Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 ottobre 1999
Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unita' di Vittoria, Acireale, Augusta, Alcamo ed Enna. (Decreto n. 27235).

IL DIRIGENTE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza presentata dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unita' Vittoria, Acireale, Augusta, Alcamo ed Enna, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazione sindacali dei lavoratori in data 12 settembre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 25 settembre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;
Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio:
Decreta:
Art. 1.
A) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Vittoria (Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 142 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori su un organico di 19 unita';
B) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Vittoria (Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 85 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 19 unita'.
 
Art. 2.
A) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art.1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Acireale (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 322 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori su un organico di 14 unita';
B) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Acireale (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 192 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 14 unita'.
 
Art. 3.
A) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Augusta (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 357 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organio di 14 unita';
B) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Augusta (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 213 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 14 unita'.
 
Art. 4.
A) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 135 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori su un organico di 11 unita';
B) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 11 unita'.
 
Art. 5.
A) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Enna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 498 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 22 unita';
B) e' autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Enna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 299 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unita'.
L'istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 1999
Il direttore generale: Daddi
 
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