Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 19 ottobre 1999, n. 533
Regolamento recante norme sulla disciplina della concessione di garanzia del Tesoro a fronte di cessioni di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, che prevede la concessione di garanzia del Tesoro, nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di qui in avanti: legge 3 aprile 1979, n. 95), a fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati ai sensi dell'articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di qui in avanti L.F.), vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni anteriori l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274, demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che disciplini le condizioni e le modalita' di attuazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 17691 R3C/79 del 7 settembre 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e requisiti
per la concessione della garanzia
1. Agli effetti del presente regolamento:
a) le imprese cedenti sono quelle imprese che cedono i crediti vantati nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95. Esse devono essere costituite alla data di cessione del credito, come impresa commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed appartenere a settori che non sono oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;
b) i crediti oggetto della cessione, anche parziale, sono i crediti certi liquidi ed esigibili compresi gli accessori, vantati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, numero 1), L.F., nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali la predetta autorizzazione e' cessata nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274.



Note all'art. 1:
- Per la legge 3 aprile 1979, n. 95, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2195 del codice civile:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione
di beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- Per il testo dell'art. 111, comma primo, numero 1,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2.
Contratto di cessione
1. Il contratto di cessione deve contenere:
a) il valore nominale del credito ceduto comprensivo degli interessi legali maturati per un importo non superiore alla soglia de minimis;
b) eventuali accessori al credito ceduto;
c) il corrispettivo pattuito per la cessione, tenuto conto dell'esistenza della garanzia statale;
d) espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia del cedente;
e) eventuali modalita' della cessione.
2. Il contratto non deve essere sottoposto ad alcuna condizione se non a quella della concessione della garanzia di cui all'articolo 3.
 
Art. 3.
Concessione, durata ed operativita' della garanzia
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di qui in avanti Ministero del tesoro), concede, nei limiti di disponibilita' del plafond di cui all'articolo 2-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95, la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274, avente ad oggetto i crediti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. La garanzia e' concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, a fronte di cessioni anche parziali di crediti.
3. La garanzia copre il valore nominale del credito ceduto e gli interessi legali maturati alla data della cessione.
4. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di concessione. Durante tale periodo il cessionario assicura la conservazione del credito e degli accessori, nell'interesse del Ministero del tesoro. La garanzia si estingue nel caso di pagamento del credito da parte del debitore; nel caso di pagamento parziale del credito, la garanzia permane, limitatamente alla quota del credito rimasta insoddisfatta.
5. Nel caso in cui, allo scadere dei due anni dalla data del provvedimento di concessione della garanzia, il credito non sia stato integralmente soddisfatto, il cessionario, nel termine di due mesi, puo' richiedere che sia resa operante la garanzia, senza obbligo di preventiva escussione del debitore.
6. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, il Ministero del tesoro provvede al pagamento dell'importo non corrisposto dall'impresa debitrice. A seguito del pagamento, il tesoro e' surrogato nei diritti del cessionario ai sensi dell'articolo 1203, numero 3, del codice civile e concorre alle ripartizioni effettuate dall'impresa debitrice.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2-bis della legge 3 aprile
1979, n. 95, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma quarto, della legge
30 luglio 1998, n. 274, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1203, n. 3, del codice
civile:
"Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1)-2) (omissis);
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4)-5) (omissis)".



 
Art. 4.
Norme procedurali
1. La richiesta di concessione della garanzia statale sulle cessioni di credito di cui all'articolo 1, lettera b), e' presentata dal cessionario all'ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di qui in avanti Ministero dell'industria), competente in materia di vigilanza sulle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Alla richiesta sono allegati:
a) copia del contratto di cessione del credito;
b) copia dei documenti probatori del credito;
c) dichiarazione del cedente sul possesso dei requisiti per l'accesso alla garanzia, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero dell'industria, acquisita dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria debitrice la dichiarazione di riconoscimento del credito e di accettazione della cessione, completa l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla garanzia di cui agli articoli 1 e 2, e ne comunica l'esito al Ministero del tesoro, trasmettendo l'istanza e la documentazione ad essa allegata.
3. Qualora riscontri l'insussistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, per la concessione della garanzia, il Ministero dell'industria ne da' comunicazione al cedente ed al cessionario assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per le eventuali integrazioni e controdeduzioni.
4. La comunicazione di cui al comma 3 sospende il decorso del termine di cui al comma 2 fino alla data di ricevimento delle integrazioni e/o controdeduzioni del cessionario.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero del tesoro, verificata la documentazione acquisita, comunica al cessionario, al cedente ed al Ministero dell'industria il provvedimento di concessione, ovvero di diniego della garanzia.
6. Resa operante, mediante il pagamento, la garanzia statale, il Ministero del tesoro notifica il relativo decreto al commissario dell'impresa debitrice. A seguito della notifica, il Ministero del tesoro e' insinuato senza ulteriori formalita' nel passivo della procedura, nella stessa collocazione del creditore originario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 ottobre 1999
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 3
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di
attivita' produttive):
"4. - La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi
dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese
commerciali non appartenenti a settori oggetto di
limitazioni o divieti sulla base della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese
in amministrazione straordinaria per le quali
l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei
tre anni precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, e' garantita nei limiti e secondo i criteri
degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai
sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, nei limiti di disponibilita' dell'ammontare
complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalita'
per l'attuazione della disposizione di cui al presente
comma".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del citato
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95:
"Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello
Stato puo' garantire in tutto o in parte i debiti che le
societa' in amministrazione straordinaria contraggono con
istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione
corrente e per la riattivazione ed il completamento di
impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai
sensi del precedente comma non puo' eccedere, per il totale
delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire.
Le condizioni e le modalita' della prestazione delle
garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del
tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli oneri derivanti
dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi
tra le spese di carattere obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 111, comma primo,
numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa):
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per
l'amministrazione del fallimento e per la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato
autorizzato;".
- La legge 30 luglio 1998, n. 274, reca: (Disposizioni
in materia di attivita' produttive).
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone