Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle Arpa a quello del comparto sanita'. |
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A seguito del parere favorevole espresso in data 24 dicembre 1999 dal comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del comparto sanita' nonche' della certificazione della Corte dei conti, in data 19 gennaio 2000, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 gennaio 2000 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'A.R.A.N. nella persona del presidente prof. Carlo Dell'Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria: CGIL - F.P. sanita'; FIST - CISL; UIL - sanita'; RSU: Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi; Federazione nazionale Fials - Confsal sanita'; C.S.A. di Cisas sanita' (Cisas sanita', Cisal - Fls/Cisal, Cisal sanita', Dirsan Cisal, Confill sanita' - Cusal, Confail - Failel - Unsiau, Fenspro - Fasil - Usppi); per le confederazioni sindacali: CGIL; CISL; UIL; U.S.A.E.; CONFSAL; CISAS. Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla formulazione delle tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del comparto sanita'. |
| Allegato CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CONFLUITO NELLE A.R.P.A. A QUELLO DEL COMPARTO SANITA'. Art. 1. Campo di applicazione e finalita' 1. Il presente contratto si applica al personale confluito nelle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), esclusi i dirigenti, al fine di consentire il relativo inquadramento negli organici delle agenzie stesse. 2. A tal fine, ai sensi dell'art. 41, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 del comparto sanita', con il presente contratto vengono definite le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. al personale del S.S.N. onde pervenire ad un sistema classificatorio omogeneo. Art. 2. Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione 1. Le tabelle di equiparazione allegato 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'art. 41, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, facendo riferimento a: a) contratti collettivi attualmente applicati al personale in servizio; b) livelli e categorie di provenienza del personale; c) contenuto mansionistico delle qualifiche e/o categorie di appartenenza, con particolare riguardo al personale proveniente dal settore privato i cui profili professionali non siano sufficientemente tipizzati nei settori di provenienza. 2. Per il personale proveniente da altri comparti, ove i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano previsto un nuovo sistema classificatorio diverso da quello del S.S.N., ai fini dell'equiparazione si tiene conto della precedente posizione o qualifica funzionale nonche' del livello economico di provenienza del personale, procedendo all'inserimento di esso, secondo i profili di inquadramento del S.S.N. Tale criterio si applica anche nel caso in cui nel comparto pubblico di provenienza non sia stato ancora individuato il nuovo sistema classificatorio del personale. Art. 3. Struttura della retribuzione 1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale confluito nelle A.R.P.A. da comparti diversi dal S.S.N., ai sensi dell'art. 32, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, e' attribuito: a) il trattamento economico iniziale, di cui all'art. 32, lettera a), dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro; b) l'indennita' integrativa speciale in atto goduta per il S.S.N. del corrispondente livello di inquadramento; c) la retribuzione individuale di anzianita' in atto percepita; d) l'indennita' professionale specifica, ove prevista per il relativo profilo dalla tabella allegato 6 al contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999. 2. Alla costituzione del trattamento economico iniziale del personale confluito formato da due voci (stipendio tabellare iniziale e misura comune dell'ex indennita' di qualificazione professionale), ai sensi dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, concorrono lo stipendio tabellare iniziale in atto goduto dal personale interessato nonche' ogni altra indennita' o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale nella misura concorrente a costituire oltre al trattamento tabellare iniziale anche la seconda voce del trattamento economico iniziale. 3. Gli oneri per l'attribuzione del trattamento economico iniziale, di cui al comma 2, qualora le voci sopra richiamate non fossero sufficienti, sono a carico dei bilanci delle A.R.P.A. Nel caso in cui, viceversa, le voci economiche sopra richiamate diano luogo ad un saldo positivo, la parte residua, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, verra' conservata come assegno ad personam, riassorbibile con i passaggi alle fasce economiche superiori o a seguito del passaggio alla categoria superiore, ovvero come fascia retributiva superiore, ove ne abbia la consistenza. A tale inquadramento economico provvedono direttamente le A.R.P.A. Non si da' luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali. 4. Tutti gli assegni attribuiti a titolo personale per effetto del presente articolo rimangono nel fondo di cui all'art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era destinatario. 5. E', altresi', a carico delle A.R.P.A. la corresponsione della specifica indennita' professionale di cui alla tabella allegato 6 al contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, utilizzando allo scopo l'eventuale saldo positivo di cui al comma 3. Art. 4. Inquadramento del personale 1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento del personale confluito nelle A.R.P.A. negli organici delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di inquadramento. 2. Per le A.R.P.A. gia' attivate la data di inquadramento del personale decorre dal 1o novembre 1998. Art. 5. Norme finali e transitorie 1. L'adeguamento nominale dei profili del personale confluito a quello in atto del personale del S.S.N. e' effettuato direttamente dalle A.R.P.A., sulla base delle declaratorie di cui all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999 e delle tabelle di equiparazione del presente contratto. 2. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale interessato si applica il sistema classificatorio del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 anche per cio' che attiene i passaggi di cui agli articoli 16 e 17, le posizioni organizzative degli articoli 20 e 21 nonche' la progressione economica orizzontale dell'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro citato. A tal fine, i fondi previsti dagli articoli 38 e 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso sono formati ed incrementati con le stesse modalita' e procedure stabilite dalle norme indicate. 3. Nell'ambito del sistema classificatorio, fermo restando l'obbligo di osservanza del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, le A.R.P.A. individuano con atti regolamentari, anche per la prima applicazione, criteri e procedure per i passaggi tra le categorie e all'interno delle categorie, coerenti con i processi di riorganizzazione interna ispirati alla omogeneizzazione delle diverse provenienze. 4. I regolamenti concorsuali delle agenzie devono essere coerenti, per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego e, per quelli specifici, con le declaratorie di cui all'allegato 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999. 5. Le parti di cui al presente contratto, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della sanita' ovvero a seguito della definizione della formazione complementare, si incontreranno per l'individuazione della categoria di appartenenza dei profili interessati. Analogamente si procede per l'individuazione di nuovi profili non sanitari. ----> Vedere allegato da pag. 72 a pag. 73 della G.U. <---- DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Con riferimento all'art. 19, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999 per il comparto sanita', le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede locale ed anche gli "assistenti tecnici" limitatamente a quelli che operano presso i dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle A.R.P.A. (agenzie regionali per l'ambiente). Tra detto personale e' ricompreso nelle A.R.P.A. il personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico che effettua esami di laboratorio per il controllo delle matrici ambientali e alimentari nonche' il personale tecnico diplomato e/o di vigilanza comunque denominato, proveniente da altri comparti o settori, fermo restando il rispetto della tabella di equiparazione allegata al presente contratto con riferimento ai livelli di provenienza. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 Le parti auspicano che gli organi istituzionalmente competenti in materia previdenziale dispongano che al personale pubblico comunque confluito nelle A.R.P.A., gia' iscritto dall'amministrazione di provenienza ai fini del trattamento di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria o altre forme pensionistiche obbligatorie sostitutive ed esclusive, si applichino le disposizioni sulla facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita (in analogia a quanto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554). Le parti auspicano, invece, che per il personale non proveniente dall'impiego pubblico, che fruisce di eventuali iscrizioni previdenziali ed assistenziali integrative facoltative e/o obbligatorie presso Enti o Fondazioni di diritto privato, gia' previste o consentite dai contratti collettivi o integrativi aziendali di provenienza del personale stesso, vengano trovate soluzioni per l'adeguamento al trattamento previdenziale ed assistenziale del comparto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 Le parti confermano che i servizi prestati dal personale confluito nelle A.R.P.A. presso amministrazioni, aziende ed enti pubblici o privati di provenienza sono equiparati a quelli del S.S.N. nei concorsi e nelle progressioni interne presso le A.R.P.A., sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 1. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4 Le parti si danno atto di un probabile errore materiale nella tabella allegato 1 con riferimento alla nota 3, in quanto il personale di riferimento dovrebbe ricomprendere le figure del livello 3 dei lavoratori provenienti dall'industria alimentare. La verifica della sussistenza dell'errore e la sua correzione sara' portata a conclusione nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2o biennio di parte economica 2000-2001. |
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