Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 5 ottobre 1999
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per l'anno 1999 nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera A), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e per le politiche agricole o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 22 maggio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998), riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";
Visto l'"accordo sindacale" riguardante il quadriennio 1998-2001, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1998-1999, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritto - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 17 febbraio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SIAP - COISP - FSP (Federazione nazionale LISIPO-SODIPO) Patto federativo Italia sicura (Patto federativo tra ANIP - Rinnovamento sindacale - USP); per il Corpo della polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/Polizia penitenziaria - OSAPP - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 148/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999), recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999";
Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, ed in particolare il comma 1, che prevede che il medesimo decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;
Visto l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, cd in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il limite massimo del distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;
Visto il medesimo art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, "e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione" e che "Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996";
Viste le note con le quali le competenti amministrazioni pubbliche (Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato, Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero per le politiche agricole - Corpo forestale dello Stato) hanno trasmesso i rispettivi dati riguardanti il numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre 1998;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali in argomento nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1998 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Angelo Piazza e' stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 1999, nell'ambito della Polizia di Stato.
1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale della Polizia di Stato, e' cosi' ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1998:
a) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia): n. 24 distacchi sindacali;
b) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia): n. 16 distacchi sindacali;
c) S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia): n. 5 distacchi sindacali;
d) F.S.P. (Federazione sindacale Polizia LISIPO-SODIPO): n. 5 distacchi sindacali;
e) COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia): per n. 4 distacchi sindacali;
f) Patto federativo Italia sicura (Patto federale fra ANIP - Rinnovamento sindacale -USP): n. 4 distacchi sindacali.
Totale: n. 58 distacchi sindacali.
 
Art. 2. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 1999, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria.
1. Il contingente complessivo di 30 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e' cosi' ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1998:
a) SAPPE (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria): n. 11 distacchi sindacali;
b) OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria): n. 5 distacchi sindacali;
c) CISL/Polizia penitenziaria: n. 4 distacchi sindacali;
d) CGIL/Polizia penitenziaria: n. 3 distacchi sindacali;
e) UIL/Polizia penitenziaria: n. 3 distacchi sindacali;
f) SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria): n. 2 distacchi sindacali;
g) Coordinamento sindacale "Si.A.L.Pe.-SAG.": n. 2 distacchi sindacali.
Totale: n. 30 distacchi sindacali.
 
Art. 3. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per l'anno 1999, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato.
1. Il contingente complessivo di 9 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 - a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, e' cosi' ripartito, per l'anno 1999, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, effettuando la ripartizione tra le stesse - con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica - in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione delcontributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accettate per ciascuna di esse - come indicato nelle premesse - alla data del 31 dicembre 1998:
a) SAPAF (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale): n. 5 distacchi sindacali;
b) CISL/Corpo forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale;
c) SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato): n. 1 distacco sindacale;
d) UIL/Corpo forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale;
e) CGIL/Corpo forestale dello Stato: n. 1 distacco sindacale.
Totale: n. 9 distacchi sindacali.
 
Art. 4.
Decorrenza delle ripartizioni
dei distacchi sindacali retribuiti
1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
 
Art. 5.
Modalita' e limiti per il collocamento
in distacco sindacale retribuito
1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4, 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 1999
Il Ministro: Piazza
Avvertenza:
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
 
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