Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479 |
Ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante: "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti ai giudice di pace e di esercizio della professione forense", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1999). |
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AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle, pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. 1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione: a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria; b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia. 2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| Art. 2. 1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 e' competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito. 2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo e' trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non puo' essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo e' ricevuto. 3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n.353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile. 4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
Note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre 1980, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come notificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, convertito il legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante: "Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo". "Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonche' l'art. 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile e gli articoli 144-bis 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1993. 2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge; si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1o gennaio 1993, nonche' alle sentenza pubblicate dopo il 19 aprile 1995. 3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi ai pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. 4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art. 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza del mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice. 5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalita' dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale puo' disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalita' costituisce particolari esigenza di servizio ai fini della nomina di piu' di due vice-pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti". - Si trascrive il testo dell'art. 185 del codice di procedura civile: "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".
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| Art. 3. 1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attivita' conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374. 2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause gia' trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.
Nota all'art. 3: - L'art. 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Sostituzione del giudice di pace), prevedeva la soppressione degli uffici dei giudici conciliatori.
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| Art. 4. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso gia' pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonche' dei giudizi gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante: "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari appregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari": "Art. 11 (Istituzione delle sezioni stralcio e' assegnazione delle cause pendenti). - 1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o piu' sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'art. 1. Ciascuna sezione stralcio e' costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non e' esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale. 2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. 3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati. 4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento e' comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. 5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ne' altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995. 6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie ne' possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti".
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| Art. 5. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, e' inserito il seguente: " 3-bis In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.". 2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: " 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente ". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente: " 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ". 4. Le indennita' di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario. 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di L. 45.360 per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire 56.700 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. 3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta un indennita' di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese. 3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato. 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui ai comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati". - Il testo vigente dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace). - 1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu' giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il piu' anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date, il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento. 2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio. 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per effettivo esercizio delle funzioni di L. 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di L. 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di L. 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di L. 750.000 per tutti gli altri uffici".
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| Art. 6. 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374. e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza. 2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, e successive modificazioni". 2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946, n. 122, sono abrogati. 3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946, n. 122, reca: "Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi".
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| Art. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale ai sensi dell'articolo 8, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti i reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o , verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 , quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 157, come modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore": "Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia ". - Si riporta il testo dell'art. 704 del codice di procedura civile: "Art. 704 (Domande di procedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio". - Si trascrive il testo dell'art. 688 del codice di procedura civile: "Art. 688 (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21. Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669-quater". - Si riporta il testo dell'art. 336 del codice penale: "Art. 336. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa". - Si riporta il testo dell'art. 337 del codice penale: "Art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". - Si trascrive il testo dell'art. 343 del codice penale: "Art. 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia". - Si riporta il testo dell'art. 349 del codice penale: "Art. 349 (Violazione dei sigilli). - Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni". - Si trascrive il testo dell'art. 379 del codice penale: "Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente". - Si trascrive il testo dell'art. 572 del codice penale: "Art. 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni". - Si riporta il testo dell'art. 588 del codice penale: "Art. 588 (Rissa). - Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa". - Si trascrive il testo dell'art. 589 del codice penale: "Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni dodici". - Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale: "Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato". - Si trascrive il testo dell'art. 625 del codice penale: "Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni: 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappandola la cosa di mano o di dosso alla persona; 5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni,. negli scali, o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni". - Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale: "Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previ'ste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante". - Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale: "Art. 648. (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista. riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".
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| Art. 8. 1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n.27.
Nota all'art. 8: - L'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1973, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato e procuratore), successivamente abrogato dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 (soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme n materia di esercizio della professione forense), prevedeva che i procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".
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| Art. 9. 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, e' aggiunto il seguente: " In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita ".
Nota all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 162-bis del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda. L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto. La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato. In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".
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| Art. 10. 1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: " Art. 33-bis. - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale; d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; l) delitto, previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. Art. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica) - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico. 2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge". |
| Art. 11. 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: " 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno del seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 ".
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 34 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. 2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio. 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti: a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) i provvedimenti relativi ai permessi di collopuio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza previsti dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354; d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'art. 175; e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'art. 296. 3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolti atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice".
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| Art. 12. 1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente: " Art. 54-quater - (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) - 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 4. La richiesta non puo' essere riproposta a pena di inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge". |
| Art. 13. 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: " dal difensore o da altra persona abilitata ". 2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile". 3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo". 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 100 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 100 (Difensore delle altre parti private). - 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 2. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa. 4. Il difensore puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. 5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore". - Il testo vigente dell'art. 78 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 78 (Formalita' della costituzione di parte civile). - 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e' depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilita': a) le generalita' della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalita' del suo legale rappresentante; b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. 2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione. 3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile". - Il testo vigente dell'art. 122 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente. "Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). - 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di ammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e unita agli atti. 2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. 3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge".
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| Art. 14. 1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: " Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ". 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: " 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta ".
Nota all'art. 14: - Il testo vigente dell'art. 114 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto".
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| Art. 15. 1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo ". 2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".
Note all'art. 15: - Il testo vigente dell'art. 315 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 315 (Procedimento per la riparazione). - 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'art. 314"; 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario". - Il testo vigente dell'art. 409 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice, fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419. 6. L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'art. 127, comma 5.".
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| Art. 16. 1. L'articolo 415 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 415. - (Reato commesso da persone ignote) - 1. Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 3. Si osservano, in quanto applicabili le altre disposizioni di cui al presente titolo. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto". |
| Art. 17. 1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,". 2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) -1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli, 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine puo' essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione". 3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: "dall'invito" alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3".
Note all'art. 17: - Il testo vigente dell'art. 405 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a). 3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero". 4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero". - Il testo vigente dell'art. 407 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati". - Il testo vigente dell'art. 416 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis, comma 3. 2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove".
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| Art. 18. 1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) a sostituita dalla seguente: "b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;". 2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: " l'enunciazione " sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".
Note all'art. 18: - Il testo vigente dell'art. 417 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 417 (Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione; b) l'enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite; d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; e) la data e la sottoscrizione". - Il testo vigente dell'art. 429 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e' notificato alla persona offesa e all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio".
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| Art. 19. 1 Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "cinque". 2. L'articolo 420 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: " Art. 420. - (Costituzione delle parti) - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. 3. Se il difensore dell'imputato non e' presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. Art. 420-bis. - (Rinnovazione dell'avviso) - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169. 2. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione. 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. 5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito. Art. 420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia. 2. L'imputato quando si procede in sua contumacia, e' rappresentato dal suo difensore. 3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. 4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia e' nulla se al momento della pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. 5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca ordinanza medesima e, se l'imputato non e' comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424. 6. Quando si procede a carico di piu' imputati, si applicano, le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d). 7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto e' in ogni caso indicato se l'imputato e' contumace o assente. Art. 420-quinquies. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi e' rappresentato dal difensore. 2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore".
Nota all'art. 19: - Il testo vigente dell'art. 418 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 418 (Fissazione dell'udienza). - 1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'art. 97 quando l'imputato e' privo di difensore di fiducia. 2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni".
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| Art. 20. 1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65".
Nota all'art. 20: - Il testo vigente dell'art. 421 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge gia' pubblicata, e' il seguente: "Art. 421 (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione. 2. Il pubblico ministero espone sinteticamente risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta. 3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416, comma 2, nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. 4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione".
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| Art. 21. 1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 421-bis. - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento e' data comunicazione, al procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1." |
| Art. 22. 1. L'articolo 422 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 422. - (Attivita' di integrazione probatoria del giudice) - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis, il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisivita' ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. Il giudice, se non e' possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 4. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 ". |
| Art. 23. 1. Articolo 425 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 425. - (Sentenza di non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che estingue, il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza. 5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537". 2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: ", di proscioglimento o di non luogo a procedere " sono sostituite dalle seguenti: " o di proscioglimento". |
| Art. 24. 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare ".
Nota all'art. 24: - Il testo vigente dell'art. 429 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f). 3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare".
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| Art. 25. 1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 430-bis. (Divieto di assumere informazione.) - 1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo". |
| Art. 26. 1. L'articolo 431 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento) - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita'; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale al quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva ". |
| Art. 27. 1. L'articolo 438 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. 5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2". |
| Art. 28. 1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
Nota all'art. 28: - Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale, recavano disposizioni, rispettivamente, in tema di richiesta di giudizio abbreviato e sui provvedimenti del giudice.
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| Art. 29. 1. L'articolo 441 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 441. - (Svolgimento del giudizio abbreviato) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato. 3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. 4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3. 5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilita' dell'articolo 423. 6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 ". |
| Art. 30. 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza "; b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: " Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Nota all'art. 30: - Il testo vigente dell'art. 442 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta. 3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2".
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| Art. 31. 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula "; b) il comma 2 e' abrogato.
Nota all'art. 31: - Il testo vigente dell'art. 443 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 443 (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula. 2. (abrogato). 3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. 4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599".
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| Art. 32. 1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3".
Nota all'art. 32: - Il testo vigente dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
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| Art. 33. 1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444. comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1"; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".
Nota all'art. 33: - Il testo vigente dell'art. 446 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1. 2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3. 4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. 5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. 6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni".
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| Art. 34. 1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta".
Nota all'art. 34: - Il testo vigente dell'art. 448 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 448 (Provvedimenti del giudice). - 1. Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre appello negli altri casi la sentenza e' inappellabile. 3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'art. 578.".
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| Art. 35. 1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
Nota all'art. 35: - Il testo vigente dell'art. 452 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 452 (Trasformazione del rito). - 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
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| Art. 36. 1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso; b) al comma 2 le parole: " e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso " sono soppresse e dopo le parole: "previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "438, commi 3 e 5,".
Nota all'art. 36: - Il testo vigente dell'art. 458 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1. L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. 2. Se la richiesta e' ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato e' stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5".
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| Art. 37. 1. L'articolo 459 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 459. - (Casi di procedimento per decreto). - 1 Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante. 5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale". 2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria"; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". 3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: " Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente ". 4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ". 5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: "su richiesta dell'imputato" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei decreti penali".
Note all'art. 37: - Il testo vigente dell'art. 460 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche', quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizoni di legge violate; c) la concisa esposizone dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo; e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata con il precetto al condannato, e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". - Il testo vigente dell'art. 464 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 464 (Giudizio conseguente all'opposizione). - 1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato. 2. Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. 4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici gia' concessi. 5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione". - Il testo vigente dell'art. 689 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La persona alla quele le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda. 2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione: 1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, comma 1, del codice penale; 3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale; 4) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonche' dei decreti penali; 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; 8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1, lettera b), n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata; 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva; b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686 comma 1, lettere b) e c); c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. 3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3".
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| Art. 38. 1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: "nonche' delle persone indicate nell'articolo 210". 2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Il presidente del tribunale o della corte di assise. quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495".
Nota all'art. 38: - Il testo vigente dell'art. 468 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 468 (Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'art. 495. 3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento. 4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. 4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495. 5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392, comma 2".
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| Art. 39. 1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies". 2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
Note all'art. 39: - Il testo vigente dell'art. 484 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. 2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97, comma 4. 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies". - L'art. 485 del codice di procedura penale stabiliva norme sulla rinnovazione della citazione. - L'art. 486 del codice di procedura penale recava disposizioni sull'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. - L'art. 487 del codice di procedura penale disponeva in tema di contumacia dell'imputato. - L'art. 488 del codice di procedura penale, infine, era cosi' rubricato: "Assenza e allontanamento volontario dell'imputato".
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| Art. 40. 1 L'articolo 493 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. 3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari". |
| Art. 41. 1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210, ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 ".
Nota all'art. 41: - Il testo vigente dell'art. 506 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 506 (Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private). - 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame. 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'art. 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli artt. 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".
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| Art. 42. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3".
Nota all'art. 42: - Il testo vigente dell'art. 507 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 507 (Ammissione di nuove prove). - 1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. 1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3".
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| Art. 43. 1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 512-bis - (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale". |
| Art. 44. 1. Il libro ottavo del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE Art. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili. TITOLO II CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO Art. 550. - (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Art. 551. - (Procedimenti connessi) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio e' ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416. Art. 552. - (Decreto di citazione a giudizio) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio; f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione; g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis. 3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni. 4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2. Art. 553. - (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione. Art. 554. (Atti urgenti) - 1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1. Art. 555. - (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. 2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo' presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione. 3. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. 4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. 5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili. TITOLO III PROCEDIMENTI SPECIALI Art. 556. - (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) - 1 Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558. comma 8. Art. 557. - (Procedimento per decreto) - 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione. 2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato; o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna. 3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili. Art. 558. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensori di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato, per la convalida dell'arresto. 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio. 7 L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. 9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449. commi 4 e 5. TITOLO IV DIBATTIMENTO Art. 559. - (Dibattimento) -1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili. 2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il. giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale. 3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame puo' essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ". |
| Art. 45. 1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: " nella cancelleria del tribunale " sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace". 2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
Nota all'art. 45: - Il testo vigente dell'art. 461, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualemte nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia. 3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. 4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione". - Il testo vigente dell'art. 582 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. 2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato".
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| Art. 46. 1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: "Tuttavia" sino alla fine.
Nota all'art. 46: - Il testo vigente dell'art. 571 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 571 (Impugnazione dell'imputato). - 1. L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. 3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale".
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| Art. 47. 1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio, 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 39-sexies. - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1 Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424; commi 2 e 3, 553 e 554". 2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998. n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 33-septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4". 3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio". 4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente comma: "1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1 bis". 5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "1-bis Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, comma 1-bis e 1-ter". 6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta ". 7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale. introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, e' sostituito dal seguente: "1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ".
Note all'art. 47: - Il testo vigente dell'art. 60 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1. Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. 2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. 3. La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo". - Il testo vigente dell'art. 516 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 516 (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. 1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. 1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis". - Il testo vigente dell'art. 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 517 (Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento). - 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purche' la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore. 1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516, commi 1-bis e 1-ter". - Il testo vigente dell'art. 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e' diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2". - Il testo vigente dell'art. 521-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 521-bis (Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizioe del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione".
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| Art. 48. 1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: " Art. 4-bis. - (Formalita' delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Al fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento". |
| Art. 49. 1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "a norma dell'articolo 420 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: " a norma degli articoli 420-bis e 420-ter". 2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: " dall'articolo 420, comma 4 " sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 420-bis e 420-ter".
Note all'art. 49: - Il testo vigente dell'art. 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 23 (Assenza delle parti private diverse dall'imputato). - 1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova fissazione dell'udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice. 2. Fermo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza". - Il testo vigente dell'art. 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 31 (Svolgimento dell'udienza preliminare). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso. 2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalita'. 3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivita' per il minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori. 4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice puo' disporre l'allontanamento dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'art. 12, comma 3. 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'art. 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando e' presente, e' sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'art. 9".
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| Art. 50. 1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 107-bis. - (Denunce a carico di ignoti) - 1 Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili". |
| Art. 51. 1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558". 2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558".
Note all'art. 51: - Il testo vigente dell'art. 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 123 (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 nonche' dagli artt. 449, comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'". - Il testo vigente dell'art. 163 della norma di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida). - 1. Nel caso previsto dall'art. 558, comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica (presso la pretura) con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza". - Il testo vigente dell'art. 12-bis della legge 7 agosto 1992, n. 356 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12-bis (Giudizio direttissimo). - 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini".
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| Art. 52. 1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "Art. 135. - (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) - 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta. gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero". |
| Art. 53. 1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del codice" sono soppresse; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice"; c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".
Nota all'art. 53: - Il testo vigente dell'art. 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 141 (Procedimento di oblazione). - 1. Se la domanda di oblazione e' proposta nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari. 2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. 3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e' ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facolta' dell'imputato. 4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda e' stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3 del codice. 4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".
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| Art. 54. 1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989. n.271, sono abrogati.
Note all'art. 54: - Gli articoli 155, 156, 158 e 161 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, erano cosi' rubricati: "Art. 155. - Decisione sulla richiesta di incidente probatorio". "Art. 156. - Opposizione alla richiesta di archiviazione". "Art. 158. - Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione". "Art. 161. - Deposito degli atti per il giudizio abbreviato". - Il testo vigente dell'art. 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalle legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale). - 1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'art. 132, comma 2, e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari".
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| Art. 55. 1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: "2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice".
Nota all'art. 55: - Il testo vigente dell'art. 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legisaltivo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 159 (Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio). - 1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto. 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'art. 444, comma 1, del codice".
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| Art. 56. 1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ", acquisito il consenso del pubblico ministero, " sono soppresse.
Nota all'art. 56: - Il testo vigente dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 223. - 1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. 2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 del codice di procedura penale. 3. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale".
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| Art. 57. 1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2". 2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica al giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano gia' trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianita' nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 57: - Il testo vigente dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza prelinare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte. 3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3-ter. Il consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2".
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| Art. 58. 1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: " reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale ".
Nota all'art. 58: - Il testo vigente dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio; e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a). La delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero. Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale".
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| Art. 59. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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