Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 4 novembre 1999
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., in Firenze, unita' di Casalnuovo. (Decreto n. 27305).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. l-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;
Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. E.T.S.;
Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale e' stato concesso, a decorrere dal 14 settembre 1998, il sottocitato trattamento;
Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze, unita' di Casalnuovo (Napoli) (NID 9915NA0025), per un massimo di 73 unita' lavorative, per il periodo dal 30 aprile 1999 al 13 settembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1999 con decorrenza 14 marzo 1999.
Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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