Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", corredato delle relative note.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima legge, nonche' per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999;
Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della legge di delegazione;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Depenalizzazione

1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonche' di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle dispo- sizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 30 aprile
1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande) e' il seguente:
"Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o
somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi
nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o
comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti
speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che
saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da
ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di
alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a
lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un
preesistente stato di alterazione;
e) (Omissis);
f) (Omissis);
g) con aggiunta di addittivi chimici di qualsiasi
natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, senza
l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I
decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni
annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in
agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle
sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il
Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce
per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che
deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e,
per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo
trattamento e l'immissione al consumo.".
- Per il testo vigente degli articoli 6 e 12 della
citata legge 30 aprile 1962, n. 283, vedi note all'art. 6
del presente decreto legislativo.



 
Art. 2.
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, e' cosi' determinato:
a) se la violazione e' punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta e' pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
b) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
c) se la violazione e' punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, e' dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva e' inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
2. Se per la violazione e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta e' pari:
a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
 
Art. 3.
Sanzioni amministrative accessorie

1. Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilita' delle pene accessorie e' prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 puo' applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravita' dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita';
b) per i fatti di particolare gravita' dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
3. Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'.".
- Il testo vigente dell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e
provinciali continua ad applicarsi l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".



 
Art. 4.
Autorita' competente

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dell'articolo 1 sono applicate dalle autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse.
2. Per le violazioni previste dalle leggi 4 novembre 1951, n. 1316, 7 dicembre 1951, n. 1559, 23 dicembre 1956, n. 1526, 24 luglio 1962, n. 1104, 9 ottobre 1980, n. 659, 4 novembre 1981, n. 628, 2 agosto 1982, n. 527 e 12 gennaio 1990, n. 11, le sanzioni amministrative sono applicate, secondo le rispettive attribuzioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle regioni e dalle province autonome.



Note all'art. 4:
- La legge 4 novembre 1951, n. 1316, reca: "Disciplina
della produzione e del commercio della margarina e dei
grassi idrogenati alimentari".
- La legge 7 dicembre 1951, n. 1559, reca: "Disciplina
della produzione e del commercio delle acqueviti".
- La legge 23 dicembre 1956, n. 1526, reca norme a:
"Difesa della genuinita' del burro".
- La legge 24 luglio 1962, n. 1104, reca: "Divieto di
esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad
uso commestibile".
- La legge 9 ottobre 1980, n. 659, reca: "Limitazione
del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei
grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonche'
degli alimenti con aggiunta di oli e grassi".
- La legge 4 novembre 1981, n. 628, reca: "Norme
relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica
del prosciutto veneto berico-euganeo".
- La legge 2 agosto 1982, n. 527, reca: "Norme per la
produzione e commercializzazione degli agri".
- La legge 12 gennaio 1990, n. 11, reca: "Tutela della
denominazione di origine del prosciutto di Modena,
delimitazione della zona di produzione e caratteristiche
del prodotto".



 
Art. 5.
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale

1. Dopo l'articolo 517 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.".
 
Art. 6.
Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, e' cosi' modificata:
a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.";
b) il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.";
c) dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, puo' disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto e' commesso da persona gia' condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un piu' grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".



Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 6. - La produzione, il commercio, la vendita
delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo
precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del
Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come
presidi sanitari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o
succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il
controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene
alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare
di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per
la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e
h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi
ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire
novanta milioni.
In caso di condanna per frode tossica o comunque
dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli
articoli 163 e 175 del codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna
importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice,
nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 del codice
penale".
- Il testo vigente dell'art. 12 della legge 30 aprile
1962, n. 283, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 12. - E' vietata l'introduzione nel territorio
della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata
all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti
dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste
dall'art. 6 se le sostanze sono destinate al commercio.
Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.".



 
Art. 7.
Affissione e pubblicazione del provvedimento
che applica sanzioni amministrative

1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, o di tutela della denominazione di origine dei medesimi, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 puo' disporre, tenuto conto della natura e della gravita' del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorita' amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalita' e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilita' del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione e' disposta dal giudice penale, l'esecuzione e' affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi in nota
all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale:
"Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti.".



 
Art. 8.
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata.
3. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 3 del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 30
aprile 1962, n. 283:
"Art. 15. - Il medico ed il veterinario provinciale,
secondo la competenza dei rispettivi uffici,
indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare
la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di
recidiva o di maggiore gravita' anche la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del
provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da
apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio
stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione
del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico o del veterinario
provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la
sanita' nel termine di quindici giorni.".



 
Art. 9.
Disposizioni generali

1. Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:
"Art. 1083-bis (Sanzioni amministrative accessorie). - Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.
Art. 1083-ter (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.".
2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole "a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice".



Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 1086 del codice della
navigazione, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1086 (Devoluzione di parte delle somme per pene
pecuniarie). - La meta' delle somme versate a titolo di
pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal presente codice, e' devoluta alla
cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per
l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di
soccorso del personale della navigazione interna, ovvero
alla cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.".



 
Art. 10.
Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
2. L'articolo 1163 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".



Nota all'art. 10:
- I testi vigenti degli articoli 1162, 1163 e 1164 del
codice della navigazione, come modificati dal presente
decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1162 (Estrazione abusiva di arena o altri
materiali). - Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri
materiali nell'ambito del demanio marittimo o del mare
territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione
interna, senza la concessione prescritta nell'art. 51, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
"Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e
nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia
ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un
deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza
l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 52,
nel terzo comma dell'art. 59 e nel secondo e terzo comma
dell'art. 723, e' punito con l'arresto fino a sei mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.".
"Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). -
Chiunque non osserva una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio
marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della
navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire sei milioni.".



 
Art. 11.
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia
dei porti e degli aerodromi

1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole "e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
5. L'articolo 1175 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1175 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".



Nota all'art. 11:
- I testi vigenti degli articoli 1169, 1170, 1171 e
1174 del codice della navigazione, come modificati dal
presente decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1169 (Uso d'armi e accensioni di fuochi). -
Chiunque non osserva le disposizioni dell'art. 80 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni.".
"Art. 1170 (Inosservanza dell'obbligo di assumere un
pilota). - Il comandante della nave, che non assume il
pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
"Art. 1171 (Abusivo esercizio d'impresa portuale, di
rimorchio o di pilotaggio). - E' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni:
1) (Omissis);
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza
la concessione prescritta nell'art. 101 o con mezzi tecnici
non rispondenti alle caratteristiche determinate
dall'autorita' competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita',
esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.".
"Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). -
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o
degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento
dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del
demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire seicentomila.".



 
Art. 12.
Disposizioni sull'assunzione della gente
di mare e del personale navigante

1. L'articolo 1178 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
2. L'articolo 1179 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1180 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".



Nota all'art. 12:
- I testi vigenti degli articoli 1178, 1179 e 1180 del
codice della navigazione, come modificati dal presente
decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1178 (Irregolare assunzione di personale e omessa
annotazione sul ruolo di equipaggio). - L'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante marittimi, che
ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona
senza regolare contratto o senza la preventiva visita
medica, ovvero imbarca o sbarca un componente
del-l'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione
sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire tre milioni.
Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il
comandante della nave o del galleggiante addetti alla
navigazione interna, l'esercente o il comandante
dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla
legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non
iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel
personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme
relative alle visite mediche di detto personale di volo.".
"Art. 1179 (Assunzione irregolare di minori). -
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante,
che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore
degli anni quattordici, ovvero adibisce ai servizi di
macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il
comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte
dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici,
ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona
minore degli anni diciotto.".
"Art. 1180 (Assunzione abusiva di stranieri). -
L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei
casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette
uno straniero a far parte dell'equipaggio della nave o
dell'aeromobile, e' punto con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
tre milioni.
La stessa sanzione si applica all'armatore,
all'esercente o al comandante che non sbarca lo straniero
regolarmente assunto nel termine previsto dalle
disposizioni predette.".



 
Art. 13.
Disposizioni sulla proprieta' della nave e dell'aeromobile

1. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 1184 del codice della navigazione,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di
nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di
nazionalita' dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave
o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero
senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli
articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace
chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157.".



 
Art. 14.
Disposizioni sulla polizia della navigazione

1. L'articolo 1190 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1190 (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). - Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita' psicofisica, ovvero un allievo di minore eta', senza il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".
2. L'articolo 1193 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
3. L'articolo 1196 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione".
4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".
5. L'articolo 1199 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non e' inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
c) il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' previsto come reato da altre disposizioni di legge.".
6. L'articolo 1200 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo comma la parola "pena" e' sostituita dalla parola "sanzione";
c) nel terzo comma le parole "la pena e' aumentata fino a un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".
7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
c) nel secondo comma le parole "Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
9. L'articolo 1204 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni".
11. L'articolo 1208 del codice della navigazione e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".
14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".
15. L'articolo 1214 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 1214 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".



Nota all'art. 14:
- Il testo degli articoli 1193, 1196, 1198, 1199, 1200,
1201, 1201-bis, 1204, 1207, 1208, 1209, 1211 e 1213 del
codice della navigazione, come modificati dal presente
decreto legislativo, sono i seguenti:
"Art. 1193 (Inosservanza delle disposizioni sui
documenti di bordo). - Il comandante di nave o di
aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti
prescritti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o
di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di
bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte".
"Art. 1196 (Inosservanza delle norme sull'abbandono
della nave e sull'obbligo di consultazione
dell'equipaggio). - Il comandante, che in caso di abbandono
della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le
norme stabilite dal presente codice, e' punito, se il fatto
non costituisce reato con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.
La stessa sanzione si applica al comandante, che omette
di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei
casi in cui tale parere e' richiesto".
"Art. 1198 (Omissione di dichiarazioni in caso di
urto). - Il comandante della nave, del galleggiante o
dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le
disposizioni del secondo comma dell'art. 485, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dodici milioni".
"Art. 1199 (Imbarco abusivo o clandestino di armi o
esplosivi). - Il comandante, che imbarca sulla nave o
sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da
guerra, gas tossici o merci pericolose, senza
l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un
aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da
guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o
altre materie nocive o pericolose per la nave, per
l'aeromobile, per il carico o per le persone, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto e'
commesso da un componente dell'equipaggio si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se
il fatto e' previsto come reato da altre disposizioni di
legge".
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
fotografici o radiotrasmittenti). Chiunque non osserva le
norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli
aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da
presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti,
senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni.
Alla stessa sanzione: soggiace chiunque esercita il
servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili senza
la concessione prescritta nell'art. 814.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un
componente dell'equipaggio, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire quindici milioni".
"Art. 1201 (Inosservanze relative alla partenza e
all'approdo di aeromobile). - E' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che:
1) (Omissis);
2) parte o approda in localita' diversa da quelle
previste negli articoli 799, 841, 844;
3) parte, se l'aeromobile e' diretto all'estero, da
un aeroporto non doganale;
4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in
una localita' diversa da un aeroporto doganale o
sanitario".
"Art. 1201-bis (Inosservanza dell'ordine di approdo). -
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che,
sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera
all'ordine di approdo previsto nell'art. 803, o, avendo
sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel piu'
vicino aeroporto e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al
trasporto di persone.
Con le stesse sanzioni e' punito, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un
aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di
uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo
impartito dalle competenti autorita' dello Stato il cui
territorio e' sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli
aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati
all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la
residenza permanente ovvero la sede principale degli affari
nel territorio dello Stato.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
"Art. 1204 (Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta
irregolare). - Il comandante di un aeromobile straniero,
che, al di fuori dei casi previsti nell'art. 794, sorvola
il territorio della Repubblica, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato
motivo omette di seguire, nei casi previsti nell'art. 821,
le rotte ivi prescritte.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
"Art. 1207 (Scarico di merci prima della verifica della
relazione). - Il comandante che, fuori dei casi di urgenza,
scarica le merci prima che sia stata verificata la
relazione di eventi straordinari e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni".
"Art. 1208 (Richiesta di protezione ad autorita'
straniera). - Il componente dell'equipaggio di una nave o
di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere
alle autorita' consolari, invoca la protezione delle
autorita' straniere, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre mi1ioni.
Se il fatto e' commesso dal comandante, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni".
"Art. 1209 (Rifiuto di trasportare condannati, imputati
e corpi di reato). - Il comandante di nave o aeromobile,
diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta
dell'autorita' consolare, si rifiuta senza giustificato
motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge,
condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti
e documenti riguardanti procedimenti penali, e' punito se
il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
"Art. 1211 (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di
potenza amica). - Il comandante della nave, che non osserva
le prescrizioni dell'art. 201, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni".
"Art. 1213 (Inosservanza di norme di polizia di bordo).
- Chiunque non osserva una disposizione di legge o di
regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente in materia di polizia di bordo e'
punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni".



 
Art. 15.
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32

1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 e' cosi' modificato:
a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";
b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";
c) nel secondo comma le parole: "Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni e' punito";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Nota all'art. 15:
- Il testo vigente dall'art. 5 della legge 29 gennaio
1986, n. 32 (Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo
ad un emendamento aggiuntivo alla convenzione
sull'aviazione civile internazionale), adottato a Montreal
il 10 maggio 1984, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 5. - Il comandante di un aeromobile nazionale o
straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non
ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto
nell'art. 1201-bis, primo comma, del codice della
navigazione, impartitogli dalla competente autorita' in
conformita' alle norme che regolano le intercettazioni
aeree, pubblicate ai sensi, dell'art. 3-bis, lettera b),
della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e
per le ragioni indicate in detto articolo, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni quando si tratta di
aeromobile adibito a trasporto di persone.
Con le stesse sanzioni e' punito, il comandante di un
aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di un
Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformita'
a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti
autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato.
Si applica il terzo comma dell'art. 1201-bis del codice
della navigazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689".



 
Art. 16.
Autorita' competenti all'applicazione
delle sanzioni amministrative

1. Le autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
 
Art. 17.
Blocco stradale o ferroviario

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.".
2. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.
Se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la
libera navigazione) come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 1. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare
la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri
oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine
di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona
congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona
portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque
le ostruisce o le ingombra.
La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu'
persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando
violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose".



 
Art. 18.
Autotrasporto

1. L'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito a norma dell'articolo 348 codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma e' soppresso;
c) nel terzo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni."; e' altresi' soppresso il secondo periodo;
d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
2. L'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
3. L'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e' cosi' modificato:
a) nella rubrica e nel primo comma le parole "accertamento dei reati" sono sostituite dalle seguenti: "accertamento degli illeciti";
b) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
5. Nel comma 3 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".



Note all'art. 18:
- Il testo vigente degli articoli 26, 46 e 60 della
legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada), come modificati dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto). -
Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza
essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare
l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la
radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei
cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione
delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46,
accertata con provvedimento esecutivo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di
cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente
l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
46 della presente legge, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni.
Ai fini di cui al presente articolo, al momento della
conclusione del contratto di autotrasporto di cose per
conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono
annotati nella copia del contratto di trasporto da
consegnare al committente, pena la nullita' del contratto
stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di
iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di
cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati
provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di
cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei
prescritti requisiti di legge.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
"Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto
dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga
l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o
motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure
violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
nell'autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque
anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle
disposizioni del presente articolo o dell'art. 26,
accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285".
"Art. 60 (Prevenzione e accertamento degli illeciti). -
La prevenzione e accertamento degli illeciti previsti nella
presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia
e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale
a norma dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R.
15 giugno l959, n. 393.
Delle violazioni accertate deve essere data notizia
all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova
la provincia di immatricolazione del veicolo.
Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del
titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione da' notizia al competente
comitato provinciale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi.
Per le violazioni amministrative previste dagli
articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta a norma dell'art. 16 della 24 novembre 1981, n.
689".
- Il testo vigente dell'art. 83, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
"Art. 83 (Uso proprio). - 1. Per gli autobus adibiti ad
uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione puo' essere rilasciata soltanto a
enti pubblici, imprenditori, collettivita', per il
soddisfacimento di necessita' strettamente connesse con la
loro attivita', a seguito di accertamento effettuato dalla
Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali
necessita', secondo direttive emanate dal Ministero dei
trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla
disciplina del trasporto di cose in conto proprio e'
rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del
trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno
essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio cosi' come previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il
veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio
restano salve le disposizioni stabilite dalle norme
speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per
trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure
violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione
per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di
cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le
prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza e' punito
con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo
e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".
- Il testo vigente dell'art. 88 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 88. (Servizio di trasporto di cose per conto
terzi). - 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo
si intende adibito al servizio di trasporto di cose per
conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati
dal mittente.
2. La carta di circolazione e' rilasciata sulla base
della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio
ed e' accompagnata dall'apposito documento previsto dalle
leggi specifiche che disciplinano la materia, che
costituisce parte integrante della carta di circolazione.
Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto
terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le
prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o
nella carta di circolazione e' punito con le sanzioni
amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298".



 
Art. 19.
Guida dei veicoli

1. L'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:
a) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.";
b) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Il comma 4 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.".
4. Nel comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole "si applicano le sanzioni" sono inserite le seguenti: "amministrative, comprese quelle accessorie,".
5. Nel comma 4 dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.".
6. Il comma 6 dell'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.".
7. Il comma 6 dell'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.".
8. Il comma 6 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.".



Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 116 (Patente e certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli). -
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida rilasciata dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario,
come previsto nel regolamento, puo' contenere le
indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale e'
tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale
comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione
di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non
puo' essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I
conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza
ottengono il rilascio della relativa abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sara' definita
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata. previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1o dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentomila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa' del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni, la stessa sanzione si
applica ai conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole
gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito
della patente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento. Ove ricorrano i motivi
ostativi al rilascio della patente di cui all'art. 120, si
applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento.
16. (Omissis).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la senzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre mesi a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI".
- Il testo vigente dell'art. 124 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle
macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole,
escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su
strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine
agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine
agricole, nonche' delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici
eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati
da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle
categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti,
lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono
essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine
operatrici senza essere munito della patente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattro miliardi a lire sedici milioni. All'incauto
affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116,
comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicoli. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI".
- Il testo vigente degli articoli 126, 136, 213, 216,
217 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificati dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di
validita' della patente di guida. Detto accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed
abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al componente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento. Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo".
"Art. 136 (Conversioni di patenti di guida rilasciate
da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea). - 1. I
titolari di patente in corso di validita', rilasciata da
uno Stato membro della Comunita' economica europea, che
abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia,
possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della
suddetta patente, la patente di guida delle stesse
categorie per le quali e' valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La
patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita'
italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorita'
dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al
ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a
condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di
guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo
quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una
patente di altro Stato avviene previo controllo del
possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli
119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici
avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non
e' richiesto qualora si dimostri che il rilascio della
patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della
Comunita' europesa, e' stato subordinato al possesso dei
requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti
dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non puo' essere accordata una validita' che vada
oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai
sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno
Stato estero, gia' in sostituzione di una precedente
patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di
categoria non superiore a quella originaria, per ottenere
la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
patente o altro prescritto documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, non piu' in corso di
validita' si applicano le sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, previste per chi guida senza essere
munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in
Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro
necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che,
trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui
sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni
previste per chi guida con patente italiana scaduta di
validita'".
"Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessoria della confisca
amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel
verbale di contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa
rimuovere il veicolo o lo fa condurre in un apposito luogo
di custodia secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di cio' si fa menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Sul veicolo e' posta segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite dal
regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. Nel caso
di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal
rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla
scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando
questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata
presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo' essere
venduto secondo le modalita' previste dal regolamento. Il
prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonche'
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il
residuo eventuale e' restituito all'avente diritto. Per le
altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e'
disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estrenee alla violazione
amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
per l'annotazione nei propri registri".
"Art. 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti
di circolazione, della targa o della patente di
guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente
codice, e' stabilita la sazione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneita' tecnica per le macchine agricole o di
autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il cui
documento e' ritirato, contestualmente all'accertamento
della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro
i cinque giorni successivi, al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta
di circolazione, del certificato di idoneita' tecnica per
le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della
targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente;
la competenza territoriale di detti uffici e' determinata
con riferimento al luogo della commessa violazione. Il
prefetto competente da' notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo
di residenza del trasgressore. Del ritiro e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai
sensi dell'art. 214.
2. La restrizione del documento puo' essere richiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla
prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli
enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate
nella carta di circolazione o nel certificato di idoneita'
tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art.
203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di
rigetto del ricorso, la sanzione accessoria e' confermata.
In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
puo' chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1
la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo
stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un
veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o,
in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i
casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito
del ritiro della targa.".
"Art. 217 (Sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione). - 1. Nell'ipotesi in cui il
presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validita' della carta di circolazione,
questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel
verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di circolazione limitatamente al
periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo
di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la
invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di
cinque giorni, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il
periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati dalla singola norma, e'
determinato in relazione alla gravita' della violazione
commessa, all'entita' del danno apportato ed al pericolo
che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in
cui il documento e' ritirato a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare puo' ottenere la restituzione
da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta di circolazione
rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validita'
ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un
determinato periodo, con le stesse modalita'.
L'interdizione alla circolazione e' comunicata
all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la
carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di
circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione
e' data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A.
per l'iscrizione nei propri registri. Le modalita' per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite
nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato
puo' proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria, se
lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso
veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca
amministrativa del veicolo.".
"Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della
patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il codice prevede la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo determinato, la patente e'
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro e' fatta menzione del verbale di
contestazione della violazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al
periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul
verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la
invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni
dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi,
emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui
si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati nella singola norma, e'
determinato in relazione alla gravita' della violazione
commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al
periodo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenere la
restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che
la durata della sospensione della patente di guida e'
aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede
ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la
disposizione applicata ed il numero delle sopensioni
precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2.
Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta
restituzione viene comunicata al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei
propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, circola abusivamente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le
sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del
veicolo.".



 
Art. 20.
Comportamenti durante la circolazione

1. Il comma 8 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' sostituito dai seguenti:
"8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. L'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:
a) nel comma 19 le parole "con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni";
b) nel comma 22 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. Nel comma 7 dell'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni.".



Nota all'art. 20:
- Il testo vigente degli articoli 168, 176 e 192 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali ed alla sicurezza del trasporto, delle merci
pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo'
altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
necessari per il trasporto di singole merci o classi di
merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al
carico ed allo scarico delle merci pericolose, con
esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a cio'
essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto su strada e'
ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', possono essere
classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui
al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi
decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle
quali le singole merci elencate possono essere ammesse al
trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al
comma 3 puo' altresi' essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie
riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, e' soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre milioni a lire dodici milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute
nei decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non
rispetti le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.".
"Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade exraurbane principali). - 1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche'
percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di
marcia opposto a quello consentito (125/cost.);
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per
la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre
necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza
se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita'
se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per
immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la
precedenza ai veioli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi
nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati
nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per
ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la
corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di
sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla
corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire
dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carregiate, sulle rampe e sugli svincoli e'
vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni
d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo
o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il
veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo
strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e
non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la
sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita'
limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di
posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti
dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile
spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza
o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo
sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi
spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e
alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito
segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in
ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu'
corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai
conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la
marcia per file parallele e' vietato affiancarsi ad altro
veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e
segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione
dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme
del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina
di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di
effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro
pertinenze e' esonerato, in caso di effettive esigenze di
servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto
del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di
controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo
possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla
piu' lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine
alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
delle stazioni, creando pericolo per la circolazione,
nonche' per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila.
18. Parimenti il conduente che circola sulle autostrade
con veicolo non in regola con la revisione prevista
dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito
favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
novecentosessantanovemilaseicento. E' sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le
norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le dsposizioni del comma 1, lettera
a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle
rampe o sugli svincoli, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere
b), c) e d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somna da lire centoventunomiladuecento a
lire quattrocentottantaquattromilaottocento.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a
sei mesi.".
"Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e
agenti). - 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti
a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti
ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito
segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel
comma 1, il documento di circolazione e la patente di
guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi
delle norme in materia di circolazione stradale, devono
avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai
precedenti commi, possono:
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di
verificare l'osservanza delle norme relative alle
caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
ordinare di non proseguire la marcia al conducente di
un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o
irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle
condizioni atmosferiche o della strada;
ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di
mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti,
di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di
specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza possono, per controlli necessari ai fini
dell'espletamento del loro servizio, formare posti di
blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con
idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche'
le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni
che il personale militare, anche non coadiuvato dal
personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,
impartisce per consentire la progressione del convoglio
militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3
e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4,
ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire otto milioni.".



 
Art. 21.
Dati di identificazione e targhe

1. Nel comma 6 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato" sono sostituite dalle seguenti: ", se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni".
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:
a) nel comma 9 le parole "con le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
b) al comma 14 e' aggiunto il seguente periodo: "Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
3. L'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:
a) nel comma 12 le parole "con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni";
b) nel comma 15 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
4. Nel comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".
5. Nel comma 7 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "e' soggetto alle medesime sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,".



Note all'art. 21:
- Il testo vigente degli articoli 74, 97, 100, 113 e
114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo
codice della strada) come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 74 (Dati di identificazione). - 1. I ciclomotori,
i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente
fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio,
anche se realizzato con una struttura portante o
equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono
essere collocati in punti visibili, su un parte del veicolo
che normalmente non sia suscettibile di sostituzione
durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del
telaio o della struttura portante sia contraffatto,
alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto,
a cura degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal
marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche,
le modalita' di applicazione e le indicazioni che devono
contenere le targhette di identificazione, le
caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero
di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; e' fatta salva la facolta' per gli interessati
di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera,
cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore,
ovvero il numero di identificazione del telaio, e' punito
se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni.".
"Art. 97 (Formalita' necessarie per la circolazione dei
ciclomotori). - 1. I ciclomotori, per circolare, devono
essere muniti di:
a) un certificato di idoneita' tecnica contenente i
dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base
della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato
di approvazione di cui all'art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta
di risalire all'intestatario responsabile della
circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di
identificazione sono riservate allo Stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del
contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia'
registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione
dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere
comunicato, unitamente alla prescritta documentazione,
dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio
provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento
e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno stabilite, sulla base di criteri di
economicita' e di procedimenti al massimo semplificati, le
caratteristiche del contrassegno di identificazione, le
modalita' per la sua applicazione e le relative procedure
di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le
procedure per i passaggi di proprieta'.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o
vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento. Alla stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche
idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti
dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente
ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate
nell'art. 52 o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero
che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista
dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione
ammistrativa del pagamento di una somma da lire
sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non
e' stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del
contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni
di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un
ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un
contrassegno di identificazione i cui dati non siano
chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentaseimilatrecentosessanta a lire
centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un
contrassegno di identificazione che non permetta di
risalire all'intestatario responsabile della circolazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento. Alla stessa
sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
cui al comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento.
13. In caso di smarrimento. sottrazione o distruzione
del contrassegno di identificazione si applicano al suo
intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del
contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9,
limitatamente alle ipotesi di circolazione con un
ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato,
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
"Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere
muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da
veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati
la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici,
di prova e di riconoscimento.
8. Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale
che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle
ripetitrici, devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centoventunomiladuecento a lire
quattrocentottantaquattromilaottocento.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire
centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
targa non corrispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI".
"Art. 113 (Targhe delle macchine agricole). - 1. Le
macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono
essere munite posteriormente di una targa contenente i dati
di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole
deve essere individuato con la targa ripetitrice della
macchina agricola traente, quando sia occultata la
visibilita' della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di
una speciale targa contenente i dati di immatricolazione
del rimorchio stesso.
4. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni
degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la
produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si
applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio
decreto, le modalita' per l'applicazione di quanto previsto
al comma 4.".
"Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli
99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate
macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i dati
di immatricolazione, le macchine operatrici trainate devono
essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni
commesse con macchine agricole.".



 
Art. 22.
Anagrafe nazionale

1. Nel comma 11 dell'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "nonche' i dati relativi" sono inserite le seguenti: "alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e".



Note all'art. 22:
- Il testo vigente dell'art. 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
strada), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende
tutte le strade distinte per categorie, come indicato
nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e'
tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori
pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade
in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano
verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12 L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.".



 
Art. 23.
Disposizioni di coordinamento e finali

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.".
3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".



Nota all'art. 23:
- Il testo vigente degli articoli 195, 202, 205 e 214
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (nuovo
codice della strada), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa pecuniaria
consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite
minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di lire
trentaseimilatrecentosessanta ed il limite massimo generale
di lire diciotto milioni.
Tale limite massimo generale puo' essere superato solo
quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite
minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita'
della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e
alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
entro il 1o dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei
lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree
urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi
limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. Tali limiti
possono superare quelli massimi di cui al comma 1.".
"Art. 202 (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le
violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria. ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari
al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta
presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All'uopo nel verbale contestato o
notificato devono essere indicate le modalita' di
pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in
conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in
conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito
quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a
fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a
motore, si sia rifiutato di esibire il documento di
circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere
con se'; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci
giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre
consentito per le violazioni previste dagli articoli 83,
comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113,
comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217,
comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione e' trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni.".
"Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorita'
giudiziaria). - 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o
di sessanta giorni dalla stessa se l'interessato risiede
all'estero.
2. (Omissis).
3. Il giudizio di opposizione e' regolato dagli
articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
"Art. 214 (Fermo amministrativo dei veicolo). - 1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede direttamente a
far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
in apposito luogo di custodia, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel caso di
fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il
certificato di idoneita' tecnica, facendone menzione nel
verbale di contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo e' restituito all'avente titolo o, in
caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o
a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e
custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il procedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al
fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentoseimila a lire
duemilioniquattrocentoventiquattromila. Viene disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.".



 
Art. 24.
Abolizione del principio di ultrattivita'
delle norme penali finanziarie

1. L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato.
2. Sono altresi' abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
3. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.



Note all'art. 24:
- L'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie), stabiliva che le disposizioni penali delle
leggi finanziarie si applicassero ai fatti commessi quando
tali disposizioni erano in vigore, ancorche' le stesse
fossero state abrogate o modificate al tempo della loro
applicazione.
- Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, reca
"Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, in materia di repressione delle violazioni
tributarie e disposizioni per definire le relative
pendenze".
- Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, reca
"Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli
adempimenti a carico del contribuente".



 
Art. 25.
Depenalizzazione dei reati di contrabbando doganale

1. Dopo l'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' inserito il seguente:
"Art. 295-bis (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entita'). - Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire un milione.
La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.".
 
Art. 26.
Modifica della disciplina del contrabbando abituale

1. Nell'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole "lire cinquantamila" sono sostituite dalle parole alire ventuno milioni".



Nota all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 297 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale), come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 297 (Contrabbando abituale). - E' dichiarato
delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna
per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato
per tre contrabbandi preveduti dal presente testo unico o
da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non
contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i
diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano
inferiori complessivamente a lire ventuno milioni.".



 
Art. 27.
Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2,
comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

1. Nel comma 26 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".



Note all'art. 27;
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 26, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul
reddito e disposizioni relative all'Amministrazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"26. I contribuenti che si avvalgono del regime di
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito
nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di
cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono
alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti
sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo
stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora
nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione
dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a
lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni
qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza
applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi
non superiore a lire dieci milioni.



 
Art. 28.
Depenalizzazione del reato di emissione
di assegno senza autorizzazione

1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Emissione di assegno senza autorizzazione). - 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Nota all'art. 28:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 386 reca: "Nuova
disciplina sanzionatrice degli assegni bancari.".



 
Art. 29.
Depenalizzazione del reato di emissione
di assegno senza provvista

1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
 
Art. 30.
Competenza

1. L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Autorita' competente). - 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".
 
Art. 31.
Sanzioni amministrative accessorie

1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 5 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, e' superiore a lire cinque milioni.
2. Se l'importo dell'assegno o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria e' superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o piu' violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale;
b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 5-bis (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacita' di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.".
 
Art. 32.
Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie). - 1. Ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.".
 
Art. 33.
Pagamento tardivo dell'assegno e procedimento
per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 8 (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non puo' essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1.
Art. 8-bis (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario da' comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non e' stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica e' di trecentosessanta giorni.
4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, puo' presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
6. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.".
 
Art. 34.
Revoca delle autorizzazioni

1. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.
2. L'iscrizione e' effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando e' decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non puo' essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
Art. 9-bis (Preavviso di revoca). - 1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto.
5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.
Art. 9-ter (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni). - 1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.".
 
Art. 35.
Responsabilita' del trattario

1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Responsabilita' solidale del trattario). - 1. Il trattario che omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui all'articolo 10-bis, ovvero che autorizza il rilascio di moduli di assegni in favore di persona il cui nominativo risulta iscritto nell'archivio, e' obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.".
 
Art. 36.
Archivio informatico

1. Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresi' a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.
 
Art. 37.
Sanzioni penali

1. L'articolo 124 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso e' punito, qualora vengano rilasciati uno o piu' moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.".
2. L'articolo 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino ad un anno.".



Nota all'art. 37:
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 reca:
"Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.".



 
Art. 38.
Modifica dell'articolo 345 del codice penale, in tema
di offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni

1. Nell'articolo 345 del codice penale le parole "e' punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



Nota all'art. 38:
- Il testo vigente dell'art. 345 del codice penale,
come notificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 345 (Offesa all'autorita' mediante danneggiamento
di affissioni). - Chiunque, per disprezzo verso
l'autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende
illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi
o esposti al pubblico per ordine dell'autorita' stessa, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila.".



 
Art. 39.
Modifica dell'articolo 350 del codice penale, in tema
di agevolazione colposa della violazione di sigilli

1. Nell'articolo 350 del codice penale le parole "e' punito con la multa da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".



Nota all'art. 39:
- Il testo vigente dell'art. 350 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 350 (Agevolazione colposa). - Se la violazione
dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per
colpa di chi ha in custodia la cosa, questi e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila.".
- Il testo vigente dell'art. 352 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 352 (Vendita di stampati dei quali e' stato
ordinato il sequestro). - Chiunque vende, distribuisce o
affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o
disegni, dei quali l'autorita' ha ordinato il sequestro, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila.".



 
Art. 40.
Modifica dell'articolo 352 del codice penale, in tema
di vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro

1. Nell'articolo 352 del codice penale le parole "e' punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
 
Art. 41.
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema
di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

1. L'articolo 465 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) nel secondo comma le parole "soltanto la multa fino a lire sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".



Nota all'art. 41:
- Il testo vigente dell'art. 465 del codice penale,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 465 (Uso di biglietti falsificati di pubbliche
imprese di trasporto). - Chiunque, non essendo concorso
nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di
biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di
trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milione duecentomila.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila.".



 
Art. 42.
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema
di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati

1. L'articolo 466 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".



Nota all'art. 42:
- Il testo vigente dell'art. 466 del codice penale,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 466 (Alterazione di segni nei valori di bollo o
nei biglietti usati e uso degli oggetti cosi' alterati). -
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da
valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per
indicare l'uso gia' fattone, e' punito, qualora ne faccia
uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere
concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei
biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona
fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire centomila a seicentomila.".



 
Art. 43.
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema
di usurpazione di titoli e di onori

1. L'articolo 498 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Nota all'art. 43:
- Il testo vigente dell'art. 498 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 498 (Usurpazione di titoli o di onori). -
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni
distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo
politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una
professione per la quale e ricbiesta una speciale
abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in
pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o
gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche
insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno
degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella
disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si
applica la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione
con le modalita' stabilite dall'art. 36 e non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.".



 
Art. 44.
Modifica dell'articolo 527 del codice penale,
in tema di atti osceni

1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole "la pena e' della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".



Nota all'art. 44:
- Il testo vigente dell'art. 527 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 527 (Atti osceni). - Chiunque, in luogo pubblico
o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e'
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il
fatto avviene per colpa si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila.".



 
Art. 45.
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema
di grida e manifestazioni sediziose

1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole "e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



Nota all'art. 45:
- Il testo vigente dell'art. 654 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 654 (Grida e manifestazioni sediziose). -
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare
privata a norma del n. 3 dell'art. 266 ovvero in luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie
manifestazioni o emette grida sediziose e' punito se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila.".



 
Art. 46.
Modifica dell'articolo 663 del codice penale, in tema
di vendita distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

1. L'articolo 663 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".



Nota all'art. 46:
- Il testo vigente dell'art. 663 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 663 (Vendita, distribuzione o affissione abusiva
di scritti o disegni). - Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in
circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto
l'autorizzazione richiesta dalla legge, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
seicentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza
dell'autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un
luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge
scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici
per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca
iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi
destinati dall'autorita' competente.".



 
Art. 47.
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema
di divulgazione di stampa clandestina

1. L'articolo 663-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
 
Art. 48.
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema
di distruzione e deterioramento di affissioni

1. L'articolo 664 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".



Nota all'art. 48:
- Il testo vigente dell'art. 664 del codice penale,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 664 (Distruzione o deterioramento di affissioni).
- Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o
illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle
autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da
privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o
dall'autorita', si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".



 
Art. 49.
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema
di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

1. L'articolo 666 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Nota all'art. 49:
- Il testo vigente dell'art. 666 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 666 (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza
licenza). - Chiunque, senza la licenza dell'autorita' in un
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da'
spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre
circoli o sale da ballo o di audizioni, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a tre milioni.
Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta
in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale
per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro
titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel
caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma
e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta
altresi' la chiusura del locale per un periodo non
superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



 
Art. 50.
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema
di collocamento pericolo di cose

1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



Nota all'art. 50:
- Il testo vigente dell'art. 675 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 675 (Collocamento pericoloso di cose). -
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose,
che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in luogo
privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o
imbrattare o molestare persone, e' punito con la sanzione
amministrativa pecunaria da lire duecentomila a un milione
duecentomila".



 
Art. 51.
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema
di rovina di edifici o di altre costruzioni

1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".



Nota all'art. 51:
- Il testo vigente dell'art. 676 del codice penale,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 676 (Rovina di edifici o di altre costruzioni). -
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori
concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi,
per sua colpa, rovini e' punito con la sanzione
amministrativa penuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila.
Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena
e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non
inferiore a lire seicentomila".



 
Art. 52.
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

1. L'articolo 677 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".



Nota all'art. 52:
- Il testo vigente dell'art. 677 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 677 (Omissione di lavori in edifici o costruzioni
che minacciano rovina). - Il proprietario di un edificio o
di una costruzione che minacci rovina ovvero che e' per lui
obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio
o della costruzione, il quale omette di provvedere ai
lavori necessari per rimuovere il pericolo, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila.
La stessa sanzione si applica a chi, avendone
l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato
dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti
deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto
fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire
seicentomila".



 
Art. 53.
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema
di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe

1. L'articolo 686 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Nota all'art. 53:
- Il testo vigente dell'art. 686 del codice penale,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 686 (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori
o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione).
- Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza
osservare le prescrizioni della legge o dell'autorita',
fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre
bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende
droghe, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le
prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o
introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione
di liquori o droghe.
E' sempre disposta la cessazione dell'attivita'
illecitamente esercitata. Se l'attivita' e' svolta in uno
stabilimento o in un esercizio per il quale e' stata
rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo
all'esercizio di diversa attivita', nel caso di
reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la
chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo
non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689".



 
Art. 54.
Modifica dell'articolo 688 del codice penale,
in tema di ubriachezza

1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".



Nota all'art. 54:
- Il testo vigente dell'art. 688 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 688 (Ubriachezza). - Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di
manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
seicentomila.
La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto
e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per
delitto non colposo contro la vita o l'incolumita'
individuale.
La pena e' aumentata se l'ubriachezza e' abituale".



 
Art. 55.
Modifica dell'articolo 692 del codice penale, in tema
di detenzione di misure e pesi illegali

1. Nel primo comma dell'articolo 692 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



Nota all'art. 55:
- Il testo vigente dell'art. 692 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 692 (Detenzione di misure e pesi illegali). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, o in
uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi
diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure
o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila.
(Omissis)".



 
Art. 56.
Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema
di commercio non autorizzato di cose preziose

1. L'articolo 705 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.".



Nota all'art. 56:
- Il testo vigente dell'art. 705 del codice penale,
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 705 (Commercio non autorizzato di cose preziose).
- Chiunque, senza la licenza dell'autorita' o senza
osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in
commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di
mediazione o esercita altre simili industrie, arti o
attivita', e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 686".



 
Art. 57.
Modifica dell'articolo 724 del codice penale, in tema
di bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

1. L'articolo 724 del codice penale e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".



Nota all'art. 57:
- Il testo vigente dell'art. 724 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 724 (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso
i defunti). - Chiunque pubblicamente bestemmia, con
invettive o parole oltraggiose, contro la divinita' o i
simboli o le persone venerati nella religione dello Stato
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a seicentomila.
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi
pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti".



 
Art. 58.
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema
di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
alla pubblica decenza

1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole "e' punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



Nota all'art. 58:
- Il testo vigente dell'art. 725 del codice penale,
come modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 725 (Commercio di scritti, disegni o altri
oggetti contrari alla pubblica decenza). - Chiunque espone
alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni
o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica
decenza, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



 
Art. 59.
Autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative

1. Dopo l'articolo 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e' inserito il seguente:
"19-bis. - L'autorita' competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale e' il prefetto.
Le autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonche', limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.".



Nota all'art. 59:
- Il regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 reca:
"Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale".



 
Art. 60.
Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema
di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna

1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 e' cosi' modificato:
a) nell'articolo 15 le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 20 e 21, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Nel caso previsto nell'articolo 21, puo' essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.";
c) nell'articolo 24 le parole "e' punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".



Note all'art. 60:
- Il testo vigente dell'art. 15 del regio decreto
14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la
repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in
Sardegna), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15. - I contravventori alle precedenti
disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milioneduecentomila.".
- Il testo vigente dell'art. 24 del regio decreto
14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la
repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in
Sardegna), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 24. - Chiunque contravviene alle disposizioni
degli artt. 16, 17, 18, 21 capoverso e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila.".



 
Art. 61.
Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
in tema di bonifica dei terreni paludosi

1. Nell'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.".



Nota all'art. 61:
- Il testo vigente dell'art. 142 del regio decreto
8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del
T.U. della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge
7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e
dei terreni paludosi), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblcato, e' il seguente:
"Art. 142. - Le contravvenzioni alle disposizioni
dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milioneduecentomila.".



 
Art. 62.
Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740
in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

1. L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".



Nota all'art. 62:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 30 giugno
1912, n. 740 (Protezione dei feriti e dei malati in guerra
e tutela dei segni internazionali di neutralita'), come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 1. Chiunque, senza autorizzazione del Governo,
adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa
uso della denominazione di "Croce Rossa" o "Croce di
Ginevra" e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque contraffa' o
altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le
adopera in guisa da generare confusione od inganno.
Tali sanzioni sono aumentate di un terzo se l'emblema o
la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o
parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna
o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di
lucro.".



 
Art. 63.
Modifiche al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 recante il testo unico delle disposizioni sulla navigazione interna e sulla
fluitazione

1. Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".



Nota all'art. 63:
- Il testo vigente dell'art. 54 del regio decreto
11 luglio 1913, n. 959 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione), come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 54. (Artt. 374 e 376, legge 20 marzo 1865,
allegato F). - Le contravvenzioni alle disposizioni di
legge, che non siano quelle previste dal precedente
articolo, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila
nonche', ove occorra col sequestro degli oggetti colti in
contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il
risarcimento dei danni.".



 
Art. 64.
Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale
18 gennaio 1917, n. 148 in tema di prevenzione e repressione
dell'abigeato in Sicilia

1. Nell'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 le parole da "sono punite" sino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".



Nota all'art. 64:
- Il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge
luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148 (Norme per la
prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 13. - Le contravvenzioni al presente decreto, e
quelle al relativo regolamento, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a
novecentomila...".



 
Art. 65.
Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475,
in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".



Nota all'art. 65:
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge 19 aprile
1925, n. 475 (Repressione della falsa attribuzione di
lavori altrui da parte di aspiranti al conseguimento di
lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche), come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 4. - Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di
procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni
progetti tecnici, e in genere, lavori agli scopi di cui
agli articoli 1 e 3 e' punito per il semplice fatto
dell'offerta, con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire quattrocentomila a due milioniquattrocentomila.
Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia
fatta in modo abituale, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila. Nella prima ipotesi, il
tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centocinquantamila a novecentomila.".



 
Art. 66.
Modifiche al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331
in tema di costituzione dell'Associazione nazionale
per il controllo della combustione

Il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e' cosi' modificato:
a) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.
In tali casi puo' procedersi alla confisca dell'apparecchio.".
b) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto o quelle relative del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Nei casi di maggiore gravita' o di reiterazione delle violazioni, si applica altresi' la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli adoperati per un periodo da sei mesi a due anni e si procede alla confisca degli apparecchi, dei generatori e dei motori indebitamente adoperati.".



Nota all'art. 66:
- La legge 16 giugno 1927, n. 1132 reca: "Conversione
in legge del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,
relativo al controllo sulla combustione".



 
Art. 67.
Modifica dell'articolo 11 del regio decreto-legge
14 novembre 1926, n. 1923 in tema di infrazione ai
divieti di importazione e di esportazione

1. Nel primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, le parole "e' punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".



Nota all'art. 67:
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 7 luglio
1927, n. 1495 (Conversione in legge del R.D. 14 novembre
1926, n. 1923, che provvede ad unificare, coordinare ed
integrare le disposizioni relative ai decreti di
importazione e di esportazione di carattere economico),
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e'
il seguente:
"Art. 11. - Chiunque in qualsiasi modo esporta merce
della quale sia vietata l'esportazione, o non la
reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme
relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno
Stato estero merce destinata originariamente ad un porto
italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma
dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o
deviarla, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila, oltre la confisca delle merci.
Il cittadino che commette in territorio estero alcuno
dei fatti preveduti nel comma precedente, e' punito secondo
le disposizioni del comma medesimo.
Nello stesso modo e' punito chiunque trasgredisca le
disposizioni relative ai divieti di importazione.".



 
Art. 68.
Modifica dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383 in tema di inosservanza di ordinanze prefettizie

1. Nel sesto comma dell'articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 le parole "sono punite con l'arresto fino a dieci giorni o con l'ammenda fino a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".



Nota all'art. 68:
- Il testo vigente dell'art. 20 del regio decreto
3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della
legge comunale e provinciale), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 20. - Il prefetto, oltre le ordinanze di urgenza
dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria
contemplata all'art. 55, comma 1, puo' emettere ordinanze
di carattere contingibile ed urgente in materia di
edilita', polizia locale e igiene, per motivi di sanita' o
di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o
piu' comuni della medesima.
Le ordinanze di urgenza del prefetto sono eseguite in
via amministrativa indipendentemente dall'eventuale
esercizio dell'azione penale.
Quando gli interessati non vi ottemperino, sono
adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni
prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per
l'esecuzione d'ufficio.
E' autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal
prefetto ed e' rimessa all'esattore che ne fa la
riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati
dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal prefetto
sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
un milioneduecentomila.".



 
Art. 69.
Modifica dell'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653,
in tema di tutela del lavoro delle donne

1. L'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonche' alle norme del decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila per ogni donna occupata nel lavoro e alla quale l'illecito si riferisce.
La sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere complessivamente superiore a lire quattro milioni ottocentomila ne' inferiore a lire ottocentomila.
Le violazioni dell'articolo 20 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".



Nota all'art. 69:
- La legge 26 aprile 1934, n. 653 reca: "Tutela del
lavoro delle donne e dei fanciulli".



 
Art. 70.
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante il testo unico delle leggi sanitarie

1. Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' cosi' modificato:
a) nel quinto comma dell'articolo 201 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a trenta milioni";
b) nel secondo comma dell'articolo 221 le parole "e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".



Note all'art. 70:
- Il testo vigente dell'art. 201 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del T.U. delle leggi
sanitarie), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 201. - E' necessaria la licenza del prefetto, per
la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo,
concernente ambulatori o case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o
pensioni per gestanti stabilimenti termali, idropinici,
idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto
sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente
riconosciuta competente per territorio.
E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per
la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro
modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle
malattie, specialita' medicinali, presidii
medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali
naturali od artificiali.
La licenza e' rilasciata sentito il parere di una
speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per
l'interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo
e terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquemilioni a trentamilioni.".
- Il testo vigente dell'art. 221 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del T.U. delle leggi
sanitarie), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 221. - Gli edifici o parti di essi indicati
nell'articolo precedente non possono essere abitati senza
autorizzazione del podesta', il quale la concede quando,
previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere
a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata
eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri
siano convenientemente prosciugati e che non sussistano
altre cause di insalubrita'.
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del
presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".



 
Art. 71. Modifiche al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 in tema di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

1. Il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115, e' cosi'
modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 115 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 115 le parole "tali pene" sono sostituite dalle parole "tali sanzioni";
c) nel primo comma dell'articolo 116 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".



Note all'art. 71:
- Il testo vigente dell'art. 115 della legge 6 aprile
1936, n. 1155 (Conversione in legge, con modificazioni, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1235, n. 1827, concernente il
perfezionamento e il coordinamento legislativo della
previdenza sociale), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 115. - Chi indebitamente riscuote con alterazioni
di dati o con altri modi dolosi l'indennita' di
disoccupazione e' punito, salvo che il fatto costituisca
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioniottocentomila. .
Indipendentemente da tali sanzioni, il responsabile, su
determinazione del Comitato speciale dell'assicurazione per
la disoccupazione involontaria, sara' privato
dell'indennita' di disoccupazione per la durata massima di
120 giornate in occasione delle concessioni a lui spettanti
nel biennio successivo alla data di accertamento
dell'indebita riscossione.
Uguale privazione dell'indennita' di disoccupazione,
salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, e'
applicabile a carico di chi con alterazioni di dati o altri
fatti fraudolenti tenta di ottenere l'indennita' di
disoccupazione".
- Il testo vigente dell'art. 116 della legge 6 aprile
1936, n. 1155 (Conversione in legge, con modificazioni, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1235, n. 1827, concernente il
perfezionamento e il coordinamento legislativo della
previdenza sociale), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 116. - Chiunque fa dichiarazioni false o compie
altri fatti fraudolenti al fine di procurare indebitamente
a se' o ad altri prestazioni che rientrino nelle
assicurazioni contemplate nel presente decreto e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
umilioneottocentomila".



 
Art. 72.
Modifica dell'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938,
n. 1933 in tema di riforma delle leggi sul lotto pubblico

1. Nel terzo comma dell'articolo 116 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, le parole "e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni".



Nota all'art. 72:
- Il testo vigente dell'art. 116 della legge 5 giugno
1939, n. 973 (Conversione in legge, con modificazioni, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1238, n. 1933, riguardante
la riforma della legge sul lotto pubblico), come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 116. - E' vietata qualunque operazione che nei
modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti
abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestito a
premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo
diritto di concorrere individualmente o in partecipazione
all'alea di quei premi.
Agli effetti della disposizione precedente si intende
vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di
titoli complessivi riferentisi a piu' prestiti, quanto la
cessione di titoli interinali aventi per oggetto di
dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per
essi stabiliti. Si intendono altresi' vietate le operazioni
che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o
combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre
imprese di qualsiasi natura e provenienza.
Colui che viola le disposizioni contenute nei commi
primo e secondo e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni".
Se il premio e' di valore rilevante la pena e'
raddoppiata".



 
Art. 73.
Modifica dell'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239
in tema di istituzione di una tessera sanitaria per le persone
addette ai lavori domestici

1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a 100.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma la parola "pena" e' sostituita dalla seguente "sanzione".
2. Resta abrogato l'articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.



Note all'art. 73:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 22 giugno
1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le
persone addette ai lavori domestici), come modificato dal
presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il
seguente:
"Art. 3. - E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila il
datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona
sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti
annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia
infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettono in
condizione di contagiare altri.
Alla stessa sanzione soggiace il lavoratore.
Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo
all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal
precedente articolo e' equiparato, agli effetti della
sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria".
- L'art. 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016
(Approvazione del testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia) disponeva:
"Art. 76. - Nel caso in cui non sia stato possibile,
per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle
armi o strumenti di caccia o di uccellagione, il minimo
della pena e' raddoppiato.
Se la contravvenzione e' commessa da uno degli agenti
di vigilanza o da chi eserciti il commercio della
selvaggina, ove si tratti di violazione di norme
riguardanti il commercio stesso, la pena e' raddoppiata e
puo' essere aggiunto l'arresto fino a due mesi".



 
Art. 74.
Modifiche alla legge 10 giugno 1940, n. 653, in tema di trattamento
degli impiegati privati richiamati alle armi

1. La legge 10 giugno 1940, n. 653 e' cosi' modificata:
a) nel sesto comma dell'articolo 32 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
b) l'articolo 33 e' abrogato.



Note all'art. 74:
- Il testo vigente dell'art. 32 della legge 10 giugno
1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati
richiamati alle armi), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 32. - Il datore di lavoro che non provvede al
pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi
provvede in misura inferiore alla dovuta, e' tenuto al
pagamento dei contributi non versati e degli interessi di
mora ed e' punito con la sanzione amministrativa da lire
20.000 a lire 200.000.
Il datore di lavoro, che trattiene sulla retribuzione
del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e'
stabilita la trattenuta o che non provvede, se tenutovi,
alla corresponsione delle indennita', e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Le indennita' di cui all'art. l della legge saranno
versate direttamente dalla cassa agli impiegati o agli
aventi diritto nei casi in cui il datore di lavoro sia
incorso nella sanzione stabilita dal presente articolo.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono
preposti al lavoro, qualora si rifiutino di fornire ai
funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza i
dati e i documenti necessari per l'applicazione della
presente legge o li danno inesatti o incompleti sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire
600.000.
Alla stessa pena soggiace il datore di lavoro che non
si attenga alle norme stabilite dall'istituto per la
denuncia di cui all'art. 11.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti
fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri la
corresponsione delle indennita' previste dalla presente
legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a due milioniquattrocentomila".
- L'art. 33 della legge 10 giugno 1940, n. 653,
disponeva:
"Art. 33. - Nelle contravvenzioni alla presente legge
il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel
giudizio di primo grado, puo' presentare domanda di
oblazione alla cassa la quale, previo parere del comitato
di cui all'art. 23, determina la somma da pagarsi entro i
limiti mimino e massimo, dell'ammenda stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi
non pagati, la cassa, previo parere del comitato predetto,
puo', se l'ammontare dei contributi non superi le lire 100,
determinare la somma anzidetta in misura inferiore a lire
4.000, ma non mai inferiore a lire 800.".



 
Art. 75.
Modifica dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260,
in tema di ricorrenze festive

1. Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.".



Nota all'art. 75:
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 27 maggio
1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze
festive), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
"Art. 6. - In caso di inosservanza alle norme della
presente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milioneottocentomila".



 
Art. 76.
Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218
in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
l'invalidita' e i superstiti

1. Nel quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".



Nota all'art. 76:
- Il testo vigente all'articolo 23 della legge 4 aprile
1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti) come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 23. - Il datore di lavoro che non provvede al
pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi
provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al
pagamento dei contributi o delle parti di contributo non
versate tanto per la quota a proprio carico quanto per
quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di
una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con
la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per
ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in
parte il pagamento del contributo
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione
del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e'
stabilita la trattenuta, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni
dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva
trattenuta salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono
preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle
indagini di funzionari ed agenti incaricati della
sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari
ai fini della applicazione della presente legge o li diano
scientemente errati od incompleti, sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000,
salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti
fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad
altri le prestazioni contemplate dalla presente legge e'
punito salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila
a duemilioniquattrocentomila.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a
beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni".



 
Art. 77.
Modifica dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619
in tema di risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato
del Comune di Matera

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 le parole "e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".



Nota all'art. 77:
- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge 17
maggio 1952, n. 619 (Risanamento dei rioni dei "Sassi"
nell'ambito del comune di Matera), come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 9. - Il Genio civile provvede, mediante
accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle
opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente
art. 15, all'esecuzione delle opere permanenti per la
chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle
comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione
dei medesumi.
Provvede altresi' a quelle di sistemazione generale
della zona, previ accordi con la Sopraintendenza ai
monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.
Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere
suddette e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tremilioni".



 
Art. 78. Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in tema di apprendistato

1. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 e' cosi' modificata:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila";
b) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 23 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
c) il secondo comma dell'articolo 23 e' abrogato;
d) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila";
e) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 29 le parole "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila";
f) il secondo comma dell'articolo 29 e' abrogato.



Note all'art. 78:
- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge 19
gennaio 1956, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 23. - I datori di lavoro sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a cinquecentomila per ogni apprendista assunto
in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma
dell'articolo 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a trecentomila per ogni violazione alle norme
dell'art. 11".
- Il testo vigente dell'articolo 29 della legge 19
gennaio 1956, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 29. - Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a trecentomila per ogni apprendista assunto
dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di
collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma;
e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto
disposto dall'art. 11 della presente legge;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a ottocentomila per ogni apprendista
notificato come assunto che non eserciti effettivamente
l'apprendistato".



 
Art. 79.
Modifica dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 in tema di assegni familiari

1. Nel quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".



Nota all'art. 79:
- Il testo vigente dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797
(Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 82. (Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 -
Art. 17 D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7
D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250). - Il datore di lavoro
che non provvede al pagamento dei contributi entro il
termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a
quella dovuta, e' tenuto al pagamento dei contributi o
delle parti di contributo non versate, nonche' al
versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed
e' punito con la sanzione amminisfrativa da lire 200.000 a
lire 2.000.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla
corresponsione degli assegni e' punito con una sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono
preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle
indagini dei funzionari ed agenti incaricati della
sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari
ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni
familiari o li diano scientemente errati od incompleti,
sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 200.000
a lire 2.000.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti
fraudolenti al fine di procurare a se' o ad altri, la
corresponsione di assegni familiari, e' punito salvo che il
fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila".



 
Art. 80.
Modifica dell'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138,
in tema di orario di lavoro negli autoservizi

1. L'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole da "e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire settantacinquemila" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'azienda, a cui la violazione si riferisce";
b) nel secondo comma le parole "In caso di recidiva specifica" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di reiterazione specifica delle violazioni".



Note all'art. 80:
- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 14
febbraio 1958, n. 138 (Orario di lavoro del personale degli
automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al
trasporto viaggiatori), come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 14. - Chiunque contravviene alle norme della
presente legge concernenti il personale viaggiante degli
autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al
trasporto di viaggiatori, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila per ciascun lavoratore, occupato nell'aziende,
a cui la violazione si riferisce in caso di reiterazione
specifica delle violazioni, il Ministro per i trasporti,
anche su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, puo' pronunciare la decadenza della
concessione ed incamerare la cauzione, quando il
concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli
dall'autorita' concedente di eliminare, entro il termine
massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo
alla condanna.".



 
Art. 81.
Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
in tema di invito al libertinaggio

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda da lire diecimila a lire venticinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila";
b) il quarto comma e' abrogato.



Nota all'art. 81:
- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 20
febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5. - Sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trentamila a centottantamila le persone
dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico,
invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con
atti o parole al libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni
di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di
regolari documenti di identificazione, non possono essere
accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica
sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente
legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria".



 
Art. 82.
Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326
in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

1. L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di autorizzazione.".



Nota all'art. 82:
- La legge 21 marzo 1958, n. 326 reca: "Disciplina dei
complessi ricettivi complementari a carattere
turistico-sociale".



 
Art. 83.
Modifica dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325,
in tema di tutela del lavoro delle donne

1. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".



Nota all'art. 83:
- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge 29
novembre 1961, n. 1325 (Modificazioni alla legge 24 aprile
1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei
fanciulli), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - Per
l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente
legge i datori di lavoro sono puniti con la
sanzione-amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".



 
Art. 84.
Modifica dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
in tema di revisione dei film e dei lavori teatrali

1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravita' o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni."



Note all'art. 84:
- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge 21
aprile 1962, n. 161. (Revisione dei film e dei lavori
teatrali), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1. - Salve le sanzioni previste dal codice penale
per le rappresentazioni cinematografiche abusive chiunque
non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioniottocentomila. Nei casi di
maggiore gravita' o nei casi di reiterazione delle
violazioni da parte di soggetto gia' condannato per il
reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si
applica anche la sanzione accessoria della chiusura del
locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore
a sessanta giorni.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra
denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti
dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non
sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o
al quale sia stato negato il nulla-osta e ne interdice la
proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria
non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in
sala i film che non abbiano riportato il nulla-osta
previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga
accertata la proiezione in sala di un film non
preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non
abbia riportato il previsto nulla-osta, e nel caso in cui
la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta
alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni
previste dal comma 1.
4. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia'
sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal
presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni
dalla data di inizio della possibilita' di sfruttamento
televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma
1, capoverso 1, del presente decreto.".



 
Art. 85.
Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
in tema di previdenza dei coltivatori diretti

1. Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila".



Nota all'art. 85:
- Il testo vigente dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1963, n. 9. (Elevazione dei trattamenti minimi di
pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 26. - Chiunque viola le disposizioni della
presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo
altri atti fraudolenti, e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a
duemilioniquattrocentomila.".



 
Art. 86.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223 in tema di revisione delle liste elettorali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma dell'articolo 54 le parole da "la pena" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
c) dopo il secondo comma dell'articolo 54 e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
d) nel primo comma dell'articolo 55 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
e) il secondo comma dell'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.";
f) dopo il secondo comma dell'articolo 55 e' aggiunto il seguente:
"Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".



Note all'art. 86:
- Il testo vigente dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
(Approvazione del Testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali), come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 54 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7o). -
(Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei
termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, la compilazione e
l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le
notificazioni relative o non cura la conservazione delle
liste e degli atti relativi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un
milione-ottocentomila.
Se l'omissione e' dolosa, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
- Il testo vigente dell'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del Testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali), come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 55 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8o). - Chiunque
iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non
aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino
che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un
cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella
un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o
sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui
all'art. 6 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trecentomila a un milioneottocentomila.
Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689".



 
Art. 87.
Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema
di frodi pensionistiche

1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".



Note all'art. 87:
- Il testo vigente dell'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
(Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria), come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 40. - Chiunque compia atti diretti a procurare
artificiosamente a se' o ad altri la liquidazione di
pensione non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella
spettante, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattromilioniottocentomila.
Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o
parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21
e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la
loro qualita' di pensionati o non effettui il versamento
delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, deve versare una somma che sara'
determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura
non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o
dei versamenti predetti.
La deliberazione del comitato e' comunicata al
trasgressore con la fissazione del termine per
l'adempimento.
Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore
di lavoro la sua qualita' di pensionato e' tenuto a versare
una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non
effettuate a causa ditale omissione. Detta somma sara'
prelevata dall'istituto nazionale della previdenza sociale
sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e
quarto comma del presente articolo sono dovuti aI Fondo
sociale".



 
Art. 88.
Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971,
n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".



Note all'art. 88:
- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 29
ottobre 1971, n. 889. (Norme in materia di previdenza per
gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 14 (Sanzioni penali). - Il datore di lavoro e in
genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si
rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed
agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i
dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione
delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente
errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni".



 
Art. 89.
Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in tema di
imposta sugli spettacoli

1. Nel secondo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 le parole "e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".



Note all'art. 89:
- Il testo vigente dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
(Imposta sugli spettacoli), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 36. (Chiusura del locale). - In caso di
inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".



 
Art. 90.
Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973,
n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la
distribuzione di gas di petrolio in bombole

1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
d) il quinto comma e' abrogato.



Nota all'art. 90:
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 2 febbraio
1973, n. 7 (Norme per l'esercizio delle stazioni di
riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio
liquefatti in bombole), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblcato, e' il seguente:
"Art. 11. - Chiunque violi le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5,
primo e secondo comma, n. 7 e 9 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due
milioni quattrocentomila.
Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5,
quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire 1.000.000.
Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica
altresi' la sanzione accessoria della sospensione della
concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo
da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".



 
Art. 91.
Modifica dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
in tema di provvidenze per l'editoria

1. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 le parole "sono puniti con la multa da lire un milione a dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila".



Nota all'art. 91:
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante disciplina della imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 5. (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -
1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non
territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e
periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento
delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito
capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui comma 1 sono tenuti ad istituire
nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale
imputare tutte le spese comunque afferenti alla
pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli
enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita'
con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi,
sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel
presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie
locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni
con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, e'
istituita una commissione, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono
inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel
settore della stampa, dell'editoria e della pubblicita',
che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle
singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento
e della promozione della pubblicita' su quotidiani e
periodici da parte delle amministrazioni stesse con
particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e
della loro applicazione e alla promozione di una piu'
diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui
servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di
tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve
tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono
i soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le amminsitrazioni statali interessate
dovranno presentare entro sessanta giorni dalla
approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima
con la illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli
organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonche' dei
soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella
realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa
privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai
sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.
8. La commissione istiuita ai sensi del precedente
comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti
motivatamente prescelti di un contributo sulle spese
necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo
istituito presso la Direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un
contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio
finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme
complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni
statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente
comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel
presente articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro
milioni ottocentomila".".



 
Art. 92.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
in tema di pubblicita' dei medicinali per uso umano

1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e' cosi' modificato:
a) nel comma 10 dell'articolo 6 le parole "e' soggetto alle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti "e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie";
b) nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "comporta l'irrogazione delle sanzioni penali" sono sostituite dalle seguenti "comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".



Nota all'art. 92:
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva
92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso
umano), cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 6. (Autorizzazione della pubblicita' presso il
pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
pubblico puo' essere effettuata senza autorizzazione del
Ministero della sanita', ad eccezione delle inserzioni
pubblicitarie sulla stampa aventi le caratteristiche
indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme restando le
disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitano a riprodurre
integralmente e senza modifiche le indicazioni, le
controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le
interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti
indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con
l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una
rappresentazione grafica dell'imballaggio o del
condizionamento primario del prodotto.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
sanita', sentita la Commissione di esperti prevista
dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata
dal Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e'
costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che
presiede;
b) otto membri appartenenti al Ministero della
sanita' e all'Istituto superiore di sanita',
c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
direttivo del Ministero della sanita'.
5. Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei
seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere
autorizzato, risultando in evidente contrasto con le
disposizioni degli artt. 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e
dell'art. 5, lettere c), f) e n);
b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato
sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a
mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di
autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente
rappresentative interessate alla diffusione della
pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto
dal Ministero della sanita';
c) se il messaggio costituisce parte di altro gia'
autorizzato su parere della Commissione.
6. Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di
autodisciplina di cui al comma 5, lettera b), il Ministro
della sanita', verificata la correttezza delle valutazioni
dell'Istituto predetto, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana estende la
procedura di cui al comma 5, lettera b) ai messaggi
pubblicitari televisivi e cinematografici.
7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione
e' negata o concessa con provvedimento del competente
ufficio del Ministero della sanita' entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda; sull'opposizione
proposta avverso il diniego concernente una pubblicita'
approvata dall'Istituto di autodisciplina il Ministro della
sanita' decide, sentita la Commissione di cui al comma 3.
In ogni altra ipotesi, l'auitorizzazione e' negata o
concessa con decreto del Ministro della sanita' entro
settantacinque giorni dalla presentazione della domanda. I
decreti e i provvedimenti di diniego sono motivati.
8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della
sanita' deve essere indicato nella pubblicita', tranne che
nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica.
9. Qualora la pubblicita' presso il pubblico sia
effettuata in violazione delle disposizioni del presente
decreto, il Ministro della sanita':
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di
un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo
modalita' stabilite dallo stesso Ministro, ove non ritenga
di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge 5 febbraio
1992, n. 175.
10. Chi effettua pubblicita' presso il pubblico in
violazione delle disposizioni del presente decreto e'
soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle
leggei sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e successive modificazioni".
- Il testo vigente dell'art. 15 del deceto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva
92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso
umano), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
"Art. 15 (Pubblicita' presso gli operatori sanitari
svolta irregolarmente). - 1. La violazione delle
disposizioni del presente decreto sulla pubblicita' presso
gli operatori sanitari comporta applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'art. 201 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni. Il
Ministero della sanita' adotta, se del caso, i
provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9.
2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico
del Servizio sanitario nazionale l'irregolarita' comporta,
altresi', la sospensione del medicinale dal prontuario
stesso per un periodo da dieci giorni a due anni, tenuto
conto della gravita' del fatto. Il provvedimento di
sospensione e' adottato previa contestazione del fatto al
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
il quale puo' far pervenire controdeduzioni al Ministero
della sanita' entro quindici giorni dalla contestazione
stessa.".



 
Art. 93.
Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma del presente capo sono le seguenti:
a) Ministero dell'interno: articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404; articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740; articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148; articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475; articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161; articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7; articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) Ministero del lavoro: articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653; articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239; articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260; articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138; articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;
c) Ministero della sanita': articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
d) Ministero del commercio con l'estero: articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;
e) Ministero delle finanze: articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) Ministero dei beni culturali: articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;
g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132; articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
h) enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie: articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 115; articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653; articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9; articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
i) regioni: articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368; articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959; articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
l) sindaco: articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.



Note all'art. 93:
- Per il testo vigente degli articoli 15, 23 e 24 del
R.D. 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento
per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in
Sardegna) vedi note all'art. 60 del presente decreto
legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 1 della legge 30
giugno 1912, n. 740, vedi note all'art. 62 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge
luogotenenziale 18 gennaio 1817, n. 148, vedi note all'art.
64 del presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 4 della legge 19
aprile 1925, n. 475, vedi note all'art. 65 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 20 del regio decreto 3
marzo 1934, n. 383, vedi note all'art. 68 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 5 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, vedi note all'art. 81 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 15 della legge 21
aprile 1962, n. 161, vedi note all'art. 84 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente degli articoli 54 e 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, vedi note all'art. 86 del presente decreto
legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 11 della legge 2
febbraio 1973, n. 7, vedi note all'art. 90 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, vedi note all'art. 91 del presente
decreto legislativo.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della citata legge
n. 653/1934:
"Art. 24. - Chiunque contravvenga alle disposizioni
contenute nei primi 19 articoli della presente legge,
nonche' alle norme del decreto ministeriale, di cui
all'ultimo comma dell'art. 8, ove non sia prevista una pena
maggiore dalle altre leggi e' punito con l'ammenda da L.
1.000 a L. 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro ed
alla quale la contravvenzione si riferisce.
L'ammenda non puo' essere complessivamente superiore a
L. 1.000.000, ne' inferiore a L. 4.000.
Le contravvenzioni all'art. 20 sono punite con
l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000 e quelle degli articoli
21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da L. 20.000 a
L. 100.000".
- Per il testo vigente dell'art. 3 della legge 22
giugno 1939, n. 1239, vedi note all'art. 73 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 6 della legge 27
maggio 1949, n. 260, vedi note all'art. 75 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente degli articoli 23 e 29 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, vedi note all'art. 78 del
presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 14 della legge 14
febbraio 1958, n. 138, vedi note all'art. 80 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 4 della legge 29
novembre 1961, n. 1325, vedi note all'art. 83 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 201 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, vedi note all'art. 70 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente degli articoli 6 e 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, vedi note
all'art. 92 del presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 11 della legge 7
luglio 1927, n. 1495, vedi note all'art. 67 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, vedi
note all'art. 89 del presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 9 della legge 17
maggio 1952, n. 619, vedi note all'art. 77 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo degli articoli 19 e 20 del regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, si veda l'art. 66 del
decreto legislativo qui pubblicato.
- Per il testo vigente dell'art. 116 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, vedi note all'art.
72 del presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente degli articoli 115 e 116 della
legge 6 aprile 1936, n. 1155, vedi note all'art. 71 del
presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 32 della legge 10
giugno 1940, n. 653, vedi note all'art. 74 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 23 della legge 4
aprile 1952, n. 218, vedi note all'art. 76 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, vedi
note all'art. 79 del presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, vedi note all'art. 85 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, vedi
note all'art. 87 del presente decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 14 della legge 29
ottobre 1971, n. 889, vedi note all'art. 88 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 142 del regio decreto
8 maggio 1904, n. 368, vedi note all'art. 61 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 54 del regio decreto
11 luglio 1913, n. 959, vedi note all'art. 63 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 55 del regio decreto
11 luglio 1913, n. 959, vedi note all'art. 63 del presente
decreto legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 12 della legge 21
marzo 1958, n. 326, vedi all'art. 82 del presente decreto
legislativo.
- Per il testo vigente dell'art. 221 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, vedi note all'art. 70 del presente
decreto legislativo.



 
Art. 94.
Reiterazione delle violazioni

1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). - Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.".
 
Art. 95.
Principio di specialita'

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' sostituito dal seguente:
"Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.".



Note all'art. 95:
- Il testo vigente dell'art. 9 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema generale) come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 9 (Principio di specialita'). - Quando uno stesso
fatto e' punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative, si applica la disposizione
speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una
sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la
disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile
solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali,
anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni speciali in materia
di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande".



 
Art. 96.
Aggiornamento del limite minimo delle
sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le parole "non inferiore a lire quattromila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a lire dodicimila".



Nota all'art. 96:
- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 24 novembre
1981, n. 68 (Modifiche al sistema penale), come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimi e limite massimo). - La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire dodicimila, e non superiore a
lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno
limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il
limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
puo', per ciascuna violazione superare il decuplo dcl
minimo".



 
Art. 97.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis";
b) nel quarto e nel settimo comma la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".



Nota all'art. 97:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro
l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo
in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'art. 22-bis entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del prevvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice: concorrendo gravi
motivi disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".



 
Art. 98.
Competenza per il giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione

1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
f) di societa' e di intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".
 
Art. 99.
Giudizio di opposizione

1. L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi'
modificato:
a) la parola "pretore" e' sostituita, ovunque compaia, dalla parola "giudice";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.";
c) nell'undicesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.".



Nota all'art. 99:
- Il testo vigente dell'art. 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice se il
ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo'
disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta. Nel giudizio di opposizione davanti
al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo
comma, del codice di' procedura civile.
Con la sentenza il giudice puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
della sanzione dovuta.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappella'bile ma e' ricorribile per
cassazione".



 
Art. 100.
Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. A tali violazioni non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
 
Art. 101.
Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile

1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonche' le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.



Nota all'art. 101:
- Si riporta il testo dell'art. 667 del codice di
procedura penale:
"Art. 667 (Dubbio sull'identita' fisica della persona
detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
della persona arrestata per esecuzione di pena o perche'
evasa mentre scontava una condanna, il giudice
dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile
alla sua identificazione anche a mezzo della polizia
giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina
immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane
incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a
procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di
persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a
norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il
provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a
quando non provvede il giudice competente, al quale gli
atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell'art. 666. L'opposizione e'
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per
altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita'
giudiziaria procedente".



 
Art. 102.
Trasmissione degli atti all'autorita'
amministrativa e procedimento sanzionatorio

1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilita' contabile.



Note all'art. 102:
- Per il testo vigente dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (vedi note all'art. 3 del presente
decreto legislativo).
- Per il testo vigente dell'art. 202 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (vedi note all'art. 23
del presente decreto legislativo).
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, e norme dell'art. 3, comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione,
il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire
la controversia con il pagamento di un importo pari ad un
quarto della sanzione indicati e comunque non inferiore ad
un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione
agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni
accessorie".
- Le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) recano
disposizioni sui principi generali e l'applicazione delle
sanzioni amministrative.



 
Art. 103.
Uffici competenti a ricevere il rapporto

1. I ministeri e gli enti competenti ad applicare ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo indicano gli uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i ministeri l'individuazione ha luogo con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



Nota all'art. 103:
- Si riporta l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale).
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate. il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente al
piesidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente dei Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma. anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nei comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse: sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza.
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente".



 
Art. 104.
Disposizioni concernenti le competenze delle regioni
e degli enti locali

1. Per le funzioni ed i compiti conferiti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo spetta alle regioni ed agli enti locali a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse a norma dell'articolo 7 della medesima legge n. 59 del 1997.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono competenti ad applicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le sanzioni amministrative relative alle funzioni loro attribuite.



Note all'art. 104:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di pensioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dall'adozione di ciascun
decreto di attuazione di' cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano principi e
i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".



 
Art. 105.
Entrata in vigore delle disposizioni collegate
all'archivio informatico degli assegni e delle
carte di pagamento irregolari

1. Le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37, comma 2, entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento previsto dall'articolo 36, comma 2.
2. Con riguardo alle convenzioni di assegno in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni indicate nel comma 1, il cliente dichiara alla banca o all'ufficio postale, entro trenta giorni da tale data, il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 34 del presente decreto legislativo. La dichiarazione ha luogo nelle forme previste dall'articolo 9-ter, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990. In mancanza della dichiarazione, le predette comunicazioni si effettuano presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal cliente all'atto della conclusione della convenzione di assegno.
 
Allegato

ELENCO DELLE LEGGI RECANTI VIOLAZIONI DEPENALIZZATE
A NORMA DELL'ART. 1.

Avvertenza: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.
1. Legge 2 agosto 1897, n. 378, recante "Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco".
2. Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
3. Legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante "Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari".
4. Legge 7 dicembre 1951, n. 1559, recante "Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti".
5. Legge 10 aprile 1954, n. 125, recante "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi".
6. Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, recante "Aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati", ad eccezione dell'art. 16.
7. Legge 23 dicembre 1956, n. 1526, recante norme a "Difesa della genuinita' del burro".
8. Legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva".
9. Legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12.
10. Legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante "Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile".
11. Legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra".
12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi".
13. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini".
14. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti".
15. Legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante "Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi".
16. Legge 9 ottobre 1980, n. 659, recante "Limitazione del contenuto massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonche' degli alimenti con aggiunta di oli e grassi".
17. Legge 4 novembre 1981, n. 628, recante "Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo".
18. Legge 2 agosto 1982, n. 527, recante "Norme per la produzione e commercializzazione degli agri".
19. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari".
20. Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, recante "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola".
21. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187, e 84/291 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
22. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
23. Legge 30 maggio 1989, n. 224, recante "Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto".
24. Legge 12 gennaio 1990, n. 11, recante "Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto".
25. Legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante "Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"".
26. Legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme in materia di "Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele".
27. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, recante "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione".
28. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante "Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana".
29. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE, relative ai medicinali veterinari".
30. Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini".
31. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
32. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, recante "Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti".
33. Decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante "Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti".
34. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, recante "Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'".
35. Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche".
36. Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
37. Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
38. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nella produzione di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".
 
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