Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 20 dicembre 1999, n. 559
Decreto 23 settembre 1999 "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" - Circolare esplicativa.

Ai prefetti della Repubblica
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1999 e' stato pubblicato il decreto 23 settembre 1999, avente per oggetto "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635" (d'ora in avanti, il decreto), che revoca e sostituisce l'omologo decreto 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999.
Il decreto persegue l'intento di assicurare una piu' razionale collocazione degli esplosivi nelle categone di legge ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S. e, attraverso la modifica del capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S., di snellire le procedure autorizzatorie e di controllo degli esercizi di minuta vendita degli esplosivi, fornendo inequivoche disposizioni circa le tipologie ed i quantitativi detenibili per la vendita al dettaglio.
Al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti note esplicative, richiamando l'attenzione sull'allegata "Tabella dei prodotti esplodenti ammessi negli esercizi di minuta vendita". Parte prima
Con l'art. 1 e' stato modificato l'elenco dei prodotti di gruppo C della prima categoria, mantenendovi unicamente i materiali consimili, ovvero i prodotti esplodenti di esclusivo impiego militare. Materiali di specie diversa, come le micce e le cartucce per armi portatili, sono stati inseriti in altre categorie e gruppi, secondo criteri di omogeneita'.
Di conseguenza l'art. 2 riconduce sia le micce a combustione rapida che quelle detonanti nel gruppo A della seconda categoria, in ragione dell'affinita' negli effetti esplodenti. Sono state inoltre eliminate le precisazioni sul contenuto qualitativo e quantitativo delle micce, rendendo cosi' la dizione onnicomprensiva.
L'art. 3 riunisce nel gruppo A della quinta categoria tutte le munizioni per armi portatili comuni e da guerra, abolendo la preesistente differenziazione di categoria basata non sul tipo ma sulla quantita'. Di tale modifica normativa i signori prefetti vorranno tener conto, adeguando le licenze di propria competenza.
Attraverso l'eliminazione del punto 1 dal gruppo A della quinta categoria ("bossoli di cartone per cartucce da caccia ad involucro rigido") si supera la contraddizione prima esistente con le indicazioni fornite dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S., laddove e' stabilita la legittimita' della detenzione e del trasporto di bossoli innescati in numero illimitato.
In merito alla formulazione del punto 4 dell'art. 3, va chiarito che le cartucce da salve rilevano unicamente qualora destinate all'impiego in armi comuni o da guerra. Sono state altresi' soppresse le indicazioni obsolete e comunque ridondanti sulla morfologia della falsa pallottola o sull'esecuzione della chiusura del bossolo, in quanto la dizione "da salve" appare sufficiente ad individuare il prodotto in esame. Per contro, si e' chiarito che le cartucce destinate agli apparecchi di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 "Norme per il controllo delle munizioni commerciali per uso civile") non hanno rilevanza in quanto destinate a strumenti sforniti della qualificazione di "arma" in senso proprio. A titolo di esempio, si citano le munizioni che azionano gli strumenti sparachiodi, da mattazione e da cementeria. Parte seconda
La parte seconda riscrive il capitolo VI dell'allegato B al regolamento del T.U.L.P.S.; in essa si rinvengono le piu' consistenti modifiche al precedente regime, di seguito analizzate.
Art. 1.
Generalita'
Il punto 1 elenca in positivo i prodotti vendibili negli esercizi. E' stata quindi soppressa la lista dei manufatti la cui vendita e' vietata o per motivi di sicurezza o in quanto oggetto di altro tipo di licenza per la commercializzazione.
Vengono poi elencati i manufatti in libera detenzione e vendita, che non rivestono interesse poiche' inerti (proiettili, pallini, bossoli) o in ragione dello scarso rilievo del contenuto esplosivo (inneschi e bossoli innescati). Tra questi si annoverano anche i manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei quali, tuttavia, le SS.LL. valuteranno l'opportunita' di limitare, ex art. 9 T.U.L.P.S., la detenzione a 200 kg netti qualora il quantitativo detenuto di prodotti esplodenti di cui al successivo art. 3 sia composto per oltre la meta' da polveri di prima categoria e/o da manufatti di quarta e quinta categoria.
Tale limitazione potra' non essere prescritta nei confronti di quegli esercizi di minuta vendita ai quali sia concessa licenza per quantitativi inferiori alla capacita' ricettiva massima dell'esercizio stesso valutata in base ai limiti di cui all'art. 2, punto 2 (cubatura) e fatto sempre salvo il disposto di cui all'art. 3 lettera d), quinto comma.
La valutazione della massa netta dei manufatti non classificati fra i prodotti esplodenti, qualora non indicata sulla confezione, si otterra' moltiplicando per il coefficiente 0,3 la massa lorda (imballaggio escluso).
Il punto 2 ribadisce obblighi preesistenti sul contenuto dei recipienti di polveri di prima categoria. Si aggiunge che essendo tale limite dettato per le polveri in vendita nei locali degli esercizi, non e' applicabile ai depositi costituiti a mente del capitolo IV dell'allegato B, nei quali le polveri potranno pertanto conservarsi anche in recipienti di capacita' maggiore, non superando, naturalmente, il carico complessivo autorizzato.
Si attira l'attenzione sul punto 3, che introduce i concetti di massa netta e di prodotti attivi. Si precisa che le prescrizioni sull'obbligatorieta' dell'indicazione della massa netta dei prodotti attivi sul singolo manufatto e/o sulla confezione sono rivolte ai manufatti di quarta e quinta categoria e non alle cartucce ordinarie o da salve per armi comuni; per queste ultime, infatti, la massa netta di prodotto attivo e' ricavabile dall'indicazione del numero di cartucce riportata sulle confezioni, da porsi in relazione alle equivalenze di cui alla lettera b) dell'art. 3.
Al punto 4 e' prescritto che negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e vendere non piu' di 200 kg netti di prodotti esplodenti, oltre i quali si rende necessario il deposito, da realizzarsi in accordo alle prescrizioni del capitolo IV dell'allegato B. L'unica eccezione si rinviene all'art. 2.2, comma ottavo, laddove e' prevista la possibilita' di concedere licenza per tenere e vendere prodotti esplodenti in quantitativi elevabili fino al triplo del limite suindicato, purche' si tratti di esercizi isolati.
 
Art. 2.
Prescrizioni sui locali
Il criterio generale e' quello di fornire alle commissioni tecniche provinciali puntuali indicazioni sulle norme applicabili nella valutazione della rispondenza dei locali alle caratteristiche che deve possedere ciascuno degli elementi che compongono i locali stessi (muri perimetrali, serramenti, impianti, mezzi antincendio, ecc.).
I divieti riportati al punto 1, concernenti principalmente l'ubicazione degli esercizi e la presenza di materie infiammabili, sono derogabili previo parere favorevole e motivato della commissione tecnica provinciale.
Al quinto comma del punto 1 vengono introdotti i manufatti di quarta e quinta categoria inertizzati, cioe' resi simulacri o con l'eliminazione dei prodotti attivi o approntati direttamente come tali; le relative operazioni possono essere effettuate esclusivamente a cura dei soggetti legittimati alla fabbricazione dei manufatti attivi. I manufatti inertizzati, al pari di quelli di cui al decreto ministeriai'e 4 aprile 1973, possono essere esposti nei locali in cui e' ammesso il pubblico.
Circa il punto 2, si evidenzia come non siano cambiati i rapporti tra superficie, cubatura e carico ammesso, ma i relativi calcoli debbano essere svolti tenendo conto della massa netta dei prodotti attivi, come previsto dall'art. 1.3.
E' stata altresi' mantenuta l'incompatibilita' tra manufatti di quarta e quinta categoria rispetto alle polveri di prima categoria e alle cartucce di quinta categoria gruppo A, disponendone la custodia in locali diversi.
Il punto 3 disciplina la conformazione esterna (commi 1 e 2, relativi rispettivamente ai muri perimetrali ed ai solai di copertura e calpestio) ed interna (commi 3 e 4, relativi rispettivamente alle caratteristiche dei serramenti e del locale (o dei locali) in cui sono conservati i manufatti di quarta e quinta categoria) degli esercizi di minuta vendita.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione esterna degli esercizi di minuta vendita, si osserva come, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione sia della tecnica costruttiva che della movimentazione merci, viene consentito l'utilizzo di strutture anche non murarie (punto 3 comma primo), purche' di resistenza al fuoco equivalente a quella della tradizionale muratura a due teste, e l'introduzione dei cosiddetti "pallets" (punto 2 comma quinto), ovvero di uno dei piu' diffusi metodi di movimentazione e di stoccaggio dei materiali, pur con le temperanze conseguenti alla peculiarita' dei prodotti in argomento (ad es. il numero massimo di pallets ammesso).
Nel secondo comma del punto 3 vengono dettati due criteri per la valutazione dei solai di copertura e di calpestio: in base al primo si richiede che il solaio debba avere uno spessore non inferiore a cm 7 se in c.a. e contemporaneamente possedere il requisito della resistenza al fuoco REI 120; in base al secondo viene ammesso l'uso di materiale diverso dal precedente purche' siano conseguite le caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.
Giova sottolineare l'opportunita' che le commissioni tecniche provinciali, in analogia a quanto previsto nelle norme transitorie e finali circa la vendita dei manufatti gia' riconosciuti e classificati, consentano l'adeguamento dei locali gia' esistenti alle prescrizioni contenute nel decreto entro un termine congruo, comunque non superiore ad un triennio.
Con riferimento alle prescrizioni inerenti la conformazione interna degli esercizi di minuta vendita, si rileva come le prescrizioni di cui al punto 3, commi 3 e 4 del decreto non trovano applicazione per gli esercizi di minuta vendita composti dal solo locale in cui e' ammesso il pubblico in quanto, essendo indirizzate ai locali interni, sono necessariamente rivolte agli esercizi strutturati su due o piu' locali. E' peraltro in facolta' del titolare della licenza di minuta vendita per esercizio avente un solo locale dotare tale tipologia di esercizio degli accorgimenti di cui ai commi citati.
 
Art. 3.
Contenuto della licenza
La licenza deve essere formulata esprimendo esclusivamente in kg netti sia il carico complessivo di prodotti esplodenti autorizzato, sia il quantitativo relativo alle singole tipologie di prodotti come indicati nella parte II del decreto, art. 3 lettere da a) a d).
Il richiedente che intenda avvalersi della facolta' di detenere tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi potra' ottenere una licenza che consente, nella sua forma piu' semplice, di tenere e vendere 115 kg netti di prodotti esplodenti, cosi' suddivisi:
25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, piu';
50 kg netti di cartucce per armi comuni, piu';
20 kg netti di manufatti della quarta categoria, piu';
20 kg netti di manufatti della quinta categoria.
Al fine di adeguarsi alla realta' del mercato locale o stagionale, all'atto della presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, sono consentite molteplici possibilita' di sostiuzioni per categoria e quantita', in accordo con le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) e fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg detenibile.
La possibilita' concessa al titolare di incrementare il carico sino a 200 kg attraverso il meccanismo della rinuncia parziale o totale alle polveri della prima categoria e/o ai manufatti della quarta e quinta categoria a favore soprattutto delle cartucce per armi comuni, e' motivata dal fatto che, tra i prodotti esplodenti, le munizioni offrono le maggiori garanzie di sicurezza. Nel corso di validita' della licenza il titolare puo' di propria iniziativa effettuare le sostituzioni di cui sopra, a condizione che la variazione sia preventivamente comunicata alla competente autorita' di P.S. e venga annotata sul registro delle operazioni giornaliere. Tale facolta' va tenuta presente in sede di verifica degli esercizi, in quanto le categorie di esplosivi in concreto riscontrate potrebbero - legittimamente - non coincidere con quanto riportato in licenza, a differenza del carico massimo, comunque invalicabile negli esercizi ordinari. In tal caso il riscontro va effettuato attraverso il registro delle operazioni giornaliere.
L'autorita' di P.S. ha sempre la facolta' di limitare, motivando, il quantitativo massimo detenibile di cartucce e di polveri di prima categoria.
 
Art. 4.
Caricamento cartucce
E' privilegiata la trasformazione delle polveri di prima categoria in cartucce della quinta per la motivazione in precedenza esplicata. Ne deriva che mentre permane il limite di un kg di polvere senza fumo da impiegarsi in ciascuna operazione di caricamento, e' stato soppresso il limite di 4.000 cartucce caricabili giornalmente.
Tale soppressione comporta che il limite giornaliero di caricamento e' conseguente al carico detenibile, in accordo alle equivalenze indicate alla lettera b) dell'art. 3. A titolo di esempio, da una licenza standard (50 kg di polveri da lancio, ottenuti rinunciando totalmente alle polveri da mina), posto che vengano caricate cartucce per armi lunghe (560 per ogni kg di polvere) se ne potranno allestire 28.000 al di'. Resta comunque salva la facolta' dell'autorita' di P.S. di disporre altrimenti, motivando, avuto riguardo al contesto topografico, alla situazione ambientale o a specifiche ragioni di sicurezza.
E' evidente che in ogni momento la sommatoria dei prodotti esplodenti, in qualunque forma si trovino (polveri in confezioni, polveri nelle tramogge, cartucce finite, cartucce a magazzino, ecc.), non potra' mai superare i limiti autorizzati. Cio' comporta che le cartucce finite, allontanate dal locale caricamento e poste in deposito, vanno valutate in decremento rispetto al quantitativo autorizzato. Si richiama inoltre quanto gia' evidenziato in sede di commento all'art. 1 del decreto in merito alla capacita' massima dei recipienti di polveri di prima categoria, significando che il limite di cui all'art. 1, punto 2, del decreto non trova applicazione qualora si tratti di recipienti di polveri esclusivamente dedicate al caricamento e pertanto non destinate alla vendita al pubblico.
Resta inteso che la capacita' volumetrica della tramoggia di ciascuna macchina caricatrice puo' anche essere superiore ad un kg, mentre si ribadisce che e' comunque essenziale che ciascuna tramoggia non contenga mai piu' di 1 kg di polvere.
Le prosenzioni sui locali di caricamento cartucce possono essere derogate, purche' vengano proposte misure alternative equivalenti ai fini della sicurezza.
In analogia a quanto rappresentato nel commento sull'art. 2, gli adeguamenti dei locali preesistenti alla nuova normativa dovranno essere condotti a termine entro un triennio.
 
Art. 5.
Norme sui clorati
Nulla e' sostanzialmente innovato rispetto al precedente regime. Parte terza
Nel suo articolo unico viene ammessa una deroga all'art. 1.2, secondo comma della parte seconda, ove viene stabilito che i manufatti di quarta e quinta categoria possono essere venduti solo se racchiusi nelle proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple in ragione delle dimensioni del manufatto stesso; al fine di consentire lo smaltimento delle scorte e' consentito che i manufatti gia' riconosciuti e classificati possano essere venduti sfusi per non piu' di un triennio.
Il terzo capoverso fornisce i parametri per la determinazione della massa netta dei prodotti attivi dei manufatti di quarta e quinta categoria riconosciuti e classificati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto e, pertanto, privi di tale indicazione; anche in questo caso il periodo transitorio, durante il quale la determinazione avverra' impiegando i coefficienti cola' indicati, e' fissato in tre anni.
L'ultimo capoverso revoca il precedente decreto ministeriale datato 21 luglio 1999, pari argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Capo della polizia: Masone
 
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