Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
DECRETO 14 gennaio 2000 |
Regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015449). |
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IL PRESIDENTE Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la nota prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale non sono stati formulati rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale il testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 e' stato adottato in via definitiva dal Consiglio stesso; E m a n a l'unito regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 14 gennaio 2000 Il presidente: Bianco |
| Regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche Titolo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1. Tipologie di intervento e principi generali 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei compiti affidati al Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato "decreto di riordino". 2. Ai fini della promozione e del sostegno delle attivita' di ricerca di cui al comma 1 sono individuate le seguenti tipologie di intervento: a) progettazione, direzione e coordinamento di programmi nazionali e internazionali di ricerca; b) promozione di attivita' di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale, attraverso: 1) il finanziamento di progetti di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari; 2) l'affidamento di particolari imprese scientifiche a singoli ricercatori o gruppi di ricerca; 3) il finanziamento di progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori; c) altri interventi di sostegno di attivita' scientifiche e di ricerca, tra i quali, in particolare: 1) il finanziamento di altre attivita' scientifiche, connesse con le attivita' di ricerca; 2) il finanziamento di attivita' di formazione, ferme restando le attivita' di formazione svolte ai sensi del successivo art. 14, comma 2; 3) il finanziamento del funzionamento di gruppi di coordinamento di attivita' di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari. 3. Le attivita' di cui al presente regolamento sono organizzate e svolte nel quadro delle risorse assegnate al CNR, nell'ambito del piano triennale di attivita' di cui all'art. 6 del decreto di riordino. 4. Le attivita' di cui al presente regolamento sono svolte al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti, pubblici e privati. 5. Le attivita' di cui al presente regolamento sono svolte attraverso procedure trasparenti di valutazione comparativa dei progetti da ammettere al finanziamento. Le medesime attivita' sono sottoposte a periodiche valutazioni di efficienza ed efficacia, in rapporto ai risultati raggiunti dalle attivita' scientifiche e di ricerca promosse, ai sensi dell'art. 5 del decreto di riordino. Art. 2. Fonti di disciplina 1. Il presente regolamento contiene la disciplina fondamentale delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca, provvedendo ad individuare i criteri generali, nonche' le competenze fondamentali degli organi e degli uffici. Spetta al consiglio direttivo adottare deliberazioni con le quali sono disciplinate nel dettaglio le procedure da seguire, i criteri di selezione e di verifica dei risultati raggiunti, nonche' gli strumenti di informazione al pubblico sulle diverse tipologie di intervento e sulle procedure di accesso alle informazioni e ai procedimenti di selezione. Titolo II - PROGRAMMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI RICERCA Art. 3. Programmi nazionali e internazionali di ricerca. Definizione 1. Per programma nazionale e internazionale di ricerca, di seguito denominato "programma", si intende un complesso coordinato di ricerche di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del paese. 2. I programmi sono realizzati nel quadro del piano triennale di attivita' ed in coerenza con il programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e sono finanziati a valere sul fondo ordinario, sul fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ovvero su specifici contributi dello Stato, della Unione europea, di enti e organismi nazionali e internazionali. 3. Le attivita' di ricerca comprese nei programmi sono svolte dalle unita' di ricerca. Sono unita' di ricerca gli istituti del CNR, ovvero le unita' costituite all'interno degli Istituti, nonche' le strutture di ricerca di universita' e di enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali. 4. La durata di ciascun programma deve essere definita all'atto della sua approvazione e puo' non coincidere con il piano triennale di attivita'. Art. 4. Procedura di formazione dei programmi 1. Sulla base di uno studio di prefattibilita', il consiglio direttivo approva la attivazione del programma. 2. In seguito alla approvazione dello studio di cui al comma 1, il Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, sulla base di eventuale selezione pubblica, nomina il direttore del programma. 3. Il direttore del programma, coadiuvato da apposita commissione di esperti, nominata dal Presidente, previa delibera del consiglio direttivo, predispone uno studio di fattibilita' con il quale sono individuate, con procedure trasparenti di valutazione comparativa anche di proposte pervenute a seguito di apposito invito alla presentazione diffuso a livello nazionale, le unita' di ricerca da chiamare allo svolgimento delle attivita' del programma e sono indicate le ricerche da svolgere e i risultati attesi per ciascuna di esse, nonche' le risorse, finanziarie e di personale, necessarie per l'intero periodo di validita'. 4. Lo studio di fattibilita' e' approvato dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo approva altresi' i programmi esecutivi annuali e i relativi stanziamenti di bilancio, nel quadro del piano triennale di attivita'. Art .5. Gestione dei Programmi 1. Il coordinamento del programma, ivi comprese la corresponsione alle unita' di ricerca delle risorse finanziarie necessarie, sulla base di stati di avanzamento delle ricerche effettuate, spetta al direttore. 2. Il direttore, per i programmi di maggiore dimensione e complessita', puo' essere coadiuvato da coordinatori di singole aree tematiche. I coordinatori sono nominati, su proposta del direttore del programma, dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. Direttore e coordinatori compongono il comitato di gestione del programma, cui spetta, tra l'altro, l'approvazione del bilancio annuale del programma. 3. Il Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, nomina il comitato scientifico del programma, con compiti di valutazione dei programmi esecutivi annuali e della loro attuazione. Il comitato e' presieduto dal direttore del programma ed e' composto da esperti esterni alle unita' di ricerca che svolgono le attivita' del programma. Al comitato partecipano, con voto consultivo, i coordinatori di cui al comma 2. 4. Il programma e' centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale del CNR, di seguito denominato "regolamento di contabilita'". Per lo svolgimento dei propri compiti il direttore si avvale di una unita' amministrativa, da considerarsi come autonomo centro di spesa. 5. Per programmi che il consiglio direttivo consideri di minori dimensioni finanziarie e organizzative, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 3, il consiglio direttivo puo' approvare il programma secondo procedure e forme di gestione semplificate, anche prescindendo dall'applicazione piena delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 4. Titolo III - PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE PER IL SISTEMA NAZIONALE Capo I Finanziamento di progetti di ricerca in specifici settori tematici e disciplinari Art. 6. Interventi di promozione di attivita' di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale. Definizione 1. Il CNR finanzia, con riferimento a settori tematici e disciplinari predeterminati, prioritari per lo sviluppo della scienza, progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori o da Istituti del CNR, nonche' da singoli ricercatori o da strutture di ricerca di universita', di enti di ricerca e di altri enti, pubblici e privati. 2. Il CNR promuove forme di coordinamento dei soggetti, pubblici e privati, che svolgono attivita' di promozione e sostegno della ricerca, anche al fine di raccordare gli interventi di rispettiva competenza. Art. 7. Procedure di selezione dei progetti 1. Il Consiglio direttivo individua grandi aree scientifiche per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6. 2. Nell'ambito delle aree di cui al comma 1, il consiglio direttivo individua, nell'ambito del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, i settori tematici e disciplinari prioritari, definisce le risorse da destinare alle diverse aree scientifiche e ai settori tematici e disciplinari nonche' le procedure di selezione dei progetti di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi. 3. Il CNR sollecita, attraverso adeguate forme di pubblicita', la presentazione dei progetti di ricerca, anche di durata pluriennale, ricadenti nelle aree e nei settori di cui al comma 2. 4. La valutazione dei progetti presentati e' svolta da esperti esterni ai progetti anche stranieri, a tal fine incaricati. Gli esperti sono scelti in liste continuamente aggiornate, formate dal Consiglio direttivo. Gli esperti svolgono la propria attivita' in forma anonima. I presentatori dei progetti di ricerca, in caso di valutazione negativa, hanno diritto di conoscerne le motivazioni scientifiche. 5. Il finanziamento dei progetti e' deciso dal consiglio direttivo sulla base della valutazione di cui al comma 4, in rapporto alle risorse disponibili per ciascuna delle aree e dei settori. 6. La adozione degli atti, amministrativi e di diritto privato, relativi al finanziamento e alla gestione dei rapporti con i soggetti destinatari, spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che opera come centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita', avvalendosi del centro di spesa dell'amministrazione centrale del CNR. 7. La valutazione finale dei risultati raggiunti dalle ricerche viene effettuata con le modalita' di cui al comma 4. Capo II Affidamento di particolari imprese scientifiche Art. 8. Imprese scientifiche. Definizione 1. Per imprese scientifiche si intendono tutte le ricerche che presentino un elevato livello di innovativita' e interdisciplinarita' in aree tematiche e settori scientifico-disciplinari nuovi e emergenti, da promuovere in forma attiva in assenza di significative iniziative di ricerca nel CNR, nelle universita', negli enti di ricerca, nonche' negli altri enti, pubblici e privati. Art. 9. Procedura di affidamento delle imprese scientifiche 1. Il Consiglio direttivo, nell'ambito del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, definisce le risorse da destinare alle imprese scientifiche di cui all'art. 8, nonche' le procedure per il loro affidamento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi. 2. Il Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, affida la responsabilita' dell'esecuzione di ciascuna impresa scientifica ai soggetti di cui all'art. 8, prevedendo contestualmente le procedure di finanziamento e di verifica e valutazione finale dei risultati raggiunti. 3. La adozione degli atti, amministrativi e di diritto privato, relativi al finanziamento e alla gestione dei rapporti con i soggetti destinatari, spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che opera come centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita', avvalendosi del centro di spesa dell'amministrazione centrale del CNR. Capo III Promozione di attivita' di ricerca di giovani ricercatori Art. 10. Giovani ricercatori. Definizione 1. Per giovani ricercatori si intendono ricercatori operanti presso le strutture di ricerca del CNR, di universita' e di enti di ricerca, nonche' di altri enti, pubblici e privati di eta' inferiore ai trentacinque anni. 2. Le ricerche ammesse a finanziamento del CNR sono quelle svolte individualmente o coordinate da un giovane ricercatore. Art. 11. Procedure di selezione 1. Il Consiglio direttivo determina annualmente, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate nel piano triennale di attivita', le risorse da destinare al finanziamento delle ricerche di cui all'art. 10. 2. Alle procedure di finanziamento delle ricerche presentate da giovani ricercatori si applicano i principi fissati per la promozione delle attivita' di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui agli artt. 6 e 7. Titolo IV - ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DI RICERCA Capo I Finanziamento di altre attivita' scientifiche Art. 12. Altre attivita' scientifiche. Definizione 1. Il CNR, compatibilmente con le dotazioni di bilancio e coerentemente con le indicazioni del piano triennale di attivita', contribuisce allo sviluppo di attivita' scientifiche connesse con le attivita' di ricerca concedendo in particolare: a) contributi per il soggiorno presso strutture di ricerca italiane o straniere di studiosi o ricercatori italiani o stranieri; b) contributi per la partecipazione di studiosi italiani o stranieri a congressi, convegni, scuole o seminari di rilevante interesse scientifico; c) contributi per le spese di organizzazione di congressi, convegni, corsi e seminari; d) contributi per la promozione di pubblicazioni, anche periodiche, di rilevante interesse scientifico. Art. 13. Procedure di finanziamento 1. Il consiglio direttivo definisce con propria deliberazione i criteri generali e le procedure di finanziamento per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 12. 2. Il consiglio direttivo determina annualmente, con riferimento alle grandi aree scientifiche individuate ai sensi dell'art. 6, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate nel piano triennale di attivita', le risorse da destinare al finanziamento delle diverse tipologie di intervento, fissando anche settori tematici o disciplinari di intervento prioritario. 3. La selezione degli interventi finanziabili e' svolta da esperti, anche stranieri, a tal fine incaricati. 4. La adozione di tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, relativi al finanziamento e alla gestione dei rapporti con i soggetti destinatari, spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che opera come centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita', avvalendosi del centro di spesa dell'amministrazione centrale del CNR. 5. La valutazione dei risultati raggiunti con gli interventi e' effettuata con le modalita' di cui al comma 3. Capo II Finanziamento di attivita' di formazione Art. 14. Borse di studio e borse di dottorato di ricerca 1. Il CNR contribuisce allo sviluppo di attivita' di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto di riordino, attraverso la concessione di borse di studio e il contributo allo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti dagli Istituti e dai Programmi nazionali e internazionali di ricerca del CNR, che utilizzano a tal fine le risorse finanziarie del proprio bilancio. 3. Il consiglio direttivo puo' altresi' definire i criteri generali per l'attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca, ferme restando quelle attribuite dagli istituti e programmi del CNR, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso la selezione delle domande e' affidata ad apposite commissioni di esperti e la adozione degli atti necessari spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale. 4. La durata e i requisiti per l'assegnazione delle borse di cui al presente capo sono disciplinati nel regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR. Capo III Finanziamento dei gruppi di coordinamento Art. 15. Gruppi di coordinamento. Definizione e finanziamento 1. I gruppi di coordinamento sono organismi collegiali rappresentativi di ricercatori o di unita' di ricerca operanti, anche al di fuori del CNR, in specifici settori tematici e disciplinari, con esclusivi compiti di coordinamento delle attivita' di ricerca svolte. 2. Il consiglio direttivo determina i criteri generali e le procedure di finanziamento dei gruppi. 3. Spetta al consiglio direttivo determinare annualmente, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate nel piano triennale di attivita', le risorse da destinare al finanziamento dell'attivita' di coordinamento dei gruppi, nonche' fissare tematiche o settori di intervento prioritario. 4. La costituzione del gruppo e' disposta con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. L'atto costitutivo individua l'Istituto del CNR interessato, che fornisce al Gruppo, con le risorse a tal fine attribuite al proprio bilancio, il necessario supporto finanziario, tecnico, amministrativo e informatico. Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 16. Gestione dei progetti finalizzati e strategici 1. Le disposizioni di cui al Titolo II non si applicano alla gestione dei progetti finalizzati e dei progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attivita' di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente. Art. 17. Procedure di finanziamento della ricerca di cui ai Titoli III e IV. 1. Le disposizioni di cui ai Titoli III e IV si applicano a partire dall'esercizio finanziario dell'anno 2001. A tal fine il consiglio direttivo provvede agli adempimenti di sua competenza almeno sei mesi prima del termine indicato, anche al fine di dare tempestiva comunicazione pubblica sui criteri e sulle procedure da seguire per la presentazione delle richieste di finanziamento. 2. Per l'esercizio finanziario dell'anno 2000 il consiglio direttivo, oltre alla individuazione, nei casi previsti, dei settori tematici e disciplinari da considerarsi prioritari ai fini della promozione della ricerca, fissa, in via transitoria, semplificate procedure di finanziamento coerenti con i principi generali fissati nel presente regolamento. Art. 18. Revisione dei gruppi di coordinamento 1. Entro il 31 dicembre 2001 il consiglio direttivo provvede ad una completa revisione dei gruppi nazionali di coordinamento operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della loro soppressione o del loro adeguamento alle disposizioni del Titolo IV, Capo III. Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1967, n. 33) recante "Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche. |
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