Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 gennaio 2000
Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-bis;
Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;
Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995 con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;
Considerato che tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 1613 del 7 gennaio 1999, ha accolto il ricorso presentato da Castiglione Paolo ed altri contro il Ministero, ora Ministero per le politiche agricole e forestali, annullando il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, nella parte in cui la cooperativa Zoocasearia Ericina e' stata esclusa relativamente al credito vantato dal Banco di Sicilia;
Considerato che la predetta sentenza e' immediatamente esecutiva, anche se e' gravata da appello proposto dall'amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
La garanzia prestata dal socio Castiglione Paolo al Banco di Sicilia a favore della cooperativa agricola Zoocasearia Ericina con sede in Custonaci e' inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996 nella posizione identificata con la classe n. 173.
 
Art. 2.
In conseguenza della modifica di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Libra socio della cooperativa agricola Sant'Anna verso il Mediocredito assume la posizione n. 174 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.
Roma, 14 gennaio 2000 Il direttore generale: Di Salvo
 
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