Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 gennaio 2000
Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Staffler Heike, nata a Bressanone il 25 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo accademico di "Diplom-Sozialpedagogin (BA)" conseguito nel settembre 1995 presso l' Accademia professionale di Stoccarda "Baden-Wurttemberg", ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "assistente sociale";
Preso atto dell'autorizzazione all'uso del titolo professionale "pedagoga sociale riconosciuta dallo Stato" ed all'esercizio della professione rilasciata alla sig.ra Staffler il 30 settembre 1995;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 18 febbraio 1999, del 14 luglio 1999 e del 28 settembre 1999;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;
Decreta:
Alla sig.ra Staffler Heike, nata a Bressanone il 25 gennaio 1969, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: "principi e fondamenti del servizio sociale", "legislazione sociale in Italia", "organizzazione del servizio sociale", "ricerca sociale", "metodi e tecniche del servizio sociale".
Roma, 11 gennaio 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto, si compone di un esame scritto ed uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella trattazione di una situazione problematica riguardante una persona, una famiglia, un gruppo o una comunita' tracciata a cura della commissione, o di una ipotesi di lavoro professionale in una situazione in cui si richiede un intervento, con riferimento alla legislazione sociale italiana in relazione al caso specifico. L'esame orale consiste nella discussione di questioni pratiche vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dell'assistente sociale tutor.
 
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