IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per il Lazio Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalita' da eseguirsi presso il Pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituitivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1o dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del Conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico; Visto il decreto ministeriale n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota n. 11076 del 7 gennaio 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma ha comunicato che il dirigente dell'ufficio provinciale ACI di Roma ha segnalato che nel giorno 31 dicembre 1999 a causa di aggiornamenti tecnici per chiusura di fine anno, l'ufficio ha ridotto l'orario di apertura degli sportelli al pubblico e che nel giorno 3 gennaio 2000 detti sportelli rimarranno chiusi e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma in data 31 dicembre 1999 e 3 gennaio 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2000 Il direttore regionale: Di Iorio |