Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO |
DELIBERAZIONE 29 novembre 1999 |
Adozione delle misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio idraulico molto elevato individuate e perimetrate nel "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel bacino del fiume Arno". (Deliberazione n. 139). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Arno"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o dicembre 1998 "Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 "Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267"; Visto infine il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 "Interventi urgenti in materia di protezione civile"; Vista la legge 13 luglio 1999, n. 226 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile"; Considerato che l'Autorita' di bacino dell'Arno doveva approvare, entro il 31 ottobre 1999, in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, un piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico piu' alto, redatto anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali interessati e costruito necessariamente su decisioni da assumere entro un termine molto breve dall'entrata in vigore della disposizione che lo prevede; Sottolineato che il piano straordinario deve prioritariamente ricomprendere le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Osservato che lo stesso piano straordinario, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge di conversione 3 agosto 1999, n. 226, contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale; Visto che per le aree cosi' perimetrate dovevano essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia con i contenuti di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, comma 3, lettera d), e del comma 6-bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; Considerato che le aree contemplate dalla presente delibera corrispondono ad aree a rischio idraulico indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 come a rischio molto elevato, per le quali se ne rileva la classe di rischio R4; Considerato che il piano straordinario e in particolare le misure di salvaguardia prendono in considerazione anche le aree a classe di pericolosita' molto elevata, indicate come P4 e le aree interessate da apposita direttiva indicate come B; Viste in special modo tutte le norme di indirizzo, di metodologia e di contenuto riportate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, con particolare riferimento a quelle concernenti i metodi per l'individuazione di massima delle aree a rischio molto elevato, per la rispettiva perimetrazione, per la valutazione dei livelli di rischio molto elevato di classe R4 e per la definizione delle relative misure di salvaguardia; Preso atto che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 i ristretti termini per provvedere hanno reso opportuno il ricorso ad un metodo speditivo - comunque tecnicamente adeguato e sufficiente - per individuare e perimetrare le aree in questione in tutto il territorio del bacino, metodo fondato sulle analisi conoscitive di area vasta disponibili, sulla varia cartografia tematica esistente, sulle informazioni storiche di carattere piu' specifico basate sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio, nonche' sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o noti, ed infine su tutte le altre conoscenze reperite presso gli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno; Ricordato che per quanto attiene all'individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosita' e rischio idraulico molto elevato, l'Autorita' di bacino dell'Arno ha preso tra l'altro in considerazione: a) i contenuti del piano di bacino dell'Arno, stralcio "Rischio idraulico", gia' adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 5 luglio 1999; b) le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI); c) i risultati dello studio, appositamente realizzato, relativo alla "Perimetrazione delle aree a rischio idraulico sull'asta principale del fiume Arno e sugli affluenti nel tratto di rigurgito"; d) la valutazione delle aree interessate da eventi alluvionali significativi e in particolare di quelle soggette a inondazioni ricorrenti e/o per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche a seguito di verifiche attraverso gli uffici regionali del genio civile; e) la valutazione dei tratti critici finora rilevati sia lungo l'Arno sia lungo gli affluenti anche in considerazione della situazione geomorfologica locale; f) le informazioni provenienti dalla cartografia tematica, ove reperita, posta a base della pianificazione degli enti territoriali compresi nel bacino dell'Arno; g) le proposte, in particolare, risultanti da ulteriori verifiche effettuate dalla regione Toscana sulla base delle indicazioni derivanti dai dati conoscitivi dei piani territoriali di coordinamento delle province, ove disponibili, dei piani strutturali dei comuni, dai benefici risultanti da recenti interventi per la riduzione del rischio idraulico e, piu' in generale, dalle osservazioni e dalle proposte inoltrate dagli enti locali interessati; Rilevato che i tempi a disposizione ed i metodi speditivi necessariamente adottati implicano l'immediata prosecuzione delle attivita' conoscitive per la verifica dell'esistenza di altre aree a rischio idrogeologico molto elevato e nello stesso tempo inducono l'Autorita' di bacino a procedere periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo ed anche delle specifiche richieste documentate degli enti locali; Osservato che le misure di salvaguardia adottate per le aree perimetrate dal piano straordinario devono riguardare, in virtu' dei gia' citati richiami operati dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 226/1999, e con gli opportuni adattamenti: l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di rischio idrogeologico; le norme di tutela temporanee e l'imposizione di adeguati limiti per l'uso del territorio e dei beni su di esso ubicati al fine di assicurare l'incolumita' delle persone, la sicurezza delle infrastrutture, l'integrita' del patrimonio culturale e ambientale; prescrizioni speciali per evitare l'aggravamento dei rischi per effetti dannosi di interventi antropici; indicazioni preliminari sulle opere necessarie per la mitigazione del rischio; Rilevato che di conseguenza le stesse norme di salvaguardia disciplinano situazioni a pericolosita' e a rischio molto elevato, nelle quali possono tra l'altro essere ricompresi: gli agglomerati urbani, comprese le zone di espansione; le aree destinate a servizi pubblici e privati quantitativamente piu' significativi; le strutture sportive, ricreative e ricettive maggiormente utilizzate; le aree con insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli impianti tecnologici di maggiore rilevanza strategica; gli ambienti naturali piu' integri o fondamentali per la conservazione di specie animali e vegetali; il patrimonio culturale riconosciuto di grande valore scientifico o di decisiva importanza locale; Accertato che l'indicazione delle opere per la riduzione del rischio non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilita' ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per le proposte che le Autorita' di bacino sono chiamate ad inoltrare al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dall'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226, per la predisposizione dei programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico; Richiamato il piano di bacino, stralcio per la riduzione del "Rischio idraulico", adottato dal comitato istituzionale con delibera n. 131 del 5 luglio 1999 e approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione adottata nella seduta del 5 novembre 1999; Constatato che in applicazione di quanto sopra il piano straordinario e le connesse misure di salvaguardia sono caratterizzati in particolare: dal collegamento tra le informazioni utilizzate per la rispettiva elaborazione urgente e quelle raccolte in modo coordinato nell'ambito degli studi finalizzati all'elaborazione del piano di bacino; dalla connessione tra le scelte del piano straordinario, la predisposizione del piano di bacino per l'assetto idrogeologico, i piani stralcio gia' adottati ed i piani urgenti di emergenza di protezione civile di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 267/1998; Considerato come la rimozione o la mitigazione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto non sia compatibile con la disponibilita' finanziaria ad oggi prevista per gli anni 1999 e 2000; Tenuto conto che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera potranno essere integrate e specificate, oltre che in base a nuove necessita' urgenti, anche in conseguenza di conoscenze aggiuntive di breve periodo e degli effetti di azioni di mitigazione del rischio, anche nel quadro dei piu' puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime, connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico da adottarsi entro il 30 giugno 2001 nonche' collegati alla restante pianificazione stralcio; Osservato che i vincoli temporanei posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari, non hanno contenuto espropriativo e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi; Tenuto conto delle proposte pervenute all'Autorita' di bacino dalle regioni e dagli enti locali interessati al piano straordinario - rischio idraulico; Viste le delibere del comitato istituzionale n. 134 del 27 ottobre 1999 e n. 137 del 29 novembre 1999 con le quali si provvede all'approvazione del "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto - rischio idraulico - nel bacino del fiume Arno"; Visti i verbali delle sedute del 27 ottobre 1999, del 10 novembre 1999 e del 29 novembre 1999 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale, integrato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267; Delibera: Art. 1. Misure di salvaguardia - rischio idraulico Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed integrazione con il "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel bacino di rilievo nazionale del fiume Arno" approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dell'Arno con delibere n. 134 e n. 137, sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio idraulico molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di cui all'allegato n. 1 secondo il testo di cui agli articoli seguenti. Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno ubicate nei territori delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia, nei seguenti comuni: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano delle Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Monte San Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Giudi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci, Collesalvetti, Livorno, Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Porcari, Villa Basilica, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pisa Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vicopisano, Volterra, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio, Castellina in Chianti, Castelnuovo Barardenga, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Gimignano, Sinalunga, Torrita di Siena, Castiglione del Lago e Citta' della Pieve. |
| Art. 2. Misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4) 1. Ai sensi del decreto legge n. 180/1998, convertito dalla legge 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.I.4 ("pericolosita' idraulica molto elevata") sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia sia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.I.4 ("rischio idraulico molto elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee B, C, D e la zona F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68 ovvero le zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia. 2. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorita' idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalita' idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. 3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attivita' edilizia, le approvazioni di opere pubbliche nelle aree di cui al comma 1 possono essere relative esclusivamente ai seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica: 3a - gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni; 3b - gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purche' realizzati in condizioni di sicurezza idraulica; 3c - gli interventi di ristrutturazione urbanistica cosi' come definiti alla lettera e) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, localizzati nelle zone A e B sature o assimilabili, di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, con esclusione dei volumi interrati, purche' realizzati in condizione di sicurezza idraulica; 3d - gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita', senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico; 3e - gli interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilita' e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purche' siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale; 3f - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico; 3g - gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purche' siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilita' di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; 3h - gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente nelle zone omogenee A urbanizzate, B, C, D e la zona F limitatamente alle attivita' generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68 ovvero le zone ad esse assimilabili, nonche' le infrastrutture per i quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica sulla base di studi idrologici e idraulici, gia' approvati dal comune prima dell'entrata in vigore delle presenti salvaguardie, per il territorio toscano ai sensi degli articoli 6 e 7 della delibera consiglio regionale della Toscana n. 230/94 sul rischio idraulico, fermo restando che non potra' essere comunque rilasciata certificazione di abitabilita' e di agibilita' fino al completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 4. Per gli interventi di cui al punto 3, lettera g, e' necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorita' di bacino. E' altresi' necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorita' di Bacino per gli interventi di cui al punto 3, lettera h, limitatamente alle aree classificate P.I.4 e R.I.4 nella zona di pianura in destra d'Arno in comune di Firenze. 5. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie e le approvazioni di opere pubbliche possono essere relative ad ulteriori interventi edilizi ed infrastrutturali solo a seguito della modifica del perimetro dell'area R.I.4 conseguenti alla dimostrazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni. |
| Art. 3. Misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' idraulica molto elevata (P.I.4) 1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeo-logiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 "pericolosita' idraulica molto elevata", se gia' non ricomprese nei casi previsti nell'art. 2. 2. Nelle aree P.I.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla compatibilita' rispetto all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area. 3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio di attivita' edilizia nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, nelle aree P.I.4 possono essere relative a interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio e a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione. 4. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere dimessa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologico e idraulici, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla idoneita' dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla piu' complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti. |
| Art. 4. Direttive per la formazione dei piani urbanistici attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti Nelle aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla B.I., ricadenti nel territorio toscano, e' esteso quanto previsto dalla delibera del consiglio regionale della Toscana n. 230/1994 per l'ambito definito "B" dalla stessa. |
| Art. 5. Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia 1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli enti locali interessati inoltrano all'Autorita' di Bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosita' e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi che devono essere stati approvati dall'autorita' idraulica competente. La modifica del perimetro delle aree e' approvata dall'Autorita' di bacino. 2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo. 3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potra' essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del presente atto. 4. Il segretario generale e' delegato agli adempi-menti ed alle modifiche previsti dal presente articolo e provvedera' con proprio atto alle integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al parere del comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al comitato istituzionale nelle prime sedute utili. |
| Art. 6. Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorita' di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati. La misura di salvaguardia sara' notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa e' destinata ad esplicare efficacia e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria. Roma, 29 novembre 1999 Il Presidente: Mattioli Il segretario generale: Nardi |
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