Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DECRETO 14 gennaio 2000
Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015447).

IL PRESIDENTE Visti l'art. 4, comma 3, e gli artt. 7, 8, 9 e 13, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la nota Prot. n 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso;
E m a n a l'unito regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 14 gennaio 2000
Il presidente: Bianco
 
Regolamento sull'organizzazione degli uffici
dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza
del Consiglio nazionale delle ricerche
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Amministrazione centrale
Definizione. Linee fondamentali di organizzazione 1. Il presente regolamento disciplina le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR; individua gli uffici di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi. 2. Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite al CNR dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato "decreto di riordino", non attribuite agli istituti ed ai programmi nazionali e internazionali di ricerca, di se'guito denominate "strutture di ricerca". 3. L'amministrazione centrale svolge compiti di supporto agli organi del CNR, compiti di supporto amministrativo alle attivita' delle strutture di ricerca, nonche' i compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 del decreto di riordino. 4. Nella organizzazione degli uffici, il presente regolamento nonche' tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale, rispettano i seguenti principi generali: a) massimo possibile snellimento delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento di funzioni verso le strutture di ricerca; b) distinzione tra compiti riservati agli organi di governo e compiti riservati alla dirigenza amministrativa, da adeguarsi, ai sensi degli articoli 3, comma 4, 15, comma 2, e 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, alla particolare natura del CNR; c) massima funzionalita' complessiva del CNR rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'; d) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro; e) collegamento delle attivita' degli uffici centrali e delle strutture di ricerca, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici; f) garanzia della imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa; g) possibilita' di costituire, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali del CNR di cui all'art. 2 del decreto di riordino e di ogni altra attivita' connessa, strutture esterne, anche nella forma di societa' di diritto privato, con controllo dell'ente e con possibile partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati. La costituzione di tali strutture e' deliberata dal consiglio direttivo. 5. L'amministrazione centrale costituisce un unico centro di spesa ai sensi del regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale del CNR, di se'guito denominato "regolamento di contabilita'".
Art. 2.
Dirigenza 1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla dirigenza si applicano ai dirigenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione centrale nonche' ai direttori degli istituti e dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, ai responsabili delle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto, ai presidenti e agli eventuali responsabili dei servizi comuni delle aree di ricerca. 2. Ai dirigenti e' riservata in via esclusiva l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo. 3. Nelle strutture di ricerca la responsabilita' della gestione della ricerca spetta ai direttori, nel rispetto della liberta' scientifica e dell'autonomia professionale dei ricercatori.
Art. 3.
Partecipazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali 1. La organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale e delle strutture di ricerca garantisce la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, nonche' le pari opportunita' alle lavoratrici e ai lavoratori, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Nella adozione degli atti di organizzazione degli uffici e del lavoro di cui al comma 1 e' garantito il rispetto degli istituti di partecipazione anche con riferimento agli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro, nonche' la piena valorizzazione del sistema dei rapporti sindacali, cosi' come disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
Titolo II - LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Capo I
Uffici di diretta collaborazione
con gli organi del CNR
Art. 4
Uffici di diretta collaborazione 1. Gli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo, costituiti sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo, sono posti alla dirette dipendenze dei rispettivi organi e svolgono esclusivamente le funzioni di supporto e di raccordo tra gli organi e l'amministrazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. E' escluso lo svolgimento da parte degli uffici di diretta collaborazione di attivita' amministrative rientranti nelle competenze degli uffici di cui ai successivi artt. 8 e 9, comma 3. 3. Il complesso degli uffici di diretta collaborazione costituisce un unico centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'.
Art. 5.
Uffici di diretta collaborazione. Individuazione e disciplina 1. La individuazione degli uffici di diretta collaborazione e la determinazione dei relativi compiti, nonche' delle indennita' da corrispondere ai responsabili, e' effettuata con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del Presidente, sentito il direttore generale. Non possono essere costituiti piu' di cinque uffici di diretta collaborazione, ivi compresi l'ufficio di cui al successivo art. 6, comma 4 e l'ufficio di cui all'art. 38, comma 5, del regolamento di contabilita'. 2. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione dipendono funzionalmente dal Presidente e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da lui impartite.
Capo II
Valutazione e controllo strategico
Art. 6.
Valutazione e controllo strategico 1. La funzione di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e' assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti, di cui due esterni al CNR, nominati dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. 2. L'attivita' di valutazione e controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate, nonche' alla identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi. 3. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente e al consiglio direttivo, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attivita' svolta; si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal comitato di cui all'art. 5 del decreto di riordino e dai competenti uffici di controllo di gestione. 4. L'organo collegiale di cui al comma 1 si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informatico di un apposito ufficio dell'amministrazione centrale, da inquadrare tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al Capo I.
Capo III
Compiti dell'amministrazione centrale
e livelli organizzativi degli uffici dirigenziali
Art. 7
Compiti dell'amministrazione centrale 1. Sono compiti dell'amministrazione centrale del CNR: a) la programmazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali, finanziarie e patrimoniali; b) l'attivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati; c) il supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento della rete degli istituti; d) il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto di riordino; e) il supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento dei compiti di monitoraggio e valutazione delle attivita' di ricerca svolta o promossa dal CNR; f) i servizi tecnici e di supporto, che comprendono: la elaborazione dati, le reti di comunicazione, i compiti di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, la consulenza legale e giuridico-amministrativa e il contenzioso, le relazioni con il pubblico, la statistica, i compiti relativi alla funzione di ragioneria, il servizio del patrimonio, l'acquisizione e gestione del personale in servizio presso l'amministrazione centrale, nonche' lo svolgimento di compiti relativi al personale delle strutture di ricerca mantenuti a livello centrale, il supporto tecnico-immobiliare, i servizi generali della sede centrale, la biblioteca centrale. 2. I compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono attribuiti al direttore generale che li svolge attraverso la direzione generale di cui al successivo art. 9, comma 3. 3. Tutti gli altri compiti dell'amministrazione centrale sono attribuiti agli uffici di cui al successivo art. 8.
Art. 8.
Livelli organizzativi degli uffici dirigenziali 1. Gli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale sono articolati nei seguenti livelli organizzativi: a) dipartimenti, da costituirsi, nel limite massimo di quattro, con delibera del consiglio direttivo, che provvede a distribuire tra essi le competenze di cui all'art. 7, comma 3; b) servizi, articolazioni dei dipartimenti, da costituirsi con atto del competente direttore di dipartimento, di intesa con il direttore generale. 2. I dipartimenti e i servizi sono centri di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'.
Titolo III - IL DIRETTORE GENERALE
Art. 9.
Direttore generale. Compiti 1. Il direttore generale e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo, sovraintende e coordina l'attivita' dei dirigenti dell'amministrazione centrale. A tal fine: a) sovraintende alla gestione al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza; b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento dei piani di gestione, contenente gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per l'attivita' di competenza dei diversi centri di responsabilita', nonche' nella predisposizione del bilancio pluriennale; c) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei direttori dei dipartimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti degli stessi direttori, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; d) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente alla organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, secondo le direttive del consiglio direttivo e d'intesa con i direttori dei dipartimenti. 2. Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti del CNR. 3. Il direttore generale organizza lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e quelli attribuiti dall'art. 7, comma 2, attraverso gli uffici della direzione generale. Tali uffici sono posti al medesimo livello organizzativo dei servizi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). La direzione generale e' centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. 4. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo e assiste alle riunioni del comitato di consulenza scientifica.
Art. 10.
N o m i n a 1. Il direttore generale e' nominato dal Presidente, su conforme parere del consiglio direttivo. 2. L'incarico, rinnovabile una sola volta, ha durata non superiore a quattro anni, che non puo' eccedere quella del mandato del Presidente. 3. La nomina e' preceduta da una selezione pubblica su bando, con valutazione comparativa dei curricula professionali, eventualmente integrata da un colloquio. Il bando e' predisposto con deliberazione del consiglio direttivo e definisce i requisiti professionali e di impegno per l'attribuzione dell'incarico. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di lavoro di diritto privato, stipulato dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. L'incarico e' incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attivita' professionali. Il direttore generale, se pubblico dipendente, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. 5. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del CNR e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui all'art. 4, comma 9, del decreto di riordino.
Titolo IV - LA DIRIGENZA
Capo I
Incarichi e competenze dei dirigenti
Art. 11.
Incarichi di funzioni dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. 2. Tutti gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono conferiti a tempo determinato. 3. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 30 per cento dei dirigenti amministrativi in servizio, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal profilo di ricercatore o tecnologo degli altri enti pubblici di ricerca o, infine, a ricercatori e professori delle universita'. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 4. Il contratto e' stipulato dal dirigente competente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. 5. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su incarico del direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici. Le modalita' e i criteri generali per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con deliberazione del consiglio direttivo. Per gli stessi fini il direttore generale si avvale anche del personale di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 12.
Responsabilita' dirigenziale 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nel documento dei piani di gestione. 2. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi disciplinati dal successivo Capo II, comportano per il dirigente interessato la revoca dall'incarico e la destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'art. 11, comma 5. 3. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 2, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
Art. 13.
Nomina e funzioni dei direttori dei Dipartimenti 1. I direttori dei dipartimenti sono nominati con decreto del Presidente, su proposta del direttore generale, tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR, ovvero tra gli esperti di cui all'art. 11, comma 3. 2. I direttori dei dipartimenti: a) curano l'attuazione dei piani e dei programmi di gestione, secondo le direttive del direttore generale; b) adottano gli atti relativi all'organizzazione dei servizi all'interno del dipartimento e propongono al direttore generale la nomina dei relativi responsabili tra i dirigenti assegnati al dipartimento; c) definiscono e aggiornano il piano annuale delle attivita' del dipartimento, anche mediante periodiche conferenze con i dirigenti; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propongono al direttore generale l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 12.
Art. 14.
Nomina e funzioni dei responsabili dei servizi 1. I dirigenti responsabili dei servizi compresi nei dipartimenti e degli uffici della direzione generale sono nominati con atto del direttore generale, su proposta, per i servizi compresi nei dipartimenti, del direttore di dipartimento. I dirigenti sono nominati tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR assegnati al dipartimento o alla direzione generale, ovvero tra gli esperti di cui all'art. 11, comma 3. 2. Ai dirigenti responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. I dirigenti, nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui al precedente comma 2 e sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle priorita' definiti dal documento dei piani di gestione: a) esercitano i poteri in materia di entrate e di spese, per quanto di competenza, nonche' i poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti e delle attivita' di competenza degli uffici; b) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere; c) curano la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' degli uffici, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; d) verificano il carico di lavoro e la produttivita' di ogni singolo dipendente; e) provvedono alla gestione del personale assegnato e adottano iniziative, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, la attivazione delle sanzioni disciplinari di competenza, il trasferimento ad altro servizio o ufficio e il collocamento in mobilita'; f) attribuiscono al personale i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; g) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio o all'ufficio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti; h) provvedono, per quanto di competenza, alle misure concernenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Capo II
Valutazione dei dirigenti
Art. 15
Valutazione. Principi generali 1. Il consiglio direttivo, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, disciplina con propria deliberazione la cadenza, le modalita' e i criteri generali per l'attivita' di valutazione dei dirigenti. 2. La valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, le prestazioni dei dirigenti, nonche' i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate. 3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. 4. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 12. Tali misure si applicano allorche' i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso.
Art. 16.
Valutazione. Competenze 1. La valutazione dei dirigenti responsabili dei servizi compresi nei dipartimenti e' proposta dai direttori di dipartimento ed e' approvata dal direttore generale. Per i dirigenti degli uffici della direzione generale la valutazione spetta al direttore generale. 2. La valutazione dei direttori di dipartimento e' proposta dal direttore generale ed e' approvata dal Presidente.
Titolo V - PROCEDURE DI DETERMINAZIONE
DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL CNR
Art. 17
Dotazione organica 1. Con la dotazione organica sono stabilite, con criteri di flessibilita' e di coerenza con il piano triennale di attivita', le esigenze complessive di personale in rapporto alle attivita' e ai compiti istituzionali del CNR. 2. La dotazione organica e' determinata previa verifica degli effettivi fabbisogni, in rapporto alla organizzazione complessiva del CNR.
Art. 18
Determinazione 1. La dotazione organica complessiva e' determinata, nel rispetto del piano triennale, con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del direttore generale. 2. La dotazione organica e' ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, in occasione della definizione del piano triennale di attivita', nonche' quando risulti necessario a se'guito di riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni. 3. La dotazione organica e' determinata previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Titolo VI - NORME TRANSITORIE
Art. 19.
Riorganizzazione degli uffici e decentramento
di funzioni alle strutture scientifiche 1. La deliberazione del consiglio direttivo che individua, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), i dipartimenti e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La riorganizzazione degli uffici prevista dal presente regolamento e' operativa a partire dalla data di esecutivita' della deliberazione di cui al comma 1. Tale riorganizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno, al termine del quale il direttore generale puo' formulare al consiglio direttivo nuove proposte di individuazione dei dipartimenti, con diversa distribuzione delle competenze tra i dipartimenti e tra essi e la direzione generale, sempre nel rispetto del limite massimo per la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 8. 3. Agli istituti riorganizzati secondo i criteri e le procedure di cui al regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR, di se'guito denominato "regolamento Istituti", le nuove competenze amministrative di gestione sono attribuite entro sei mesi dalla data di nuova costituzione. 4. L'amministrazione centrale continua ad assicurare le competenze amministrative non trasferite, con riferimento agli istituti non riorganizzati e ai centri di studio, fino al compimento del processo di revisione di cui all'art. 26 del regolamento istituti, attraverso uffici speciali e temporanei da costituire presso i competenti dipartimenti. 5. Il fabbisogno di personale necessario alla riorganizzazione del CNR sara' coperto mediante trasferimenti alle strutture di ricerca di personale adeguato allo svolgimento dei nuovi compiti nonche' attribuendo, in sede di programmazione delle nuove assunzioni, la priorita' alle esigenze della rete scientifica. In ogni caso in se'guito alla riorganizzazione si dovra' ottenere una significativa riduzione del personale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale.
Art. 20.
Valutazione dei dirigenti 1. Le disposizioni del presente regolamento relative alla valutazione dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione centrale si applicano in se'guito alla preposizione ai nuovi uffici e dopo un periodo di almeno un anno dall'attribuzione dell'incarico.
Art. 21.
Abrogazioni 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili e in particolare: a) l'ordinamento dei servizi del CNR di cui al decreto del Presidente del CNR n. 11320 del 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il decreto del Presidente del CNR n. 14600 del 15 gennaio 1998; b) le disposizioni del decreto del Presidente del CNR n. 6241 del 7 settembre 1979, concernente il regolamento del personale, per le parti incompatibili.
 
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