Il comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di un incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento. Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di defmire la relativa questione, emergeva che, in sede di valutazione delle offerte relative, la stazione appaltante aveva ritenuto di non attribuire nessun punteggio ad alcuni lavori eseguiti dai progettisti concorrenti in quanto, a suo avviso, costituenti opere "non affini" a quelle oggetto dell'affidamento. La valutazione di affinita' delle opere costituisce questione a valenza generale che ha dato luogo ad altre segnalazioni e richiede un pertinente approfondimento, ad evitare che il riconoscimento o meno di tale caratteristica discenda da una valutazione non tanto discrezionale dell'ente committente, quanto idonea a determinare per identiche fattispecie soluzioni differenti - che non risultano nemmeno motivate - con violazione dei principi d'imparzialita' e di parita' di trattamento propri dell'azione amministrativa. La circostanza che manchi una espressa definizione normativa di opera affine non sta a significare che questo vuoto normativo non debba essere colmato con il richiamo a precetti esistenti nell'ordinamento di settore, ancorche' in testo differente da quello della legge sui lavori pubblici. Tenuto conto che questa nozione ha valenza sia nei lavori pubblici, cui si e' fatto ora riferimento, sia nei lavori privati, e che pertiene allo svolgimento dell'attivita' di progettazione, ci si puo' riferire, per ritrovare la nozione stessa, alla disciplina dettata dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto. Detta disciplina, richiamata piu' volte nella normativa vigente ed anche nello schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinita' oggettuale e funzionale delle opere stesse. Le classi individuano nove differenti tipologie di inrventi, mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche delle opere ricomprese nelle classi stesse. Il richiamo al concetto di opere affini, ai fini della valutazione delle offerte, non puo', peraltro, essere rinvenuto con riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre risulta, infatti, funzionale il riferimento alle categorie, in quanto esse rappresentano la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale e funzionale del bene da realizzare, le classi, viceversa, pur individuando un'area di appartenenza delle tipologie di progetti, si riferiscono ad opere oggettualmente e funzionalmente di diversa natura. Alla luce di quanto precisato, pertanto, ai fini della valutazione delle offerte, l'affinita' delle opere eseguite rispetto a quella oggetto dell'affidamento deve essere valutata sulla base dei principi desumibili dalla legge n. 143/1949, con riferimento alle classi di opere dalla stessa individuate, con le prescrizioni di cui alla tabella che segue: A) Opere appartenenti alla classe I con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d), delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonche' delle strutture di cui alle categorie f) e g); B) Opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come descritte all'art. 31, letter b), c), d), della legge n. 457/1978, titolo IV; C) Piani regolatori anche parziali nonche' altri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica; D) Decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.; E) Strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I; F) Opere appartenenti alla Classe II; G) Opere appartenenti alla Classe III; H) Opere appartenenti alla Classe IV; I) Opere appartenenti alla Classe V; J) Opere appartenenti alla Classe VI; K) Opere appartenenti alla Classe VII; L) Opere appartenenti alla Classe VIII; M) Opere appartenenti alla Classe IX. |