Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2000
Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-bis;
Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;
Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-bis, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;
Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1996, n. 81168, con il quale e' stata sospesa l'esecuzione dei citati decreti ministeriali nei confronti, tra gli altri, della cooperativa Associazione produttori abruzzesi, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio del 10 gennaio 1996, su ricorso di Di Mattia Ennio, che ha presentato istanza tramite il socio fidejussore in solido Viola Tonio;
Preso atto che tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 606 del 7 aprile 1999, ha accolto il ricorso presentato da Di Mattia Ennio contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ora Ministero per le politiche agricole e forestali, annullando il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, nella parte in cui la cooperativa A.P.A. e' stata esclusa dai benefici di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
Considerato che dalla sentenza emerge che e' stato riscontrato dal T.A.R. Lazio la natura agricola della cooperativa Associazione produttori abruzzesi e che quindi occorre dare esecuzione alla sentenza, rimandendo impregiudicato il diritto dell'amministrazione di proporre ricorso al Consiglio di Stato;
Considerata la necessita' di inserire le garanzie prestate da Di Mattia Ennio in solido con Viola Tonio ed altri nell'elenco n. 1 delle garanzie ammissibili, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995;
Esaminata nel merito l'istanza presentata dal signor Viola Tonio, socio della cooperativa A.P.A.;
Decreta:
Art. 1.
Le garanzie prestate dal socio Viola Tonio a favore della cooperativa Associazione produttori abruzzesi, con sede in Raiano (L'Aquila) sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996 nelle posizioni identificate con le classi dal n. 530 al n. 541, come di seguito specificato.
 
Art. 2.
Dopo il n. 529 del citato elenco, dal n. 530 al n. 541, si inseriscono, con i dati sotto riportati le seguenti garanzie rilasciate dal socio Viola Tonio a favore della cooperativa A.P.A.: =====================================================================
Classe | Prot. | Socio | Creditore ===================================================================== 530 | 88022 | Viola |Banco di Napoli 531 | " | " |" 532 | " | " |" 533 | " | " |" 534 | " | " |" 535 | " | " |" 536 | " | " |Banca Nazionale del Lavoro 537 | " | " |Cassa di Risparmio 538 | " | " |Credito Cooperativo 539 | " | " |Soc. SCAM S.p.a. 540 | " | " |Soc. Agricola
 
Art. 3.
In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Gandolfo socio della cooperativa Nupral Export verso il Credito Italiano assume la posizione n. 542 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.
Roma, 18 gennaio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
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