Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2000 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 5 novembre 1999 |
Legge 16 aprile 1987, n. 183 - Cofinanziamento nazionale degli interventi aggiuntivi Feoga relativi al POP Basilicata. (Deliberazione n. 190/99). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro; Viste le determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del Q.C.S. obiettivo 1, in data 10 marzo 1999 - recepita nella decisione comunitaria C(99) 2552 del 9 agosto 1999 - nonche' in data 23 luglio 1999, nel cui contesto sono state attribuite ulteriori risorse Feoga a favore della regione Basilicata, per complessivi 20,560 Meuro, pari a 39,810 miliardi di lire; Considerato che a fronte delle predette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche per complessivi 9,062 Meuro pari a 17,547 miliardi di lire; Vista la propria delibera in data 17 marzo 1998, n. 32/98, concernente tra l'altro il riparto delle risorse recate dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, pari a 2.000 miliardi di lire, secondo l'articolazione annuale di cui all'allegato n. 2 alla predetta delibera; Considerata la necessita' di anticipare i tempi di adozione della decisione comunitaria che recepisca la decisione del Comitato di sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo 1, in data 23 luglio 1999; Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6291 del 25 ottobre 1999; Visti i risultati dei lavori della riunione svoltasi presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 25 ottobre 1999 con le amministrazioni interessate; Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi della deliberazione CIPE n. 79/98 del 5 agosto 1998; Delibera 1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del POP Basilicata, richiamato in premessa, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari complessivamente a 17,547 miliardi di lire (9,062 Meuro). Alla relativa copertura si provvede come di seguito specificato: a) 13,633 miliardi di lire a valere sulle risorse di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nel rispetto della modulazione annuale prevista dalla citata delibera n. 32 del 17 marzo 1998; b) 3,914 miliardi di lire con disponibilita' della regione Basilicata. 2. Le somme previste dalla citata delibera 17 marzo 1998, n. 32/98, vengono erogate nei limiti delle risorse effettivamente acquisite dal Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della regione interessata ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera. 4. La regione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori, eventuali controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 5 novembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 18 |
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