Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2000 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
DECRETO 14 gennaio 2000 |
Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche. (Decreto n. 015446). |
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IL PRESIDENTE Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la deliberazione n. 317 adottata dal consiglio direttivo del CNR in data 7 ottobre 1999, relativa all'adozione del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la nota prot. n. 2593 del 7 dicembre 1999 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con la quale sono stati formulati dei rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999; Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 505 del 22 dicembre 1999, con la quale, in aderenza ai rilievi ministeriali, sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo del regolamento deliberato il 7 ottobre 1999 ed adottato in via definitiva dal consiglio stesso; E m a n a l'unito regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del consiglio nazionale delle ricerche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 14 gennaio 2000 Il presidente: Bianco |
| Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche Titolo I - PRINCIPI GENERALI Art. 1. Autonomia degli istituti 1. L'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica del Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, si svolge negli istituti, nell'ambito della programmazione nazionale della ricerca e della programmazione annuale e triennale del CNR e nel rispetto della liberta' scientifica dei ricercatori che vi operano. 2. Agli Istituti e' garantita autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione, finanziaria e contabile, nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attivita' di ricerca e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate. 3. Negli istituti opera personale di ricerca, tecnico e amministrativo dipendente dal CNR e personale associato alle attivita' degli Istituti proveniente da universita', da enti di ricerca, nonche' da altri enti, pubblici e privati. 4. Ogni istituto e' centro di spesa ai sensi del regolamento di disciplina della contabilita' e dell'attivita' contrattuale del CNR, di seguito denominato "regolamento di contabilita'". Titolo II - PROCEDURE DI COSTITUZIONE E DI REVISIONE DEGLI ISTITUTI Art. 2. Istituzione, soppressione e modificazione 1. L'istituto e' costituito con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. Con l'atto istitutivo sono identificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, da trasferire all'istituto per garantire il pieno svolgimento dei propri compiti. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla soppressione dell'istituto o alla modificazione dell'atto istitutivo. Art. 3. Articolazione degli Istituti 1. L'istituto puo' essere articolato in sezioni di ricerca, di seguito denominate "sezioni", e in strutture tecniche di servizio. Alle sezioni e alle strutture tecniche di servizio e' riconosciuta autonomia operativa e di spesa nel quadro della programmazione delle attivita' dell'istituto. 2. Le sezioni e le strutture tecniche di servizio sono costituite con autonoma determinazione dell'istituto, con atto del Direttore, previo parere obbligatorio del comitato di istituto di cui al successivo art. 11. L'atto costitutivo delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio provvede ad assegnare ad esse il personale di ricerca, del CNR o associato, tecnico e amministrativo. 3. La costituzione di sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto e' approvata con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del direttore, previo parere del comitato di istituto. 4. Le sezioni, le strutture tecniche di servizio, le unita' di ricerca eventualmente costituite nell'istituto per lo svolgimento dei programmi nazionali e internazionali di ricerca, i progetti di ricerca di cui al successivo art. 5, comma 3, sono centri di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. Possono essere individuati, con particolare riguardo per i progetti di ricerca finanziati con fondi specifici, di maggiori dimensioni e complessita' operativa, altre strutture, anche temporanee, o progetti di ricerca da considerare come centri di responsabilita'. Art. 4. Valutazione degli Istituti 1. Le attivita' di ricerca degli Istituti sono valutate dal comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di seguito denominato "decreto di riordino", anche sulla base delle valutazioni del consiglio scientifico dell'istituto, secondo cadenze temporali, criteri e procedure stabilite con deliberazione del consiglio direttivo. 2. Dei risultati della valutazione si tiene conto in sede di programmazione e distribuzione delle risorse, nonche' in sede di revisione quadriennale degli Istituti, ai fini della loro conferma o soppressione. Titolo III - COMPITI DEGLI ISTITUTI Art. 5. Attivita' di ricerca, di trasferimento tecnologico, di formazione 1. Ogni istituto svolge, secondo una autonoma programmazione delle attivita', ricerca fondamentale e applicata nei settori scientifici e tecnologici e relativamente alle tematiche definite come di proprio interesse nell'atto istitutivo, anche avvalendosi, previa convenzione, di strutture di ricerca di universita' e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali. 2. All'istituto possono essere affidati compiti di gestione e coordinamento dei programmi di ricerca nazionali e internazionali di cui al regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del CNR, di seguito denominato "regolamento promozione e sostegno della ricerca". 3. L'istituto puo' svolgere attivita' di ricerca ad esso affidata, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, pubblici e privati, nonche' fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attivita' e per la distribuzione dei compensi tra il personale che vi partecipa sono stabiliti dal consiglio direttivo, nel rispetto del regolamento di contabilita' e della disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Ogni istituto svolge attivita' di valorizzazione, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico dei risultati, nonche' attivita' di formazione, di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente, di formazione superiore non universitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto di riordino. 5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'istituto direttamente o in collaborazione con strutture di ricerca di universita' e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, anche attraverso la partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti, di cui al regolamento della presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. 6. Al fine di fornire servizi a terzi che comportino attivita' continuative ed economicamente rilevanti, l'istituto puo' richiedere al consiglio direttivo la costituzione di strutture esterne, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera g), del regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR, di seguito denominato "regolamento uffici e dirigenza". Art. 6. Compiti amministrativi di supporto 1. Ogni istituto organizza lo svolgimento delle attivita' di supporto alle attivita' di cui all'art. 5. A tal fine l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi necessari, nonche' tutti gli atti utili per l'acquisizione e la gestione del personale, a tempo indeterminato e determinato. 2. Nelle materie di cui al comma 1 gli atti di competenza degli istituti e quelli di competenza dell'amministrazione centrale sono individuati con deliberazione del consiglio direttivo. TITOLO IV - ORGANI DEGLI ISTITUTI Capo I Il Direttore Art. 7. C o m p i t i 1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto. A tal fine: a) adotta, previo parere del comitato di istituto, il programma annuale e triennale delle attivita' dell'istituto, che comprende le attivita' svolte su affidamento, previa convenzione, da soggetti esterni, di cui all'art. 5, comma 3; b) adotta, previo parere del comitato di istituto, gli atti di costituzione delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio dell'istituto; c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici amministrativi, nomina i relativi responsabili e i responsabili dei procedimenti amministrativi e ne coordina e dirige l'attivita', anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) predispone e propone all'approvazione del comitato di istituto il bilancio dell'istituto; e) nomina, previo parere del comitato di istituto, i responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, tra il personale di ricerca operante presso l'Istituto. A tali responsabili e' garantita autonomia operativa nel quadro della programmazione delle attivita' dell'Istituto. La durata di tali incarichi non puo' eccedere quella del mandato del direttore. I responsabili delle sezioni sono scelti tra i ricercatori, del CNR o associati presso l'istituto. I responsabili delle strutture tecniche di servizio sono scelti tra i ricercatori e i tecnologi, del CNR o associati presso l'istituto; f) adotta, previo parere del comitato di istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attivita' di ricerca dell'istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca; g) adotta gli atti amministrativi di competenza dell'istituto, ivi compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. 2. Nelle sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto, i relativi responsabili sono competenti ad adottare gli atti di cui alle lettere c) e g) del comma 1. Gli altri atti restano di competenza del direttore. 3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonche' dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilita', presso l'istituto e' costituita una segreteria amministrativa, ufficio di supporto amministrativo e contabile, di livello non dirigenziale, coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato all'Istituto. Uffici distaccati della segreteria amministrativa possono essere costituiti presso le sezioni territorialmente distinte dalla sede dell'istituto. Il relativo responsabile opera nel rispetto delle direttive del direttore e del responsabile della sezione territorialmente distinta. Art. 8. N o m i n a 1. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo e sulla base di una selezione pubblica su bando, svolta a livello internazionale. I criteri generali e le procedure di selezione sono disciplinati con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi. 2. Il bando e' predisposto con deliberazione del consiglio direttivo, tenuto conto delle esigenze, scientifiche e organizzative, dell'Istituto rappresentate dal comitato di istituto. 3. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati. La valutazione puo' essere integrata da un colloquio. 4. La selezione e' affidata ad una commissione di esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. Art. 9. Durata in carica e disciplina del rapporto 1. Il direttore dura in carica per quattro anni. 2. Al termine del primo quadriennio il direttore puo' essere confermato nell'incarico per un secondo quadriennio, con deliberazione motivata del consiglio direttivo, sempre in presenza di valutazioni positive, annuali e quadriennali, sull'attivita' dell'istituto e sull'attivita' di direzione, formulate dal comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto di riordino, anche sulla base delle valutazioni del consiglio scientifico dell'istituto. 3. Al termine del primo quadriennio, in caso di mancata conferma, ovvero al termine del secondo quadriennio, si procede alla selezione pubblica di cui all'art. 8. 4. Al direttore e' corrisposta una indennita' di carica, il cui ammontare e' fissato dall'atto di nomina, anche tenuto conto delle dimensioni e del complesso delle attivita' di ricerca dell'Istituto. L'indennita' e' aggiornata secondo criteri stabiliti con deliberazione del consiglio direttivo, nel rispetto della disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. Al direttore, se dipendente del CNR, oltre alla indennita' di cui al comma 4, e' conservato l'intero trattamento economico in godimento. Se dipendente di altro ente pubblico di ricerca, oltre alla indennita' di cui al comma 4, spetta l'intero trattamento economico in godimento corrisposto dal CNR o dall'ente di appartenenza, sulla base di apposita convenzione tra gli enti interessati. Se professore o ricercatore universitario, oltre alla attribuzione dell'indennita' di cui al comma 4, commisurata all'effettivo e pieno svolgimento delle attivita' di direzione, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio direttivo condiziona la nomina del professore o ricercatore universitario alla preventiva richiesta di aspettativa alla universita' di appartenenza, salvo eccezionali e motivate deroghe, stabilite in rapporto alle esigenze connesse allo svolgimento dell'incarico. 6. La nomina di persona proveniente da enti o amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 5 o dal settore privato e' accompagnata dalla stipula di un contratto a tempo determinato, nel quale sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico e il trattamento economico onnicomprensivo, che comprende la indennita' di carica di cui al comma 4. Il consiglio direttivo, sulla base di particolari esigenze, puo' valutare eventuali compatibilita' dell'incarico con la permanenza di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico e privato, e con lo svolgimento di attivita' professionali. Art. 10. Responsabilita' 1. Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita' svolta dall'istituto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 2. In caso di valutazione negativa, adottata con deliberazione del consiglio direttivo, su proposta del Presidente, possono essere adottati, nei confronti del direttore, anche prima della scadenza del quadriennio, i provvedimenti di cui all'art. 12 del regolamento uffici e dirigenza. 3. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'art. 8, le funzioni del direttore sono svolte dal ricercatore del CNR dell'istituto con la piu' alta anzianita' di servizio nel livello piu' elevato. Capo II Il Comitato di istituto Art. 11. C o m p i t i 1. Il comitato di istituto coadiuva il direttore nella definizione degli atti generali di programmazione e coordinamento delle attivita' di ricerca e di indirizzo per la gestione dell'Istituto. 2. Il comitato approva il bilancio dell'istituto, su proposta del direttore. 3. Il comitato di istituto esprime pareri: a) sul programma annuale e triennale delle attivita' di ricerca dell'istituto, che comprende le attivita' svolte su affidamento, previa convenzione, di soggetti esterni di cui all'art. 5, comma 3; b sugli atti di costituzione delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio; c) sulla nomina dei responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio; d) sugli atti di associazione di ricercatori esterni alle attivita' di ricerca dell'istituto e di conferimento degli incarichi di ricerca. Art. 12. Composizione e procedure di formazione 1. Il Comitato e' composto: a) dal direttore, che lo presiede; b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo, non superiore a cinque; c) dai responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio, comunque in numero non superiore ai rappresentanti di cui alla lettera b); qualora le sezioni e le strutture tecniche di servizio siano di numero superiore, i relativi responsabili eleggono nel proprio seno i propri rappresentanti nel comitato; d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti eletti durano in carica per tre anni. 2. Le procedure elettive dei rappresentanti nel comitato di Istituto si svolgono presso l'istituto. Spetta al direttore adottare l'atto di nomina dei componenti del comitato. Capo III Il Consiglio scientifico Art. 13. C o m p i t i 1. Per ogni istituto e' nominato un consiglio scientifico, con compiti di esame dei programmi di attivita' e dei risultati raggiunti, nonche' di proposta per il miglioramento della qualita' delle ricerche svolte, con l'esclusione di qualsiasi compito di natura gestionale. Tali compiti sono svolti nel rispetto dell'autonoma programmazione delle attivita' di ricerca dell'istituto. 2. Il consiglio scientifico valuta, in particolare, lo specifico apporto delle attivita' di ricerca all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo di attivita' dell'istituto, a livello nazionale e internazionale. 3. Il consiglio scientifico predispone relazioni annuali e triennali di valutazione delle attivita' di ricerca, che invia al Presidente, al consiglio direttivo e al comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto di riordino. Le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, al direttore, che ne assicura adeguata pubblicita' all'interno dell'istituto. 4. Il consiglio scientifico puo' richiedere, anche attraverso audizioni del direttore e dei responsabili delle attivita' scientifiche, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 5. Il consiglio scientifico si riunisce di norma una volta all'anno. 14; Art. 14. Composizione e procedure di formazione 1. Il consiglio scientifico e' composto da non piu' di cinque esperti, italiani e stranieri, di alta qualificazione scientifica nel campo disciplinare e tematico di attivita' dell'Istituto, nominati per tre anni dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo. L'incarico e' rinnovabile per una sola volta. 2. I componenti del consiglio scientifico non possono essere scelti tra i ricercatori, del CNR o associati, che abbiano svolto attivita' di ricerca presso l'Istituto nei cinque anni antecedenti alla nomina. Titolo V - DIRITTI E DOVERI DEI RICERCATORI E DEI TECNOLOGI OPERANTI PRESSO GLI ISTITUTI DEL CNR Capo I Ricercatori e tecnologi operanti presso gli istituti Art. 15. Ricercatori e tecnologi operanti presso gli istituti. Definizione 1. Per ricercatori operanti presso gli istituti, di seguito in questo titolo denominati "ricercatori", si intendono i dipendenti del CNR inquadrati nel profilo di ricercatore, i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato per posizioni corrispondenti a quella di ricercatore, i ricercatori di altri enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali, i ricercatori e i professori delle universita', nonche' personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati, per periodi determinati e con valutazione dell'impegno di tempo, allo svolgimento di specifici programmi, progetti e attivita' di ricerca compresi nel programma annuale e triennale dell'Istituto, ai sensi dei successivi artt. 19 e 20. 2. Per tecnologi operanti presso gli istituti, di seguito in questo titolo denominati "tecnologi", si intendono i dipendenti del CNR inquadrati nel profilo di tecnologo, i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato per posizioni corrispondenti a quella di tecnologo, nonche' i tecnologi di altri enti di ricerca italiani, stranieri e internazionali, nonche' personale di altri enti, pubblici e privati, che siano associati, per periodi determinati e con valutazione dell'impegno di tempo, allo svolgimento di specifici programmi, progetti e attivita' di ricerca scientifica e tecnologica compresi nel programma annuale e triennale dell'istituto, ai sensi dei successivi artt. 19 e 20. 3. I ricercatori e i tecnologi a contratto a tempo indeterminato e determinato del CNR sono inquadrati, a domanda, nei settori scientifico-disciplinari e nei settori tecnologici, cosi' come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonche' delle procedure di assunzione del personale con contratto a tempo determinato del CNR, di seguito denominato "regolamento procedure di assunzione". 16; Art. 16. Diritti e doveri 1. Ai ricercatori e ai tecnologi operanti negli istituti si applicano le disposizioni relative ai diritti e ai doveri fissate dal presente Titolo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. In particolare per i ricercatori e i tecnologi associati si applicano, per il periodo di associazione, le disposizioni sulla possibilita' di essere nominati responsabili di sezioni o di strutture tecniche di servizio. Ai ricercatori e ai tecnologi associati e' altresi' riconosciuto il diritto a partecipare alla programmazione delle attivita' di ricerca dell'istituto, nonche' l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei ricercatori e dei tecnologi nel comitato di istituto, alle condizioni di reciprocita' di cui al successivo art. 19. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai titolari di incarichi gratuiti di ricerca conferiti, per lo svolgimento di attivita' di ricerca o di collaborazione alla ricerca che non richiedano l'associazione presso l'istituto, con atto del direttore, previo parere del comitato di istituto. Capo II Liberta' scientifica e autonomia professionale Art. 17. Liberta' scientifica 1. Gli atti normativi, amministrativi e di diritto privato, con i quali sono organizzate le attivita' di ricerca degli istituti devono in ogni caso rispettare la liberta' scientifica e l'autonomia professionale dei ricercatori e dei tecnologi. 2. Per le attivita' di ricerca di cui all'art. 5, comprese nel programma annuale e triennale delle attivita' di ricerca dell'istituto, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), i ricercatori e i tecnologi hanno: a) l'obbligo di svolgere le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica comprese nel programma; b) il diritto di partecipare, singolarmente e attraverso i propri rappresentanti nel comitato di istituto, alla programmazione delle attivita' dell'istituto; c) la liberta' di determinare le metodologie di ricerca, nel rispetto degli obiettivi della ricerca e del coordinamento spettante al responsabile della unita' o del progetto di ricerca. 3. Al di fuori delle attivita' comprese nel programma dell'istituto e comunque nei limiti consentiti dal loro svolgimento, e' riconosciuta ai ricercatori la facolta' di svolgere altre attivita' di ricerca, liberamente programmate, nei settori scientifici e tematici di interesse dell'istituto. A tal fine il direttore autorizza e disciplina l'utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scientifiche dell'istituto, subordinatamente alle esigenze delle attivita' comprese nel programma. 4. Per lo svolgimento delle attivita' programmate e delle attivita' di ricerca libera, ai ricercatori e ai tecnologi e' riconosciuta, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'istituto, la facolta' di partecipare, previa autorizzazione, a convegni e seminari, nonche' di usufruire di periodi di congedo per attivita' di ricerca, in Italia e all'estero, al di fuori di quelle svolte in mobilita' presso strutture di ricerca di universita' e enti di ricerca, pubblici e privati. 18; Art. 18. Diritti morali e patrimoniali 1. I ricercatori e i tecnologi sono titolari dei diritti morali ad essere riconosciuti autori delle ricerche svolte nonche' alla pubblicazione e diffusione, con il concorso finanziario del CNR, dei risultati delle ricerche; in tal caso i diritti patrimoniali connessi alla pubblicazione e diffusione dei risultati spettano al CNR. Nel caso in cui il CNR decida di non concorrere alla pubblicazione di tali risultati e nel caso di ricerche liberamente svolte, spettano al ricercatore e al tecnologo titolare del diritto di autore sia il diritto di pubblicare autonomamente l'opera che i relativi diritti patrimoniali. 2. I diritti patrimoniali derivanti da invenzione industriale spettano al CNR, o al soggetto committente la ricerca, nel caso di invenzioni realizzate nell'ambito di attivita' di ricerca programmata dall'Istituto e comunque con la utilizzazione delle risorse dell'Istituto. Restano salvi i diritti all'equo premio e gli altri diritti previsti dalla legge, precisati con deliberazione del consiglio direttivo. Capo III Procedure per l'associazione di ricercatori e di tecnologi presso gli istituti Art. 19. Convenzioni di disciplina con le universita' 1. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e professori universitari per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso gli istituti, nonche' l'associazione dei ricercatori e dei tecnologi del CNR presso le strutture scientifiche delle universita' per lo svolgimento di attivita' scientifiche e tecnologiche, di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del decreto di riordino, il CNR stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, convenzioni con le singole universita'. Tali convenzioni possono essere precedute, ai fini della uniformita' delle disposizioni, da una convenzione quadro stipulata dal CNR con la conferenza dei rettori delle universita' italiane. 2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono anche la possibilita' di una retribuzione a carico del bilancio dell'istituto, anche in corrispondenza dell'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici che gli organi delle universita' dispongano per tali ricercatori e professori, nonche' di una retribuzione a carico dell'universita' per personale CNR a tempo parziale. I compensi di cui al presente comma sono disposti nel rispetto della disciplina delle disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal direttore dell'istituto, previo parere del comitato di istituto, nel rispetto delle convenzioni. Tali atti determinano la durata della associazione e il relativo impegno di tempo, in rapporto alle ricerche da svolgere. 4. Il riconoscimento ai ricercatori associati presso l'istituto dei diritti di cui all'art. 16, comma 1, e' subordinato al riconoscimento da parte dell'universita' di provenienza, disciplinato nella convenzione di cui al comma 1, a favore dei ricercatori del CNR associati allo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica dell'universita', dei diritti di partecipazione, per il periodo di associazione, agli organi di programmazione delle attivita' scientifiche dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche dell'universita'. Art. 20. Convenzioni con altri enti 1. Al fine di disciplinare la associazione di ricercatori e tecnologi dipendenti da altri enti di ricerca, pubblici e privati, il CNR stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati. 2. Alla associazione dei ricercatori di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 19. Titolo VI - FORMAZIONE Art. 21. Formazione del personale 1. Ogni istituto provvede, con le risorse del proprio bilancio, allo svolgimento, diretto o in collaborazione con altri istituti e con soggetti esterni al CNR, delle attivita' di formazione di cui all'art. 5, comma 4. 2. Sono curati in via prioritaria la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di ricerca, tecnico e amministrativo operante presso l'istituto. 3. Le attivita' di formazione del personale sono comprese nel programma annuale e triennale dell'istituto e sono oggetto di specifica valutazione ai fini della determinazione delle risorse da trasferire all'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 1. Art. 22. Borse di studio 1. Ogni Istituto provvede, con le risorse del proprio bilancio, alla concessione di borse di studio nel rispetto dei principi di cui ai successivi commi. 2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 3. Le borse di studio possono essere assegnate: a) a coloro che siano in possesso di diploma di laurea e abbiano un'eta' non superiore ai 30 anni; b) a coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e abbiano un'eta' non superiore ai 35 anni. 4. L'istituto provvede ad indire, con adeguata pubblicita', bandi che definiscono altresi' le prove da sostenere. Le procedure di valutazione comparativa per l'assegnazione di tali borse sono svolte presso l'istituto, che fornisce il necessario supporto amministrativo e finanziario. 5. Le commissioni di selezione sono formate con atto del direttore, sentito il comitato di istituto, e sono composte da tre esperti, di cui almeno uno esterno all'istituto, scelti nell'albo di cui all'art. 7, comma 3, del regolamento procedure di assunzione. 6. I vincitori delle borse di studio svolgono la propria attivita' di ricerca presso l'istituto. Art. 23. Borse di dottorato di ricerca 1. Il CNR contribuisce, con proprie borse, allo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle universita' italiane ai sensi dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. 2. Ai fini di cui al comma 1 gli istituti interessati stipulano apposite convenzioni con le universita' che attivano corsi di dottorato, nelle quali viene prevista: a) la partecipazione di ricercatori operanti presso strutture scientifiche del CNR ai collegi di dottorato; b) la partecipazione degli stessi ricercatori alle commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca; c) lo svolgimento, presso gli istituti, di attivita' di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere precedute da convenzioni quadro stipulate dal CNR con la conferenza dei rettori delle universita' italiane. Titolo VII - AREE DI RICERCA Art. 24. Aree di ricerca. Costituzione e compiti 1. Il CNR, con deliberazione del consiglio direttivo, sentiti gli istituti interessati, costituisce aree di ricerca, con lo scopo di fornire agli Istituti che sono in esse localizzati servizi comuni di supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' ed economicita' di gestione. 2. L'atto istitutivo di ciascuna area individua le risorse da destinare alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento, i soggetti chiamati a realizzarle, nonche' i servizi comuni centralizzati che devono essere assicurati dall'area. 3. Gli istituti localizzati nell'area possono tra loro concordare l'organizzazione di ulteriori servizi comuni. Tali servizi sono erogati qualora vi aderisca la maggioranza degli Istituti dell'area. Gli istituti, in rapporto alla natura delle attivita' svolte, possono non avvalersi di alcuni dei servizi comuni di cui al presente comma. 4. Tutti i servizi di cui ai commi precedenti sono erogati secondo forme di gestione stabilite dall'area, scelte tra la gestione diretta o l'affidamento di tali servizi a soggetti terzi, ivi comprese eventuali strutture esterne costituite ai sensi dell'art. 5, comma 6. 5. Gli oneri, finanziari e di personale, relativi alla gestione dei servizi comuni, sono a carico del bilancio degli istituti localizzati nell'area. La ripartizione di tali oneri e' stabilita in base ad una convenzione, stipulata tra gli istituti interessati, ed e' determinata in relazione alla dimensione organizzativa e al complesso delle attivita' svolte da ciascun istituto. La convenzione e' inviata al direttore generale, che puo' formulare osservazioni e proposte di modifica. In caso di mancato accordo tra gli istituti interessati, la disciplina dei rapporti finanziari e amministrativi tra gli Istituti dell'area e' approvata con atto del consiglio direttivo, su proposta del direttore generale. 6. I servizi comuni dell'area possono essere erogati anche a favore di strutture di ricerca di universita' e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, che si localizzino nell'area. La determinazione del contributo finanziario e di personale necessario a coprire le spese relative alla realizzazione degli impianti e al funzionamento dei servizi comuni utilizzati e' oggetto di distinta convenzione, approvata dal direttore generale, stipulata dal Presidente dell'area e dai soggetti interessati. Art. 25. Organi di gestione dell'area di ricerca e norme di funzionamento 1. Alla gestione dei servizi comuni dell'area sovraintende, con poteri di indirizzo, un comitato di area, composto dai direttori degli istituti, nonche' dai responsabili di sezioni territorialmente distaccate di altri istituti, localizzati nell'area. 2. Il comitato e' presieduto da un Presidente eletto al suo interno, anche con criteri di rotazione fissati dallo stesso comitato. Il Presidente svolge, con riferimento ai servizi comuni dell'area, i compiti amministrativi e di gestione affidati ai direttori degli istituti dall'art. 7. Tali compiti possono anche essere affidati ad un responsabile scelto dal comitato di area tra il personale in servizio presso gli istituti. 3. Il Presidente svolge altresi' compiti di raccordo con le istituzioni e le realta' locali. 4. La costituzione degli organi di cui ai commi precedenti avviene in sede locale. 5. Con la convenzione di ripartizione degli oneri di cui all'art. 24, comma 5, gli istituti localizzati nell'area prevedono la costituzione, con atto del Presidente o del responsabile dell'area, di una unica segreteria amministrativa per il supporto amministrativo e contabile al funzionamento dei servizi comuni. A tale struttura, da considerarsi centro di spesa ai sensi del regolamento di contabilita', si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3. 6. Nella organizzazione degli uffici dell'area il Presidente o il responsabile puo' affidare compiti di coordinamento tecnico dei servizi comuni a personale in servizio presso gli istituti. 7. Per i servizi comuni gestiti in forma diretta, il personale degli istituti puo' essere adibito, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro, allo svolgimento dei servizi comuni dell'area con atto del direttore dell'istituto di appartenenza. Tale personale resta inquadrato nell'istituto di appartenenza e dipende funzionalmente, per le attivita' relative ai servizi comuni, dal Presidente o dal responsabile dell'area. Titolo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 26. Revisione straordinaria della rete scientifica. Criteri 1. Entro il 31 luglio 2001, il consiglio direttivo sottopone a revisione straordinaria, ai fini della conferma, soppressione o accorpamento in nuovi istituti, tutti i gli istituti e i centri di studio operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i seguenti criteri: a) i nuovi istituti devono costituirsi per l'attuazione di qualificati progetti di ricerca scientifica o tecnologica, dai quali emerga con chiarezza la strategia da seguire nonche' il ruolo che l'istituto stesso intende svolgere a livello nazionale ed internazionale, tenuto conto degli obiettivi di competitivita' e di eccellenza di cui all'art. 8, comma 1, del decreto di riordino; b) i nuovi istituti devono operare in settori disciplinari e tematici con modalita' e risorse tali da sviluppare attivita' di ricerca che costituiscano un valore aggiunto rispetto alle ricerche normalmente svolte presso le universita'; c) i nuovi istituti saranno costituiti anche in funzione della promozione di nuove iniziative in risposta alla crescente domanda di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico proveniente dalla societa' civile e dall'industria nazionale, con particolare riferimento alle esigenze del territorio; d) l'individuazione delle dimensioni minime e massime dei nuovi istituti, in termini di risorse umane ad essi destinate, deve essere correlata ai vari settori disciplinari in modo da ottenere una massa critica in linea con le specificita' dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale; sulla base della revisione non dovranno essere comunque costituiti nuovi istituti in numero superiore a un terzo del complesso degli istituti e dei centri di studio operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e) la confluenza nei nuovi istituti degli attuali istituti e centri di studio avviene con modalita' dirette a salvaguardarne l'unitarieta' nonche' a favorire la multidisciplinarita' e la interdisciplinarita', il potenziamento di poli di eccellenza e gli accorpamenti territoriali; f) dovra' essere assicurata una equilibrata distribuzione della rete scientifica sul territorio nazionale; g) le proposte concernenti l'istituzione di nuovi istituti costituiti esclusivamente dalla confluenza di centri di studio potranno essere prese in considerazione, di norma, soltanto se il progetto di aggregazione risulti adeguatamente motivato sul piano scientifico; h) laddove necessario, perche' non coerenti con l'attuazione di progetti specifici dell'ente, talune linee di ricerca potranno essere dismesse. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito il CNR puo' concludere, con universita' e altri enti pubblici di ricerca, convenzioni ed accordi, con i quali: 1) puo' essere distaccato a tempo determinato personale del CNR, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, ai sensi dell'art. 19 e nel rispetto dei principi sul diritto di opzione di cui al successivo art. 28. Il personale che cessi dal servizio durante il distacco non viene sostituito; 2) viene disciplinato l'uso delle attrezzature scientifiche del CNR eventualmente destinate allo svolgimento delle attivita' di ricerca; 3) viene definito il concorso finanziario del CNR. Art. 27. Revisione straordinaria della rete scientifica. Norme transitorie 1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 26 il consiglio direttivo individua i nuovi istituti e provvede alla soppressione degli Istituti non confermati e dei centri di studio o alla loro destinazione come sezioni dei nuovi istituti. Tutti i nuovi istituti devono essere comunque operanti a partire dal 1o gennaio 2002. 2. Per i nuovi istituti si applicano, dalla data di costituzione, tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, ivi compresa l'attivazione degli organi, secondo le nuove procedure di nomina, la possibilita' di costituire sezioni e di associare ricercatori presso l'istituto. 3. I ricercatori e i professori universitari assegnati per convenzione ai centri di studio alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano assegnati ai centri fino alla revisione di cui all'art. 26. In seguito alla revisione i nuovi istituti che accorpino centri di studio cui e' conservata la precedente unita' organizzativa e di ricerca possono, a domanda, associare tali ricercatori e professori universitari per una durata non superiore a due anni, con le procedure di cui all'art. 19, comma 3, anche nel caso in cui non siano state ancora stipulate le convenzioni di cui allo stesso articolo. 4. In sede di prima applicazione la nomina dei responsabili delle sezioni e delle strutture tecniche di servizio dei nuovi Istituti e' deliberata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore. 5. Il consiglio direttivo puo' disporre la costituzione in via sperimentale di nuovi istituti, qualora ritenga che la ipotesi di accorpamento necessiti di una verifica di funzionamento in tempi piu' ristretti rispetto alla ordinaria cadenza della revisione quadriennale di cui all'art. 4, comma 2. In tal caso in luogo del direttore viene nominato, con atto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, un commissario straordinario, il cui incarico ha durata predeterminata. I direttori degli istituti e dei centri di studio accorpati negli istituti sperimentali in carica alla data di costituzione del nuovo istituto assumono le funzioni di responsabile di sezione, con incarico di durata uguale a quella del commissario straordinario. Per gli istituti costituiti in via sperimentale si procede comunque alla costituzione del comitato di istituto e del consiglio scientifico ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Tali organi sono soppressi anticipatamente rispetto alla durata ordinaria in caso di non conferma dell'istituto sperimentale. 6. Per gli istituti e i centri di studio non ancora sottoposti alla revisione di cui all'art. 26 si provvede al rinnovo degli organi in scadenza, cosi' come previsti dalla disciplina previgente, secondo le seguenti disposizioni: a) l'istituto o il centro svolge i compiti amministrativi attribuiti dalla normativa previgente; b) il direttore e' nominato con un incarico limitato, fino alla costituzione del nuovo istituto, con decreto del Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo; alla nomina non si applicano le disposizioni sulla selezione pubblica di cui all'art. 8; al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilita' di cui al presente regolamento, in relazione ai compiti attribuiti all'istituto; c) il consiglio scientifico e' rinnovato, sempre con mandato limitato, fino alla costituzione del nuovo istituto, nella attuale composizione; il consiglio scientifico svolge i compiti attribuiti dal presente regolamento al comitato di istituto e al consiglio scientifico. Art. 28. Norme sul passaggio del personale di ricerca nei nuovi istituti 1. I ricercatori degli istituti e dei centri di studio soggetti a revisione ai sensi dell'art. 26 sono assegnati ai nuovi istituti successivamente costituiti secondo regole definite dal consiglio direttivo che rispettino i seguenti criteri generali: a) per i nuovi istituti risultanti dall'accorpamento di istituti e centri cui e' conservata la precedente unita' organizzativa e di ricerca i ricercatori sono automaticamente assegnati al nuovo istituto, salvo che non facciano domanda di assegnazione a diverso nuovo istituto; b) in tutti gli altri casi l'assegnazione ai nuovi istituti deve avvenire nel rispetto del diritto di opzione del ricercatore; c) sulla richiesta di opzione si pronuncia il comitato dell'istituto interessato; d) qualora nessuno degli istituti cui e' presentata domanda di assegnazione si pronunci positivamente, l'assegnazione e' disposta con deliberazione del consiglio direttivo. Art. 29. Trasformazione delle aree di ricerca 1. Entro il 31 luglio 2000 le aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente sono sottoposte a revisione al fine della costituzione delle nuove aree di ricerca, secondo le disposizioni di cui al Titolo VII del presente regolamento. Il provvedimento di costituzione di ciascuna nuova area di ricerca provvede alla soppressione della precedente area di ricerca. 2. In ogni caso le aree di ricerca operanti sulla base della disciplina previgente decadono alla data del 31 dicembre 2000. 3. Dalla data di costituzione delle nuove aree di ricerca e fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 5, il personale in servizio presso le soppresse aree di ricerca resta assegnato allo svolgimento dei compiti relativi ai servizi comuni dell'area. Art. 30. Abrogazioni 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1967, n. 33) recante "Approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attivita' scientifiche"; b) l'ordinamento dei servizi del CNR di cui al decreto del Presidente del CNR n. 11320 del 14 luglio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; c) il decreto del Presidente del CNR n. 6241 del 7 settembre 1979, concernente il regolamento del personale, per le parti incompatibili. |
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