Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1999, n. 528
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali; E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e' l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee) -
legge comunitaria 1995-1997, cosi' recita:
"6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di
recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con
l'osservanza delle procedure indicate dalla legge
22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n.
52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone
l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata
competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e
professionale nel settore della sicurezza".
- La direttiva 92/57/CEE e' pubblicata in GUCE L 245
del 26 agosto 1992.
- L'art. 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), cosi' recita:
"24. Il termine per l'esercizio della delega ad emanare
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' prorogato
di 90 giorni".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/ 655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili), cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura,
squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e
gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile".



 
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;";
b) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".



Note all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996, si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. (Omissis);
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e'
riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o
della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori e' il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attivita' professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'art. 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso
dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;
f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che
il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche".



 
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";
e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.";
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.".



Note all'art. 3:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 3 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 3 (Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza
dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente
o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata
di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di
cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o
superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che
deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o piu' imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, puo' svolgere
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali
nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori puo'
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in
possesso dei requisiti di cui all'art. 10, i soggetti
designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio; industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacale comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti".



 
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 4 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 4 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento UE 26/05/1993. Il fascicolo non e' predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'art. 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del
1994, in seguito denominata "commissione prevenzione
infortuni , sono definiti i contenuti del fascicolo di cui
al comma 1, lettera b)".



 
Art. 5.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) verificare l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonche' verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;";
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;";
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;";
5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.



Note all'art. 5:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 5 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 5 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori). - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'art. 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonche' verificare che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale
del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4-bis, il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a) e b)".



 
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".



Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 7.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:".



Note all'art. 7:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 8 (Misure generali di tutela). - 1. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e
curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni
ordinate e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro
tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari
materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata
in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul
luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere".



 
Art. 8.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.".



Note all'art. 8:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 9 (Obblighi dei datori di lavoro). - 1. I datori
di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con
meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di
cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei
detriti e delle macerie avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'art. 2, comma 1, lettera f-ter).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e all'art. 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994".



 
Art. 9.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".



Note all'art. 9:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 10. - 1. Il coordinatore per la progettazione e
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura,
geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico
corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o
collegi professionali, dalle universita', dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel
settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non e' richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le
funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
uno o piu' esami del corso o diploma di laurea,
equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il
corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
ad un corso di perfezionamento universitario con le
medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di
cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti".



 
Art. 10.
1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".



Note all'art. 10:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 11 del succitato decreto
legislativo, cosi' me modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 11. - 1. Il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda
unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III nonche' gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'art. 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d'opera.".
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza".



 
Art. 11.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito del seguente:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.".



Nota all'art. 11:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 12.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Obblighi di trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.".



Nota all'art. 12:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 13.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo.";
b) il comma 2 e' soppresso.



Note all'art. 13:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 14 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 14 (Consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza). - 1. Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per
la sicurezza puo' formulare proposte al riguardo".



 
Art. 14.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.".



Nota all'art. 14:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 16 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 16 (Modalita' di attuazione della valutazione del
rumore). - 1. L'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore puo' essere calcolata in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai
livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'art. 40 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la
fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e
compiti che comportano una variazione notevole
dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata
lavorativa all'altra puo' essere fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della vigente normativa, al valore
dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di
presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere,
calcolata in conformita' a quanto previsto dall'art. 39 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277".



 
Art. 15.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".



Note all'art. 15:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 17 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi recita:
"Art. 17 (Modalita' attuative di particolari obblighi).
- 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'
inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto
previsto dall'art. 14 costituisce assolvimento dell'obbligo
di riunione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n.
626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese,
puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai
cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'art. 22 del decreto legislativo n.
626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere
definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti
di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994".



 
Art. 16.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.".



Nota all'art. 16:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 17.
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 494 del 1996, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;".



Note all'art. 17:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 2, del succitato
decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e'
punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma
1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell'art. 5, comma 1, lettera d)".



 
Art. 18.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita' delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.".



Nota all'art. 18:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 19.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".



Nota all'art. 19:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Estinzione delle contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".



Nota all'art. 20:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 21.
1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Allegato I ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".
2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in".



Nota all'art. 21:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 22.
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.



Note all'art. 22:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.
- L'art. 12 del succitato decreto legislativo, cosi'
recita:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori nonche' la stima dei relativi
costi. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori
autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando
cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni operative correlate alla complessita'
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche
del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanita', dei lavori pubblici e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione prevenzione infortuni, possono essere
definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si
applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.
31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nei piani di cui al comma 1 e all'art. 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano di cui all'art. 13 sono messe a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di
integrazione al piano di sicurezza e al piano di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso, le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'art. 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio".
- L'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994
(Legge quadro in materia di lavori pubblici), cosi' recita:
"Art. 31. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
cantieri edili in conformita' alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del
24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento".



 
Art. 23.
1. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.



Note all'art. 23:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
1994 si veda in note alle premesse.
- L'art. 26 del succitato decreto legislativo, recante:
"Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro", sostituisce l'art. 393
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
- L'allegato V del citato decreto legislativo n. 494
del 1996, reca: "Corso di formazione per la sicurezza del
lavoro nel settore edile".
- Per quanto riguarda l'art. 10, comma 1, del succitato
decreto legislativo si veda nelle note all'art. 9.



 
Art. 24.
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' abrogato.



Nota all'art. 24:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 494 del
1996 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 25.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorita' competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
 
Art. 26.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 1999
CIAMPI
D'alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bindi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Micheli, Ministro dei lavori pubblici
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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