Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 5 novembre 1999
Proroga dell'indennita' di mobilita', in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Decreto n. 27331).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita';
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;
Visto l'art. 81, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, successivamente abrogato dall'art. 45, comma 17, primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la concessione della proroga dell'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di 12 mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la nota datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gestione separata terremoto, ha individuato nelle province di Avellino, Salerno e Potenza le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge n. 219/1981, nelle quali sono state avviate le procedure per la stipula dei contratti, d'area nonche' l'elenco delle aziende, ivi ubicate, che hanno operato licenziamenti di manodopera;
Vista la nota del 26 ottobre 1999, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base del predetto elenco fornito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e a seguito di indagini effettuate presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, Salerno e Potenza, ha comunicato che il numero dei destinatari della proroga in questione e' di 336 unita' di cui 61 lavoratori per la provincia di Avellino, 275 lavoratori per la provincia di Potenza e nessun lavoratore per la provincia di Salerno e che l'onere complessivo ammonta a circa lire 8 miliardi e mezzo;
Ritenuto di prorogare l'indennita' di mobilita' in favore dei lavoratori sopra citati, come individuati dalla predetta nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' prorogata l'indennita' di mobilita' per un periodo massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati dall'Istituto nazione della previdenza sociale in numero massimo di 336 unita', cosi' distinte:
61 lavoratori nella provincia di Avellino;
275 lavoratori nella provincia di Potenza.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 12 miliardi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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