IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere d) e d-ter), in virtu' delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono piu' da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensi' al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici; Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1o febbraio, 1o giugno e 1o ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento del predetto tributo; Decreta: Art. 1. Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 e' effettuato nel periodo compreso tra il 1o ed il 30 aprile 2000. Nello stesso termine e' corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 aprile 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 gennaio 2000 Il Ministro: Visco |