IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria deliberazione 8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata; Viste le proprie deliberazioni del 27 novembre 1996 e del 18 dicembre 1996 - pubblicate nelle Gazzette Ufficiali - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1997, n. 50 del 1o marzo 1997, n. 51 del 3 marzo 1997, n. 52 del 4 marzo 1997 e n. 71 del 26 marzo 1997 - di approvazione dei programmi di completamento dei progetti FIO che prescrivono un termine di 24 mesi per la realizzazione dei programmi; Viste le proprie deliberazioni del 17 marzo 1998 - pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 18 maggio 1998 - riguardanti l'approvazione dell'integrazione al programma di completamento presentato dalla regione Puglia e la proroga del termine di scadenza del programma di completamento della regione Marche; Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, recante "Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO"; Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, relativo ai compiti del CIPE; Visto l'art. 13 della propria delibera n. 141 del 6 agosto 1999 "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge n. 144/1999) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999; Vista la propria delibera n. 92 del 5 agosto 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, di proroga di 16 mesi del termine di completamento dei citati programmi; Considerate le richieste di chiarimento da parte di varie amministrazioni in ordine alle "residue competenze" di cui all'art. 13 della citata delibera n. 141/1999; Considerato che con le citate delibere di approvazione dei programmi di completamento sono state attribuite alle amministrazioni beneficiarie dei fondi FIO le funzioni inerenti agli adempimenti tecnici e procedurali, ivi compresi collaudi, espropri, ecc., con la sola esclusione del potere di revoca, necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma nei tempi stabiliti dalle delibere stesse; Considerato che suddetto termine era correlato alla messa a disposizione delle somme occorrenti al completamento dei programmi sopracitati; Considerato altresi' che a tutt'oggi sono in corso di perfezionamento i relativi provvedimenti di accreditamerito delle risorse; Ritenuto pertanto che il periodo di 16 mesi decorra dalla effettiva disponibilita' delle somme residue; Delibera: 1. L'art. 13 va interpretato nel senso che per "residue competenze" devono intendersi le competenze facenti capo a questo Comitato inerenti alla revoca dei finanziamenti relativi a progetti non completabili nei termini fissati con conseguente versamento all'erario delle risorse. 2. Il termine di completamento di 16 mesi - fissato con la citata delibera n. 92 del 5 agosto 1998 - decorrera' per tutte le amministrazioni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di impegno a favore della Cassa depositi e prestiti. Roma, 21 dicembre 1999 Il Presidente delegato: Amato |