IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli articoli 1 e 10; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, si e' tra l'altro proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato, al quale resta attribuito il potere di regolazione dei servizi di pubblica utilita' non riconducibili alle attribuzioni di apposite Autorita'; Vista la propria delibera del 24 aprile 1996 con la quale sono state dettate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, con la quale e' stato istituito il Nucleo per l'attuazione delle suddette linee guida (NARS), e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'atto di concessione a favore delle F.S. S.p.a. rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione; Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie; Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, contenente il regolamento attuativo della direttiva 91/440/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, contenente il regolamento attuativo delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE; Viste le direttive per il risanamento dell'azienda F.S. emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 30 gennaio 1997 ed il 18 marzo 1999; Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 luglio 1999 in materia di tariffa di pedaggio di accesso alla rete ferroviaria; Vista la nota n. 11458 del 24 settembre 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha presentato la proposta per la determinazione del canone di utilizzazione dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1998, allegando la relazione tecnica predisposta dal proprio Servizio di vigilanza sulle ferrovie; Considerato che le richiamate direttive comunitarie sollecitano l'introduzione del principio della concorrenza nel settore ferroviario mediante garanzia di accesso alla rete a diversi produttori di servizi ferroviari e presuppongono che tale accesso venga sottoposto al pagamento di un pedaggio, senza peraltro fornire un criterio univoco per la relativa determinazione e limitandosi ad imporre l'obbligo di non discriminazione tra i diversi operatori e l'obbligo della separazione, almeno contabile, tra gestione della rete e gestione dei servizi; Considerato che nel gennaio 1999 le F.S. S.p.a., in conformita' alle disposizioni di cui alla menzionata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, hanno proceduto alla separazione contabile delle aree di business; Considerato che la formulazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 277/1998 porta ad escludere che nella determinazione del canone di pedaggio debba tenersi conto dei costi di lungo periodo, mentre non e' univoca nell'individuare la tipologia dei costi di breve-medio periodo cui far riferimento; Considerato che l'ipotesi predisposta dalle F.S. S.p.a. delinea un criterio di determinazione del pedaggio basato sui costi di circolazione correlati all'utilizzo di una struttura efficientata, ponendo quindi a carico dell'erario gli extra costi dovuti alle attuali inefficienze infrastrutturali e gli extra costi conseguenti all'utilizzo del secondo macchinista necessario in relazione alle insufficienze tecnologiche della rete; Considerato che l'onere correlato all'imputazione di tali extra costi e' destinato a ridursi progressivamente sino ad essere soppresso nel 2003 quando dovranno essere completati gli investimenti previsti dal contratto di programma; Considerato in particolare che, per quanto concerne il calcolo del pedaggio, sono presi in considerazione due addendi: l'uno commisurato alla componente di tratta o nodo, con un prezzo differenziato secondo la qualita' della linea utilizzata ed un prezzo per l'attraversamento di uno degli otto nodi individuati dalla societa', e l'altro commisurato alla distanza espressa in chilometri o al tempo espresso in minuti in funzione del grado di saturazione delle linee, dell'usura generata dal convoglio e della divergenza della velocita' da quella standard di riferimento della singola linea; Considerato che il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1999, nel definire le modalita' di riparto della capacita' infrastrutturale, fissa l'ordine di priorita' con cui deve essere soddisfatta la domanda di tracce e stabilisce i criteri per l'ipotesi che tali priorita' non esauriscano la domanda; Ritenuto che la proposta di cui trattasi sia conforme alla richiamata normativa in tema di determinazioni di pedaggi di accesso e di ripartizione delle capacita' e che risulti idonea a soddisfare l'esigenza di rendere massimo l'accesso alla rete anche da parte dei nuovi operatori, garantendo nel contempo un introito minimo accettabile al gestore dell'infrastruttura; Delibera: 1. E' formulato parere favorevole in ordine alla proposta di determinazione del canone di pedaggio di accesso alla rete infrastrutturale formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con la nota specificata in premessa. Pertanto il suddetto Ministro, con apposito provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, autorizzera' le F.S. S.p.a. ad applicare i canoni stabiliti alla stregua dei criteri sintetizzati nell'allegato documento tecnico. 2. I contributi statali agli extra costi di circolazione, quantificati in 552 miliardi di lire nel calcolo del "montante pedaggi di partenza", ed i contributi statali al maggior costo sopportato dalle imprese ferroviarie per mancati adeguamenti tecnologici e regolamentari che impediscono la guida ad agente unico - corrisposti al gestore dell'infrastruttura e che questo trasferira' alle imprese sotto forma di sconti trasparenti e non discriminanti - saranno ridefiniti in diminuzione, in relazione alla progressiva realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma sino ad essere soppressi nel 2003. 3. Il gestore dell'infrastruttura definira' un protocollo contrattuale tipo, da sottoscrivere con gli acquirenti di tracce, in cui vengano regolamentati gli obblighi reciproci ed in cui siano, tra l'altro, chiaramente identificate le penali da applicare a carico dei treni che abbiano causato ritardi e quindi danni (non imputabili al gestore medesimo) agli altri treni e le penali che per converso detto gestore si impegna a versare alle imprese di trasporto per i ritardi dovuti a proprie colpe. 4. Il gestore dell'infrastruttura potra' fissare al 60% la capacita' massima impegnabile, entro una determinata fascia oraria, dai servizi con diritto di priorita' all'accesso alla rete al fine di garantire il migliore uso della capacita' stessa anche nei confronti dei servizi commerciali. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferira' semestralmente a questo Comitato sullo stato di attuazione del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio per la rete ferroviaria, segnalando in particolare eventuali criticita' e formulando proposte per eventuali modifiche. Le F.S. S.p.a. sono tenute a fornire al Ministero dei trasporti e della navigazione tutti i dati funzionali per l'esercizio del potere di vigilanza del Ministero stesso con periodicita' trimestrale e comunque su richiesta di detto Ministero. Roma, 5 novembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 3 gennaio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 6 |