Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
COMUNICATO
Importazioni di calzature originarie del Vietnam (capitolo 64 del Sistema armonizzato)

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1/2000 del Consiglio del 17 dicembre l 999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 1 del 4 gennaio 2000 e' stato istituito un regime di vigilanza per le importazioni di tutti i prodotti contemplati nel capitolo 64 del sistema armonizzato/nomenclatura combinata, originari del Vietnam.
Il regolamento entra in vigore dal giorno 7 gennaio 2000 e si applica per le merci spedite dal 1o gennaio 2000 fino alla fine del periodo di applicazione del memorandum di intesa tra la Comunita' europea ed il Governo del Vietnam previsto per il 31 dicembre 2001 e salvo eventuali proroghe.
L'immissione in libera pratica nella Comunita' dei prodotti in oggetto, non sottoposta a limiti quantitativi, e' subordinata alla presentazione in dogana di un certificato di importazione rilasciato, per le domande presentate in Italia, dal Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione VII, viale Boston, 25 - 00144 Roma.
Il rilascio del certificato di importazione e' subordinato alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' vietnamite, nonche' alla conferma da parte della Commissione europea della conformita' dei dati contenuti nelle richieste di certificati di importazione con quelli indicati alla Commissione stessa da parte delle competenti autorita' vietnamite attraverso la rete SIGL (Sistema integrato gestione licenze).
La validita' dei certificati di importazione e' subordinata a quella dei relativi certificati di esportazione e comunque non superiore a mesi sei a decorrere dalla data del rilascio, con possibilita' di una sola proroga di tre mesi.
La domanda di rilascio del certificato di importazione dovra' contenere:
1) il nome dell'importatore, l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, numero di telefono e di fax e numero di identificazione presso le competenti autorita' nazionali), e il numero di partita IVA, se soggetto a tale imposta;
2) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;
3) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
4) il Paese di origine dei prodotti ed il Paese di spedizione;
5) una descrizione dei prodotti indicati corrispondente quella del certificato di esportazione;
6) i quantitativi di ciascuna spedizione;
7) la data ed il numero del certificato di esportazione;
8) la data e la firma dell'importatore.
Il certificato di importazione verra' rilasciato su formulari conformi al modello del documento di vigilanza di cui all'alletato I del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio come modificato dal regolamento (CE) n. 139/96.
Gli importatori non sono tenuti ad importare in un'unica spedizione l'intero quantitativo coperto dal certificato di importazione.
 
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