Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PADOVA
DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1999
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di medicina e chirurgia in data 28 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1998 e dal senato accademico in data 8 settembre 1998;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia e' soppresso e sostituito dal seguente:
29. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:
1) Allergologia e immunologia clinica; (1)
2) Anatomia patologica; (1)
3) Anestesia e rianimazione; (1)
4) Audiologia; (2)
5) Biochimica e chimica clinica; (2)
6) Cardiochirurgia; (1)
7) Cardiologia, prima scuola; (1)
8) Cardiologia, seconda scuola; (1)
9) Chirurgia generale, indirizzo di Chirurgia generale, prima scuola; (1)
10) Chirurgia generale, indirizzo di Chirurgia generale, seconda scuola; (3)
11) Chirurgia generale, indirizzo di Chirurgia d'urgenza; (1)
12) Chirurgia maxillo-facciale; (3)
13) Chirurgia pediatrica; (1)
14) Chirurgia plastica e ricostruttiva; (1)
15) Chirurgia toracica; (1)
16) Chirurgia vascolare; (3)
17) Dermatologia e venereologia; (1)
18) Ematologia; (1)
19) Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola; (1)
20) Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola; (1)
21) Farmacologia; (2)
22) Foniatria; (2)
23) Gastroenterologia; (1)
24) Genetica medica; (2)
25) Geriatria; (1)
26) Ginecologia ed ostetricia; (1)
27) Igiene e medicina preventiva; (1)
28) Malattie dell'apparato respiratorio; (2)
29) Malattie infettive; (3)
30) Medicina del lavoro; (1)
31) Medicina dello sport; (1)
32) Medicina di comunita'; (3)
33) Medicina fisica e riabilitazione; (1)
34) Medicina interna, prima scuola; (1)
35) Medicina interna, seconda scuola; (1)
36) Medicina legale; (1)
37) Medicina nucleare; (1)
38) Microbiologia e virologia; (1)
39) Nefrologia; (2)
40) Neurochirurgia; (1)
41) Neurologia; (1)
42) Neuropsichiatria infantile; (1)
43) Odontostomatologia; (4)
44) Oftalmologia; (1)
45) Oncologia; (1)
46) Ortognatodonzia; (2)
47) Ortopedia e traumatologia; (1)
48) Otorinolaringoiatria; (1)
49) Patologia clinica; (1)
50) Pediatria; (1)
51) Psichiatria; (1)
52) Radiodiagnostica; (1)
53) Radioterapia; (1)
54) Reumatologia; (1)
55) Scienza dell'alimentazione; (1)
56) Tossicologia medica; (1)
57) Urologia. (1)

(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.
 
Art. 2.
L'art. 156, concernente la scuola di specializzazione in tossicologia medica e' soppresso e sostituito dal seguente art. 156 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in tossicologia medica.
Art. 156 (Tossicologia medica). - 1. La scuola di specializzazione in tossicologia medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio/beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo.
3. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.
4. Il corso ha la durata di quattro anni.
5. Concorrono al funzionamento della scuola l'istituto di anestesiologia e rianimazione, le strutture delle facolta' di medicina e chirurgia, il dipartimento di farmacologia, eventuali altri dipartimenti dell'area sanitaria nonche' le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonche' altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola e' la struttura cui afferisce il direttore.
6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente comma 5, e' di 5 per anno, per un totale di 20 specializzandi per l'intero corso di studi. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari. A - Area propedeutica: istituzioni di tossicologia.
Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze
fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della
tossicita' acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo
specializzando deve acquisire le basi teoriche e pratiche delle
tecniche di valutazione della tossicita' sia acuta che cronica di
una sostanza chimica ed approfondire la conoscenza sui meccanismi
generali di intossicazione, tossificazione e detossificazione.
Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia e
patologia molecolare e statistica utili alla definizione della
tossicita' di una sostanza chimica.
Settori scientifico-disciplinari:
C07X Chimica farmaceutica;
E04B Biologia molecolare;
E05B Biochimica clinica;
E06A Fisiologia umana;
E07X Farmacologia;
F01X Statistica medica;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale;
F06A Anatomia patologica. B - Area della patologia tossicologica.
Obiettivi: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze
teonche e pratiche sulla tossicologia sistematica organospecifica
(neurotossicologia, tossicologia dell' apparato respiratorio,
cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia e
immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le
tecniche piu' comuni per la valutazione del danno tossicologico
materno-fetale, del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze
chimiche, e del rischio della contaminazione dell'ambiente da
parte di sostanze chimiche.
Settori scientifico-disciplinari:
F04A Patologia generale;
F04C Oncologia medica;
F06A Anatomia patologica;
F06B Neuropatologia;
F07B Malattie dell'apparato respiratorio;
F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
F07D Gastroenterologia;
F07F Nefrologia. C - Area della clinica tossicologica.
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle
intossicazioni acute e croniche non professionali. Deve inoltre
apprendere le conoscenze teoriche e la pratica clinica della
terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali,
dal corretto uso della terapia antidotale alle tecnologie
biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi,
emotrasfiusione), e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le
norme della buona pratica clinica, ed a valutazioni
epidemiologiche retrospettive e prospettiche in tema di
intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la
eventuale partecipazione alle attivita' di un centro antiveleni.
Settori scientifico-disciplinari:
F07A Medicina interna;
F21X Anestesiologia;
F22A Igiene generale ed applicata. D - Area delle tossicodipendenze.
Obiettivi: lo specializzando deve apprendere la conoscenza dei
correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali e
sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso
ivi incluse le sindromi alcool, correlate di pertinenza
tossicologica. Deve inoltre apprendere la conoscenza della classe
di appartenenza, dello spettro di azione, dei meccanismi di azione
e della cinetica delle principali sostanze di abuso. Deve essere
in grado di identificare e di indirizzare il trattamento delle
malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a
patogenesi batterica e virale ivi inclusa la sindrome da
immunodeficienza acquisita), delle malattie psichiatriche e
neurologiche e dei danni d'organo indotti dalle principali
sostanze d'abuso, con prevalente espressivita' clinica di tipo
tossicologico.
Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche, cliniche e
prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze
d'abuso, ed essere in grado di operare una corretta diagnosi
differenziale. Deve aver acquisito approfondite conoscenze sugli
indirizzi di gestione clinica e di presa in carico, e dimostrare
di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i
vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e le sindromi
da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato delle
diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali
sostanze di abuso, e le disposizioni legislative che regolano
l'intervento diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze
dalle principali sostanze di abuso.
Settori scientico-disciplinari:
E07X Farmacologia;
F07A Medicina interna;
F07I Malattie infettive;
F11A Psichiatria;
F11B Neurologia;
F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento
professionalizzante.
Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma
deve dimostrare di aver una completa preparazione professionale
specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente
eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
a) aver eseguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni acute
e croniche non professionali, con particolare riguardo alla
diagnostica clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena
autonomia professionale;
b) di aver eseguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di
almeno 100 casi clinici di tossicodipendenze dalle principali
sostanze di abuso, con particolare riguardo alla applicazione di
un protocollo multimodale integrato;
c) aver effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di
consultazione e di collegamento;
d) aver affiontato problemi di tossicologia sperimentale ed
ambientale con particolare riguardo alla definizione del rapporto
rischio/beneficio delle sostanze chimiche;
e) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla
conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di
almeno una sperimentazione clinica controllata.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo
peso specifico".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Padova, 27 dicembre 1999
Il rettore: Marchesini
 
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