Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 settembre 1999 |
Iscrizione provvisoria dei cloni di pioppo al registro nazionale dei cloni forestali. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva 66/404/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1o agosto 1969 che istituisce la Commissione nazionale del pioppo; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento che, all'art. 21, istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo; Visto la direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975 e, in particolare l'art. 6 che modifica l'art. 5 della suddetta direttiva 66/404/CEE aggiungendovi lo specifico sub quinquies concernente l'ammissione provvisoria di materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, concernente l'attuazione della direttiva 75/445/CEE e la modifica della suddetta legge n. 269 del 1973; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308, recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali; Considerato il parere n. 1068/98, emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in data 8 luglio 1998, relativo all'interpretazione dell'art. 15 della legge n. 269 del 1973, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494; Vista la nota della Commissione nazionale per il pioppo n. 44/P del 30 giugno 1999 con la quale si chiede di chiarire la procedura dell'ammissione provvisoria dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali; Decreta: Art. 1. La Commissione nazionale per il pioppo, su richiesta del costitutore di un nuovo clone di pioppo, dopo aver accertato, tramite il proprio comitato tecnico, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della DIR/75/445, avvia le procedure d'iscrizione provvisoria - al massimo decennale - dello stesso clone di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali. Durante tale periodo, l'iscrizione provvisoria puo' essere revocata, qualora, a giudizio del suddetto Comitato tecnico, emergano dalla sperimentazione in corso o dall'osservazione delle piantagioni a qualunque titolo effettuate, risultati che consentano di determinare che il clone non soddisfera', al termine della sperimentazione, i requisiti richiesti per l'iscrizione definitiva al registro nazionale dei cloni forestali. |
| Art. 2. Il cartellino del produttore di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, nel caso di materiale di moltiplicazione dei cloni di cui all'art. 1, viene compilato riportando, alla voce "provenienza", la locuzione "ammissione provvisoria". |
| Art. 3. Per i cloni di pioppo gia' ammessi alla sperimentazione, l'iscrizione provvisoria nel registro nazionale dei cloni forestali avviene su richiesta del selezionatore o del detentore qualora, a giudizio della Commissione nazionale per il pioppo, i risultati della sperimentazione preliminare e di quella in corso consentano di determinare che il clone soddisfera', al termine della sperimentazione, i requisiti richiesti per l'iscrizione in base all'art. 6 del decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308. Roma, 27 settembre 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 277 |
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