Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 2 novembre 1999, n. 531
Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;
Visto, in particolare, l'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Ritenuto di dover procedere alla definizione della misura del contributo in favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi quarto, quinto, sesto - con esclusione dei cortometraggi - e 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico, delle modalita' di erogazione del medesimo, delle finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' alla definizione della misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 20158 del 21 ottobre 1999;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e finalita' dei contributi
1. I contributi di cui all'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale, e destinati alle imprese nazionali produttrici di film. Essi, in particolare, sono concessi:
a) in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, e sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice del film;
b) in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui alla lettera a), che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.
2. I contributi di cui alle lettere a) e b), sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.
3. Non sono concessi contributi per opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 2, incassi inferiori a cento milioni di lire.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia):
"Art. 7 (Incentivi alla produzione). - A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalita' di erogazione del medesimo, le finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del sogge'tto e della sceneggiatura cittadini italiani". Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per il titolo della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, si veda in nota al titolo.
- Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1o marzo 1994, n. 153, reca: "Interventi urgenti in favore del cinema".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
- 11 decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, reca: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, reca: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163, reca: "Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153".
- Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 5, e 8 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213:
4. Per film lungometraggio di produzione nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
5. Per film lungometraggio di interesse culturale nazionale si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione.
6. Per film di animazione si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5".
"Art. 8. - Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali.
L'attestato di qualita' e' rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione.
La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge.
Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma.
Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario". Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, si veda in nota al titolo.



 
Art. 2
Determinazione del contributo

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "il Ministro", con proprio decreto avente efficacia triennale, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce: a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente
alle finalita' di cui al presente regolamento, a valere sugli
stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo
spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163; b) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), in favore dei soggetti produttori delle opere,
articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di
incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso
valutabile; c) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b).
2. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1, determinano una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, in misura corrispondente alla riduzione attuata sulle somme del Fondo destinate al cinema.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213:
"Art. 48. - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
b) sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'art. 11;
c) sulla qualifica di film prodotti per i ragazzi ;
c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'art. 5.
2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed e' cosi composta:
a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film prodotti per ragazzi , da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.
3-bis. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'art. 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.
4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo".



 
Art. 3.
Avvio del procedimento
1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), diretta al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come "l'amministrazione", puo' essere proposta, ai fini della concessione di un acconto, dopo che siano trascorsi sette mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, e, per la definitiva liquidazione, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di due anni decorrenti dalla medesima prima proiezione.
2. La istanza e' presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film interessato, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente, ed e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta di acconto, il totale degli incassi realizzati nei primi sette mesi, tenuto conto dei rilevamenti della Societa' italiana autori ed editori o di altro soggetto a cio' incaricato;
c) la indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;
d) gli estremi della iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;
e) l'impegno a destinare il contributo alle finalita' di cui all'articolo 1, ed a continuare l'impresa per almeno cinque anni.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), puo' essere accompagnata dalla presentazione di certificazione proveniente dal soggetto incaricato.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al presente articolo sono perentori.



Note all'art. 3:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione a autenticazione di firme".
- Il decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1o marzo 1994, n. 153 (Interventi urgenti in favore del cinema):
"Art. 22. - 1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.
3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresi presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:
a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;
b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti;
c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;
d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;
e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro.
5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche".
- Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163, si veda in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio i Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".



 
Art. 4.
Procedimento di erogazione del contributo
1. L'amministrazione esamina le istanze in ordine cronologico. Essa puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 3.
2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.
3. Il provvedimento sull'istanza di cui all'articolo 3 e' adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. Qualunque sia la modalita' di liquidazione, essa si intende effettuata presso l'amministrazione.
4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione e' liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo e' effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.
5. Il provvedimento di cui al comma 2 e' adottato nei limiti delle disponibilita' annuali fissate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e, in tal caso, il contributo per ciascun soggetto e' diminuito di una identica percentuale.
6. Il contributo concesso in favore dei produttori di film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, e' destinato al ripiano del finanziamento statale, anche mediante compensazione.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1o marzo 1994, n. 153 (Interventi urgenti in favore del cinema):
"Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato Fondo di garanzia , che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge.
2. (Omissis, abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492).
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di gararizia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione. alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nei caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis".



 
Art. 5.
Revoca del contributo
1. Il provvedimento di cui all'articolo 4 e' revocato nei casi di accertamento della violazione di norme di legge o del presente regolamento.
2. Ove accerta la sussistenza di motivi di revoca, l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento e diffida l'interessato alla loro eliminazione, ove possibile, entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.
3. Il provvedimento di revoca comporta la inammissibilita' di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di ausili e benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.
 
Art. 6. Contributi in favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura cittadini italiani
1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), diretta all'amministrazione, puo' essere proposta dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine dei due anni decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.
2. La istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a) quanto previsto alle lettere a), b) e d), del comma 2 dell'articolo 3;
b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformita' a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;
c) la eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.
3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, il capo del Dipartimento dello spettacolo determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.
4. Si applicano il comma 4 dell'articolo 3 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4.
5. In caso di pluralita' di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo e' effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'amministrazione.



Note all'art. 6:
- Per il titolo della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in note all'art. 3.
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda in note all'art. 3.



 
Art. 7.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il presente regolamento si applica nei confronti delle opere cinematografiche di cui all'articolo 1, la cui prima proiezione in pubblico e' successiva alla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 novembre 1999
Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1999
Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 53



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, n. 19; 29 gennaio 1998, n. 20, e 23 aprile 1998, n. 134):
"3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data".



 
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