IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1o gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1o marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto 13 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1999, che fissa, tra l'altro, nell'allegata tabella A la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu' richiesta nel corso del 1999 e' stata quella di L. 200.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997; Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Decreta: Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella A, che sostituisce la tabella A allegata al decreto 13 gennaio 1999, e' fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2000, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2000 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2000 Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 4 |