Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 24 gennaio 2000
Misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1987, concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetamino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente le sanzioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonche' il divieto di utilizzo di tali sostanze nelle preparazioni magistrali;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 recante divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1998 recante modifiche al decreto ministeriale 18 settembre 1997 concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1998 recante divieti di prescrizione e preparazione di medicinali a base di pemolina;
Visto il parere espresso dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) nella seduta del 31 agosto 1999;
Sentita la sottocommissione di Farmacovigilanza che, nella riunione del 15 novembre 1999, ha deciso il divieto di utilizzazione delle sostanze anoressizzanti ad azione centrale anche in preparazioni magistrali effettuate in farmacia;
Ravvisata l'opportunita' di dare attuazione alle misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina, dexfenfluramina e pemolina, per i quali e' gia' in vigore il divieto di utilizzo nelle preparazioni magistrali;
Ritenuto di ricomprendere nel divieto anche le sostanze fendimetrazina ed amfepramone (dietilpropione) per le quali, attualmente, esiste la possibilita' di utilizzazione nelle preparazioni magistrali solo se la terapia e' inserita in un piano generale di trattamento del paziente;
Visto l'art. 25, comma 8, del citato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il quale consente al Ministero della sanita' di vietare l'utilizzazione di medicinali, ivi compresi quelli preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1. E' fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fentermina, mazindolo, norpseudoefedrina, fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione) e propilexedrina e comunque tutte le altre sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottonere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2000
Il Ministro: Bindi
 
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