Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 536
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni
rurali
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' cosi' sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.";
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo l949.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che
la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia
rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati
siti in zone montane e che si deve provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione
speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi
compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica,
considerando inoltre per le aree montane l'elevato
frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle
superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse
dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra
piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il
termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo
periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme
per la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 1 (Norme per l'accatastamento). - 1. Per
l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni
di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri
previsti dall'art. 2, ovvero per le costruzioni gia'
censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralita', si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28".
2. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia'
censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di
variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi
dell'art. 2.
3. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari
destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite
autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla
base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona
censuaria.
4. Le costruzioni strumentali all'esercizio
dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese
quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono
censite nella categoria speciale "D10 - fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel
caso in cui le caratteristiche di destinazione e
tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali
trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la
quale furono originariamente costruite.
5. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto
previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi
dei criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al catasto
terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla
suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce
di accatastamento secondo le modalita' previste dall'art.
114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto
dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153, e dal paragrafo 184 della Istruzione XIV
(modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo 1949".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in
tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita'
di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale), e' il seguente:
"Art. 5 (Norme generali di conservazione). - 1. Per
quanto non diversamente previsto dal presente regolamento,
ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si
applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio
urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249".
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e' il
seguente:
"Art. 2 (Criteri di riconoscimento della ruralita' ai
fini fiscali). - 1. L'art. 9, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' cosi' sostituito:
"3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli
immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di
fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale
sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o
dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui
l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro
carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da
soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti
a seguito di attivita' svolta in agricoltura o da
coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un
titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita'
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
materia di collocamento ovvero dalle persone addette
all'attivita' di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve
avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed
essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita'
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare
superiore alla meta' del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in
agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il
volume di affari derivante da attivita' agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad
un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo
la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari
dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini
dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le
caratteristiche delle unita' immobiliari urbane
appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere
rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole
di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresi',
riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attivita' agricola destinate alla protezione delle
piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla
custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione, nonche' ai fabbricati
destinati all'agriturismo ".
- Il testo dell'art. 114 del regolamento per la
conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con
regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' il seguente:
"Art. 114. - La denunzia dei cambiamenti deve essere
presentata all'ufficio tecnico erariale della provincia in
cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del
podesta' del comune o per mezzo dell'ufficio distrettuale
delle imposte dirette od anche mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
La denunzia non puo' compredere beni situati in comuni
diversi e deve indicare:
a) il cognome, nome e paternita' del denunziante, e
la sua qualita' se si tratti di beni di societa', istituti,
corpi morali o amministrati;
b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel
comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio
effettivo;
c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;
d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del
cambiamento;
e) i documenti che il denunziante creda di produrre a
corredo della denunzia.
In margine alla denunzia l'ufficio ricevente annotera'
la data di presentazione e il numero della ricevuta, che
esso rilascera' al denunziante staccandola da un
bollettario a madre e figlia".
- Il testo del paragrafo 184 dell'Istruzione XIV
(modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo 1949, e'
il seguente:
"Le denuncie dei cambiamenti per le verificazioni
periodiche vengono stese in esenzione dalle tasse di bollo
sopra lo stampato mod. 26, rilasciato gratuitamente
dall'ufficio tecnico erariale, o dall'ufficio distrettuale
delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni, a richiesta
dei possessori.
L'ufficio tecnico erariale somministra in tempo utile
gli occorrenti stampati mod. 26 tanto ai comuni
interessati, che agli uffici distrettuali delle imposte
dirette, i quali all'atto del ricevimento delle denuncie,
provvedono a trasmetterle all'ufficio tecnico erariale".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000 Atti di Governo,
registro n. 119, foglio n. 2
 
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