Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 12 gennaio 2000 |
Proroga dei nulla-osta relativi alle unita' per la pesca marittima nelle fasi della loro costituzione. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, concernente la determinazione dei criteri per la conferma della validita' e per l'indicazione dei limiti temporali definitivi dei nulla-osta gia' rilasciati; Valutata l'opportunita' di prorogare la validita' dei nulla-osta di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999 nei casi di motivata e documentata istanza degli interessati; Valutata altresi' l'opportunita' di prevedere, in alternativa alla documentazione rilasciata dal R.I.Na., l'autocertificazione del cantiere navale costruttore; Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 29 dicembre 1999, hanno espresso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. La validita' dei nulla-osta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 ed al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999, in caso di motivata e documentata istanza dell'interessato, puo' essere prorogata per un periodo non superiore a sei mesi. |
| Art. 2. 1. Ai fini della proroga di cui al comma 3 dell'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 settembre 1999, in alternativa alla documentazione rilasciata dal R.I.Na., attestante uno stato di avanzamento dei lavori tale da assicurare il completamento della nuova unita' entro il termine previsto, e' ammessa l'autocertificazione del cantiere navale costruttore. 2. E' ammessa altresi' l'autocertificazione del cantiere navale costruttore anche nell'ipotesi in cui i motivi della richiesta di proroga di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto riguardino la costruzione della nave. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2000 Il Ministro: De Castro |
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