Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1 |
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge". La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5186): Presentato dall'on. Tremaglia ed altri il 30 luglio 1998. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1o febbraio 1999 con parere della commissione III. Esaminato dalla I commissione il 3, 10 e 17 febbraio 1999. Esaminato in aula il 18, 22 e 23 febbraio 1999 e approvato il 24 febbraio 1999 (I deliberazione). Senato della Repubblica (atto n. 3841): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 marzo 1999 con pareri delle commissioni 2a e 3a. Esaminato dalla 1a commissione il 18 e 24 marzo 1999. Esaminato in aula il 22 e 27 aprile 1999 e approvato il 28 aprile 1999 (I deliberazione). Camera dei deputati (atto n. 5186/B): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 maggio 1999. Esaminato dalla I commissione il 25 maggio 1999. Esaminato in aula il 3 giugno 1999 e approvato il 30 giugno 1999 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (II deliberazione). Senato della Repubblica (atto n. 3841/B): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1999. Esaminato dalla 1a commissione il 21 luglio 1999. Esaminato in aula il 29 luglio 1999 e 28 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. (II deliberazione).
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta'. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto. La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il suo esercizio e' dovere civico. Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita' civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".
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