratto del direttore generale, rinnovabile.
3. Il direttore sanitario ha le qualificazioni, i compiti ed il rapporto di lavoro previsti dal regolamento del Policlinico.
4. Il direttore sanitario presiede il consiglio dei sanitari.
5. Il direttore sanitario cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e puo' essere riconfermato.
6. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi di inadempienza o di gestione non corretta o non rispondente alle finalita' e agli obiettivi dettati dal direttore generale, quest'ultimo puo' risolvere il contratto.
Art. 51.
Il consiglio dei sanitari
1. Il consiglio dei sanitari e' costituito dai responsabili delle strutture che svolgono attivita' sanitaria individuate ai sensi dell'art. 43, comma 3, dello statuto nonche' da una rappresentanza del personale infermieristico, socio-sanitario e tecnico-sanitario secondo quanto previsto dal regolamento del Policlinico.
2. Il consiglio dei sanitari ha la funzione di fornire al direttore generale pareri obbligatori sulla gestione tecnico-sanitaria del Policlinico, sull'organizzazione e sulla valutazione dei programmi di acquisto delle attrezzature e di gestione del personale sanitario.
3. Il consiglio dei sanitari e' presieduto dal direttore sanitario.
Art. 52.
Il collegio dei revisori
1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal senato accademico su una rosa di nomi indicati dalrettore. I revisori sono scelti di norma fra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio elegge al suo interno il presidente e dura in carica cinque anni.
2. Le funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento del Policlinico.
3. In via transitoria, sino alla attribuzione della personalita' giuridica al Policlinico e per un periodo comunque non superiore ai cinque anni, il collegio dei revisori del Policlinico e' costituito dal collegio dei revisori di cui all'art. 73 dello statuto.
Art. 53.
Il nucleo di valutazione
1. Per il controllo di efficacia, efficienza, economicita' e qualita' delle attivita' assistenziali e amministrative del Policlinico, e' costituito un nucleo di valutazione la cui composizione viene disciplinata dal regolamento del Policlinico.
Art. 54.
Regolamento del Policlinico universitario
1. Il regolamento del Policlinico universitario di cui agli articoli precedenti e' approvato dal direttore generale previo parere favorevole del consiglio di programmazione e coordinamento. In prima attuazione e' approvato in via provvisoria dal direttore generale sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 55.
Norme transitorie
1. La prima pianta organica provvisoria del Policlinico universitario viene approvata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del direttore generale entro centoventi giorni dal suo insediamento.
b) lo statuto dopo l'art. 55 verra' rinumerato.
 
Art. 2.
Al primo comma, quarto rigo, dell'art. 64, viene cassata la dicitura "- Il Policlinico".
Sassari, 21 gennaio 2000
Il rettore: Maida
 
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