Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 25 dicembre 1999, n. 529
Regolamento recante disposizioni sulle comunicazioni relative all'equipaggio da effettuarsi da parte dei comandanti delle navi inferiori alle 650 tonnellate di stazza lorda adibite alla navigazione di cabotaggio marittimo e di quelle che effettuano servizi di cabotaggio marittimo con le isole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo);
Visto l'articolo 179, comma 1, del codice della navigazione, in base al quale il Ministro puo' determinare gli elementi che il comandante della nave deve comunicare all'autorita' marittima all'arrivo della nave in porto;
Ritenuto che tra i detti elementi debbano essere ricompresi quelli relativi all'equipaggio delle navi cui si applica la disciplina dello Stato ospitante ai sensi della suddetta normativa comunitaria;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comuntcazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il seguente regolamento si applica alle navi degli armatori comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, alle quali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 dello stesso regolamento, sono estese le condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana in materia di equipaggio imbarcato a bordo di navi adibite al trasporto via mare di passeggeri, di passeggeri e merci e di merci:
a) nei collegamenti con e tra le isole, ad esclusione delle navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato;
b) di stazza lorda inferiore alle 650 tonnellate, per tutti i servizi di cabotaggio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento (CEE) 3577/92 del Consiglio del
7 dicembre 1992 concerne l'applicazione del principio della
libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra
Stati membri (cabotaggio marittimi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 6 del 21
gennaio 1993.
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
cosi' recitano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di regolamento, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3577/92 citato
nelle note alle premesse cosi' recita:
"Art. 3. - 1. Per le navi che effettuano cabotaggio
continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni
relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in
cui la nave e' registrata (Stato di bandiera), eccetto per
le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono
applicarsi e condizioni dello Stato ospitante.
2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le
isole, tutte le questioni relative, all'equipaggio sono di
competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio
di trasporto marittimo (Stato ospitante).
3. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1999, per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano
il cabotaggo con le isole, quando il viaggio in questione
segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto
verso un altro Stato, tutte le questioni relative
all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la
nave e' registrata (Stato di bandiera).
4. La Commissione effettua un esame approfondito delle
ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione
del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al
Consiglio entro e non oltre il 1o gennaio 1997.
Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone
una proposta al Consiglio, la quale puo' comprendere
modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza
dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il
sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo
utile anteriormente al 1o gennaio 1999".



 
Art. 2.
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 179 del codice della navigazione, alla nota di informazione all'autorita' marittima e' allegata la documentazione informativa attestante la conformita' alle condizioni di cui all'articolo 1.
2. La documentazione informativa deve contenere i seguenti elementi:
a) tabella di armamento della nave;
b) estremi della convenzione di arruolamento con indicazione delle attitudini fisiche previste per la stipula della stessa, nonche' della legislazione applicata in materia di protezione sociale;
c) qualifiche professionali possedute dai marittimi imbarcati di cui alla convenzione STCW 78;
d) retribuzione lorda percepita da ciascun membro dell'equipaggio;
e) lingua comune di lavoro quale risultante dal giornale nautico con specificazione dei marittimi in grado di impartire ordini ed istruzioni in tale lingua.
 
Art. 3.
1. L'autorita' marittima puo', qualora la nave svolga un servizio di linea, esonerare il comandante della nave dalla produzione della documentazione informativa ad ogni arrivo dell'unita'. Per servizio di linea si intende una serie di traversate effettuate in modo da assicurare il traffico tra i medesimi porti in base ad un orario pubblicato oppure con traversate regolari o frequenti tali a costituire una serie sistematica evidente.
2. L'autorita' marittima provvede alla immediata trasmissione di copia della documentazione informativa di cui all'articolo 2 al Ministero dei trasporti e della navigazione, dipartimento della navigazione marittima ed interna, unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
3. Il dipartimento della navigazione marittima ed interna, unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvale nell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, e per controlli susseguenti l'entrata in servizio della nave, dell'autorita' marittima dei porti interessati dall'impiego programmato della nave di cui all'articolo 1.
4. Le autorita' marittime nei casi di inosservanza delle prescrizioni specificate all'articolo 2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione.
 
Art. 4.
1. Il dipartimento della navigazione marittima ed interna, unita' di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvale delle comunicazioni oggetto del presente regolamento per accertare la mancata applicazione, in una nave di armatori comunitari, delle condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana, ai fini della dichiarazione di inidoneita' della nave al servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 novembre 1999
Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 73
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone