Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n. 535 |
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113; Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi; Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22; Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b). 2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o piu' adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. 4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorita' responsabili del Paese d'origine, in conformita' alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unita' familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione. 5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.), come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e' il seguente: "Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiugimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in Paese terzo. 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo". Note alle premesse: - Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo. - La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23. - La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 giugno 1991, n. 135, s.o. Il testo degli articoli 2, 20 e 22 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinche' il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari". "Art. 20. - 1. Ogni fanciullo il quale e' temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche' della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica". "Art. 22. - 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinche' un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure e' considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. 2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa, secondo i principi enun-ciati nella presente convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.
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| Art. 2. Compiti del Comitato 1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. Ai fini del comma 1, il Comitato: a) vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori; b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate; c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c); e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5; f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e puo' proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti; g) in base alle informazioni ottenute, puo' adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unita' familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati; h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c); i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalita' previste dall'articolo 5. 3. Il Comitato puo' effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo' essere effettuata in forma anonima e per finalita' statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
Note all'art. 2: - Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, si veda nelle note alle premesse. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio 1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art. 22 e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".
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| Art. 3. Costituzione ed organizzazione del Comitato 1. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto da nove rappresentanti: - uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - uno del Ministero degli affari esteri; - uno del Ministero dell'interno; - uno del Ministero della giustizia; - due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); - uno dell'Unione province italiane (UPI); - due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati. 2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni. 3. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessita' e almeno una volta ogni trimestre. 4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali. 5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati. 6. In caso di necessita', il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio. |
| Art. 4. Strumenti operativi 1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato. 3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati e' consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, puo' autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalita' statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonche' ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando cio' si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati e' altresi' consentito all'autorita' giudiziaria e agli organi di polizia. 4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente: "Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1o gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2000".
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| Art. 5. Censimento 1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivita' sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalita', alla nazionalita', alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. 2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato e' tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata gia' effettuata. 3. L'identita' del minore e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore. |
| Art. 6. Accoglienza 1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente. 2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato puo' proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attivita' inerenti i minori non accompagnati in conformita' ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato. |
| Art. 7. Rimpatrio assistito 1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrita' delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorita' responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento e' rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. 2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. 3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui e' affidato il rimpatrio assistito. |
| Art. 8. I n g r e s s o 1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivita' gia' svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti. 2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validita' e l'opportunita' dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione e' data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorita' competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno. 3. La valutazione favorevole dell'iniziativa e' subordinata alle informazioni sulla affidabilita' del proponente. Il Comitato puo' richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente gia' realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente. 4. Il Comitato puo' considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso puo' confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita'. 5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine e' di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto. 6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera. |
| Art. 9. Soggiorno 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attivita' scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 dicembre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14 |
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