IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie Amministrazioni interessate, nonche' l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del Ministero come sopra unificato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997; Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/99 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sulla disciplina dei Fondi strutturali, nonche' il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 1784/99 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); Visto l'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che definisce le competenze dello Stato relative al coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale; Tenuto conto che in base all'art. 9, punto b), del predetto regolamento del Consiglio europeo n. 1260/99 del 21 giugno 1999, il Piano nazionale dell'obiettivo 3 prevede l'analisi della situazione relativa ai sistemi di istruzione, formazione ed occupazione effettuata dallo Stato membro, nonche' le strategie e le priorita' di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative; Tenuto conto che il citato regolamento (CE) n. 1260/99 prevede, all'art. 13, comma 3, che "i piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale" e che pertanto il Piano nazionale dell'obiettivo 3 costituisce il principale strumento di programmazione per: a) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento del sistema formativo; b) costruire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro; c) supportare le strategie rivolte agli investimenti in risorse umane contenute nel Piano nazionale di azione per l'occupazione, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea espresse nella bozza di rapporto congiunto sull'occupazione; d) attivare politiche preventive per combattere la disoccupazione e l'esclusione sociale; e) potenziare le politiche e le azioni finalizzate a sviluppare le pari opportunita'; Rilevato che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del detto regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo, il Piano nazionale dell'obiettivo 3, per quanto concerne l'ambito di applicazione, e' articolato in assi prioritari di intervento ispirati ai seguenti obiettivi globali: a) contribuire all'occupabilita' dei soggetti in cerca di lavoro attraverso l'offerta di adeguati ed efficaci servizi di informazione, orientamento e formazione, da sviluppare anche nell'ambito della riforma dei servizi per l'impiego; b) offrire la possibilita' ai soggetti a rischio di esclusione sociale, o in condizione di particolare svantaggio di partecipare ad interventi mirati all'occupabilita' e all'inclusione sociale, per migliorare la loro integrazione culturale, sociale e produttiva; c) adeguare i sistemi formativi e sviluppare un'offerta di istruzione, formazione professionale e orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi formativi per tutto l'arco della vita utilizzando metodologie innovative, approcci individualizzati e strumenti tali da permettere l'acquisizione e l'apprendimento di competenze adeguate all'evoluzione del mercato del lavoro. Favorire l'integrazione tra i sistemi della formazione, istruzione e lavoro; d) sostenere il mantenimento e lo sviluppo dei tassi di occupazione, nonche' la crescita di competitivita' dei sistemi produttivi attraverso l'adeguamento della qualita' delle risorse umane, anche nel quadro delle politiche di rimodulazione e riduzione degli orari di lavoro, di flessibilizzazione del mercato del lavoro, e di sviluppo dell'imprenditorialita' e del lavoro autonomo; e) incrementare il tasso di attivita' femminile attraverso misure - trasversali e specifiche - che favoriscano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, lo sviluppo di carriera, il loro inserimento nel lavoro indipendente, la creazione di lavoro autonomo e d'impresa; Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto titolare delle competenze statali in materia di formazione, e' Amministrazione responsabile per il Fondo sociale europeo, secondo quanto disposto dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1997; Considerati altresi' gli impegni assunti dal Governo in sede di patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in ordine alla necessita' che le parti economiche e sociali siano coinvolte in modo responsabile ed operativo nella programmazione degli investimenti; Considerato che, nel rispetto del principio della concertazione, nella fase di predisposizione del Piano obiettivo 3 si e' realizzato il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati secondo modalita' di rapporti partenariali tra le Amministrazioni centrali, le regioni e le parti economico-sociali e che tali modalita' dovranno ispirare anche le successive fasi di programmazione; Visto il parere positivo espresso, in data 21 ottobre 1999, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Delibera: Sulla base del Piano nazionale dell'obiettivo 3, Fondo sociale europeo, e' approvato il seguente quadro finanziario di carattere programmatico per il periodo 2000-2006: 1. Risorse comunitarie complessive. Le risorse comunitarie complessivamente programmabili, per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'obiettivo 3 ammontano a 3.594.240.002 euro, quale assegnazione a prezzi 1999, e 294.224.499 euro, a titolo di indicizzazione, per un totale complessivo negli anni 2000-2006 pari a 3.888.464.501 euro. A tali risorse si aggiungono, quale riserva del 4% per l'efficacia e l'efficienza dei programmi, 149.760.000 euro e, a titolo di indicizzazione della riserva stessa, 162.019.354 euro, per un totale pari a 311.779.354 euro. 2. Ripartizione delle risorse comunitarie tra programmi operativi nazionale e regionali. La ripartizione in via programmatica delle risorse comunitarie tra programmi operativi regionali e programma operativo nazionale a titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pari complessivamente a 3.888.464.501 euro - al netto della riserva del 4% - e' riportata nella tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome, nel limite del predetto importo di 3.888.464.501 euro, potra' rimodulare la predetta ripartizione, dandone informativa a questo Comitato, per consentire il finanziamento del programma nazionale "Lavoratori italiani in Europa", a titolarita' del Ministero degli affari esteri, al momento in corso di definizione. 3. Risorse complessive di cofinanziamento nazionale. Il finanziamento pubblico nazionale da destinare al sostegno dei programmi d'intervento, commisurato alla quota comunitaria di finanziamento, e' indicato programmaticamente in 3.888.464.501 euro. A tali risorse si aggiungono, quale riserva del 4% per l'efficacia e l'efficienza dei programmi, 311.779.354 euro, comprensivi della relativa indicizzazione, in analogia con quanto previsto al punto 1. La relativa copertura finanziaria e' posta nella misura dell'80%, a carico del Fondo previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987 e, nella misura del 20%, a carico delle regioni per quanto attiene ai programmi operativi regionali. Nel caso del programma operativo nazionale "Azioni di sistema", a titolarita' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la quota di cofinanziamento e' a carico totale della legge n. 183/1987. 4. Ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento. Alla luce della strategia complessiva del Piano nazionale dell'obiettivo 3, richiamata in premessa, il predetto importo di 3.888.464.501 euro, e' ripartito, in via programmatica, tra gli assi prioritari d'intervento secondo l'articolazione di cui alla tabella 2 della presente delibera, della quale costituisce parte integrante. 5. Premialita'. Al fine di tenere conto dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi operativi e' prevista la detta riserva di performance del 4%, cosi' come definito all'art. 44 del regolamento CE n. 1260/99. I criteri di assegnazione della riserva verranno stabiliti, nell'ambito del partenariato, sulla base degli indicatori riportati nei POR e nel PON. 6. Inoltro del Piano obiettivo 3 alla Commissione europea. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a trasmettere ufficialmente alla Commissione europea il Piano nazionale dell'obiettivo 3 ed a condurre la successiva fase di negoziazione. 7. Informativa al Parlamento. Il Governo informera' periodicamente il Parlamento sullo stato complessivo della programmazione delle risorse di cui alla presente delibera e sull'attuazione degli interventi. Roma, 5 novembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1999 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 265 |