Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 novembre 1999
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, in Milano, unita' di Marano Ticino. (Decreto n. 27381).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contrattidi solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. F.lli Gagliardi, inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 luglio 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 agosto 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 122 unita', di cui un lavoratore in part-time con orario contrattuale pari a 30 ore settimanali, per il quale si applica una riduzione di orario di 10 ore settimanali, su un organico complessivo di 156 unta';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisto il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata per il periodo dal 25 agosto 1999 al 24 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, con sede in Milano, unita' di Marano Ticino (Novara), (NID 9901000020), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 122 unita', di cui un lavoratore in part-time con orario contrattuale pari a 30 ore settimanali, per il quale si applica una riduzione di orario di 10 ore settimanali, su un organico complessivo di 156 unita'.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gagliardi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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