Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 12 novembre 1999 |
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unita' di Mantova. (Decreto n. 27357). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista l'istanza presentata dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim; inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 ottobre 1993, che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237; Vista la dichiarazione dell'azienda del 20 aprile 1995, anch'essa posta in allegato al presente decreto, con la quale si evidenzia che non esiste cumulo tra il contratto di solidarieta' ed il trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto "prima dell'attivazione del contratto in questione nei singoli magazzini e' stata azzerata la Cigs"; Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 settembre 1993, successivamente integrato con accordo esplicativo del 13 marzo 1995, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 13 settembre 1993 e 20 settembre 1993, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio; Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego; Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio: Decreta: A) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a., Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 294 ore di lavoro, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 26 unita'; B) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim con sede in Milano, unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 176 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il decreto n. 24172 del 24 febbraio 1998 limitatamente alla lettera A dell'art. 6. Roma, 12 novembre 1999 Il direttore generale: Daddi |
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