Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 536 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n 662; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e di modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' cosi' sostituito: "Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28."; b) il comma 2 e' soppresso; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo l949.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione fra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 (Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 1 (Norme per l'accatastamento). - 1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'art. 2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28". 2. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'art. 2. 3. Le costruzioni rurali costituenti unita' immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria. 4. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attivita' agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. 5. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'art. 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della Istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo 1949". - Il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), e' il seguente: "Art. 5 (Norme generali di conservazione). - 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249". - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e' il seguente: "Art. 2 (Criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali). - 1. L'art. 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' cosi' sostituito: "3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita' di alpeggio in zone di montagna; c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresi', riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche' ai fabbricati destinati all'agriturismo ". - Il testo dell'art. 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' il seguente: "Art. 114. - La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del podesta' del comune o per mezzo dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La denunzia non puo' compredere beni situati in comuni diversi e deve indicare: a) il cognome, nome e paternita' del denunziante, e la sua qualita' se si tratti di beni di societa', istituti, corpi morali o amministrati; b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo; c) la causa e la natura del cambiamento denunziato; d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento; e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia. In margine alla denunzia l'ufficio ricevente annotera' la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascera' al denunziante staccandola da un bollettario a madre e figlia". - Il testo del paragrafo 184 dell'Istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1o marzo 1949, e' il seguente: "Le denuncie dei cambiamenti per le verificazioni periodiche vengono stese in esenzione dalle tasse di bollo sopra lo stampato mod. 26, rilasciato gratuitamente dall'ufficio tecnico erariale, o dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dai sindaci dei comuni, a richiesta dei possessori. L'ufficio tecnico erariale somministra in tempo utile gli occorrenti stampati mod. 26 tanto ai comuni interessati, che agli uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali all'atto del ricevimento delle denuncie, provvedono a trasmetterle all'ufficio tecnico erariale".
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| Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 2 |
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