Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479
Ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante: "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti ai giudice di pace e di esercizio della professione forense", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1999).

AVVERTENZA:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 16 dicembre 1999, n. 479, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle, pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:
a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 e' competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio e' pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo e' trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non puo' essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo e' ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n.353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.



Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 26 novembre
1980, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile), come notificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.
534, convertito il legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante: "Interventi
urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo
processo".
"Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. Ai giudizi pendenti
alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni
vigenti anteriormente a tale data, nonche' l'art.
186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5,
40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo,
186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma
primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373,
comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo,
391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del
codice di procedura civile e gli articoli 144-bis 159 delle
disposizioni di attuazione dello stesso codice, come
modificati dalla presente legge, si applicano anche ai
giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 1993.
2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi
quinto e sesto, del codice di procedura civile, come
modificati dalla presente legge; si applicano ai giudizi
iniziati dopo il 1o gennaio 1993, nonche' alle sentenza
pubblicate dopo il 19 aprile 1995.
3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono
definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore.
Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi ai pretore sono da
quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza
ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del
codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse
incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del
30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di
locazione, di comodato e di affitto, si applica l'art.
447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza
del mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso
codice.
5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il
tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti.
Per sopperire alla finalita' dell'esaurimento delle
controversie civili pendenti, il presidente del tribunale
puo' disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza
delle condizioni ivi previste. Tale finalita' costituisce
particolari esigenza di servizio ai fini della nomina di
piu' di due vice-pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri
previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare,
sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei
magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi
all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura
civile e dalle altre leggi vigenti".
- Si trascrive il testo dell'art. 185 del codice di
procedura civile:
"Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura
della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima
udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo,
quando occorre, la loro comparizione personale. Il
tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in
qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".



 
Art. 3.
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attivita' conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause gia' trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.



Nota all'art. 3:
- L'art. 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Sostituzione del giudice di pace), prevedeva la
soppressione degli uffici dei giudici conciliatori.



 
Art. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso gia' pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonche' dei giudizi gia' trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 22 luglio
1997, n. 276, recante: "Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari
appregati e istituzione delle sezioni stralcio nei
tribunali ordinari":
"Art. 11 (Istituzione delle sezioni stralcio e'
assegnazione delle cause pendenti). - 1. Presso i tribunali
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono
costituite una o piu' sezioni stralcio per la definizione
di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'art. 1.
Ciascuna sezione stralcio e' costituita da un magistrato
che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati;
il magistrato che la presiede non e' esonerato dal lavoro
giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni
stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici
aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.
2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione
ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici
onorari aggregati sono disposte a norma dell'art. 7-bis
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.
3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi
di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari
aggregati.
4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni
dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i
procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa
la data dell'udienza. Il relativo provvedimento e'
comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai
sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, almeno
venti giorni prima dell'udienza fissata.
5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i
procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto
30gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della
legge 26 novembre 1990, n. 353, ne' altri procedimenti che
non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.
6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere
attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non
possono far parte delle sezioni civili ordinarie ne'
possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il
compimento di singoli atti".



 
Art. 5.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, e' inserito il seguente:
" 3-bis In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.".
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
" 4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente ".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente:
" 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ".
4. Le indennita' di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1.
L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le
funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita'
di L. 45.360 per ogni giorno di udienza per non piu' di
dieci udienze al mese e di lire 56.700 per ogni sentenza
che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di
conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le
funzioni di giudice di pace e' corrisposta un indennita' di
lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non
dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese.
3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una
indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile;
l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e'
rigettata con provvedimento motivato.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e
3-bis del presente articolo e di cui ai comma 2-bis
dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati".
- Il testo vigente dell'art. 15 della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come
modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace). -
1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu'
giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie
esercitate o, in mancanza, il piu' anziano avuto riguardo
alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date,
il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio
superiore della magistratura e in armonia con le
indicazioni del consiglio giudiziario, provvede
all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente
del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore
delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di
competenza dell'ufficio.
2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza
mensile per effettivo esercizio delle funzioni di L.
250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque
giudici, di L. 400.000 per gli uffici aventi un organico da
sei a dieci giudici, di L. 600.000 per gli uffici aventi un
organico da undici a venti giudici e di L. 750.000 per
tutti gli altri uffici".



 
Art. 6.
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n.374. e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
" Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, e successive modificazioni".
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.
3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1946,
n. 122, reca: "Modificazioni alla competenza degli uscieri
addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti
economici a favore dei medesimi".



 
Art. 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale ai sensi dell'articolo 8, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali:
1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
2) alle cause per i seguenti i reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o , verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 , quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.



Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 8 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 157, come modificato dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore":
"Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la
pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e
previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo
studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio
dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il
tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono
sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel
registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un
periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il
patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale e'
compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del
registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che in
base alle norme vigenti anteriormente alla data di
efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge
16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del
pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi
limiti, in sede penale, essi possono essere nominati
difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico
ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come
difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle
funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento
davanti al presidente del tribunale del circondario in cui
il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula
seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione
forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai
compiti che la legge mi affida con lealta', onore e
diligenza per i fini della giustizia ".
- Si riporta il testo dell'art. 704 del codice di procedura
civile:
"Art. 704 (Domande di procedimento possessorio nel corso di
giudizio petitorio). - Ogni domanda relativa al possesso,
per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio
petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di
quest'ultimo.
La reintegrazione del possesso puo' essere tuttavia
domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il
quale da' i provvedimenti temporanei indispensabili e
rimette le parti davanti al giudice del petitorio".
- Si trascrive il testo dell'art. 688 del codice di
procedura civile:
"Art. 688 (Forma dell'istanza). - La denuncia di nuova
opera o di danno temuto si propone con ricorso al giudice
competente a norma dell'art. 21.
Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si
propone a norma dell'art. 669-quater".
- Si riporta il testo dell'art. 336 del codice penale:
"Art. 336. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). -
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo
a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un
atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e'
commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a
compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per
influire, comunque, su di essa".
- Si riporta il testo dell'art. 337 del codice penale:
"Art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale). - Chiunque
usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio,
mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro
che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni".
- Si trascrive il testo dell'art. 343 del codice penale:
"Art. 343 (Oltraggio a un magistrato in udienza). -
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in
udienza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza
o minaccia".
- Si riporta il testo dell'art. 349 del codice penale:
"Art. 349 (Violazione dei sigilli). - Chiunque viola i
sigilli, per disposizione della legge o per ordine
dell'autorita' apposti al fine di assicurare la
conservazione o l'identita' di una cosa, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la
pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa
da lire seicentomila a sei milioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 379 del codice penale:
"Art. 379 (Favoreggiamento reale). - Chiunque fuori dei
casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli
articoli 648, 648-bis, 648-ter aiuta taluno ad assicurare
il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e'
punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di
delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se
si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo
capoverso dell'articolo precedente".
- Si trascrive il testo dell'art. 572 del codice penale:
"Art. 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
maltratta una persona della famiglia, o un minore degli
anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua
autorita', o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio
di una professione o di un'arte, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica
la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una
lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni;
se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti
anni".
- Si riporta il testo dell'art. 588 del codice penale:
"Art. 588 (Rissa). - Chiunque partecipa a una rissa e'
punito con la multa fino a lire seicentomila.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione
personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione
alla rissa, e' della reclusione da tre mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in
conseguenza di essa".
- Si trascrive il testo dell'art. 589 del codice penale:
"Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa
la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o
piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena
non puo' superare gli anni dodici".
- Si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale:
"Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque s'introduce
nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata
dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta'
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,
ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e'
punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi
contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se
il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle
persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato".
- Si trascrive il testo dell'art. 625 del codice penale:
"Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena e' della
reclusione da uno a sei anni e della multa da lire
duecentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce
o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato
ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di
un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza
farne uso;
4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero
strappandola la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero
anche da una sola che sia travisata o simuli la qualita' di
pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori
in ogni specie di veicoli, nelle stazioni,. negli scali, o
banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o
pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza;
8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame
raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o
equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai
numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze
concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la
pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
da lire quattrocentomila a tre milioni".
- Si riporta il testo dell'art. 640 del codice penale:
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da lire seicentomila a tre milioni:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previ'ste dal
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
- Si trascrive il testo dell'art. 648 del codice penale:
"Art. 648. (Ricettazione). - Fuori dei casi di concorso nel
reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, acquista. riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da lire un milione a venti milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa
sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare
tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose
provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a
tale delitto".



 
Art. 8.
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n.27.



Nota all'art. 8:
- L'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1973, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36 (Ordinamento della professione di avvocato e
procuratore), successivamente abrogato dall'art. 6 della
legge 24 febbraio 1997, n. 27 (soppressione dell'albo dei
procuratori legali e norme n materia di esercizio della
professione forense), prevedeva che i procuratori legali
possono esercitare la professione davanti a tutti gli
uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine
circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti
al tribunale amministrativo regionale competente nel
distretto medesimo".



 
Art. 9.
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, e' aggiunto il seguente:
" In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita ".



Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 162-bis del codice penale,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 162-bis (Oblazione nelle contravvenzioni punite con
pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la
legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda, il contravventore puo' essere ammesso a
pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
del decreto di condanna, una somma corrispondente alla
meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve
depositare la somma corrispondente alla meta' del massimo
dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti
dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art.
105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose
del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza
la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del
fatto.
La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della
discussione finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del
presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora
per questa non fosse possibile l'oblazione l'imputato e'
rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia
consentita".



 
Art. 10.
1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 33-bis. - (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto, previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
Art. 33-ter. - (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica) - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge".
 
Art. 11.
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
" 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno del seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 ".



Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 34 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 34 (Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel
procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha
concorso a pronunciare sentenza in un grado del
procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli
altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha
emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto
penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la
sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha
esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari
non puo' emettere il decreto penale di condanna, ne' tenere
l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi
previsti dal comma 2, non puo' partecipare al giudizio.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al
giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno
dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'art. 11
della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di collopuio,
alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo
sulla corrispondenza previsti dall'art. 18 della legge
26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti
dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975. n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui
all'art. 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma
dell'art. 296.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha
svolti atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di
difensore, di procuratore speciale, di curatore di una
parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha
deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a
procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento
l'ufficio di giudice".



 
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
" Art. 54-quater - (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero) - 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puo' chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
4. La richiesta non puo' essere riproposta a pena di inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge".
 
Art. 13.
1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: " dal difensore o da altra persona abilitata ".
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile".
3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo".
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 100 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 100 (Difensore delle altre parti private). - 1. La
parte civile, il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in
giudizio col ministero di un difensore, munito di procura
speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o
a margine della dichiarazione di costituzione di parte
civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di
costituzione o di intervento del responsabile civile e
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte
e' certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.
4. Il difensore puo' compiere e ricevere, nell'interesse
della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento
che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In
ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione
del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente
il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1
per ogni effetto processuale si intende eletto presso il
difensore".
- Il testo vigente dell'art. 78 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 78 (Formalita' della costituzione di parte civile). -
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile e'
depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza e deve contenere, a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte
civile e le generalita' del suo legale rappresentante;
b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene
esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione
della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la
domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione deve
essere notificata, a cura della parte civile, alle altre
parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel
quale e' eseguita la notificazione.
3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della
dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre
forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e'
depositata nella cancelleria o presentata in udienza
unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte
civile".
- Il testo vigente dell'art. 122 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente.
"Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). - 1.
Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo
di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di
ammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle
indicazioni richieste specificamente dalla legge, la
determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei
fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata
per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo'
essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e
unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la
procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella
circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo
dell'ufficio.
3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in
cui questa e' richiesta dalla legge".



 
Art. 14.
1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: " Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
" 6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta ".



Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 114 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti). - 1. E'
vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro
contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti
non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse
le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per
il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico
ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado
di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli
atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti
del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti
dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite
le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche
degli atti o di parte degli atti utilizzati per le
contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque
quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli
archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci
anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e'
autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite
le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti
o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo'
offendere il buon costume o comportare la diffusione di
notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il
segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti
private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e
dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o
danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse
esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i
sedici anni, puo' consentire la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona
privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa
si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad
altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi
consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di
atti non coperti dal segreto".



 
Art. 15.
1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo ".
2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare".



Note all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 315 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 315 (Procedimento per la riparazione). - 1. La
domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la
sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta
irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e'
divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la
notificazione del provvedimento di archiviazione alla
persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del
comma 3 dell'art. 314";
2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere
lire un miliardo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla
riparazione dell'errore giudiziario".
- Il testo vigente dell'art. 409 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata
presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il
giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione,
pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il provvedimento che dispone
l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle
indagini se nel corso del procedimento e stata applicata
nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al
pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini
ed alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge
nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno
dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre
comunicazione al procuratore generale presso la corte di
appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al
pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per
il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando
non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con
ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero
formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione, il giudice, fissa con decreto l'udienza
preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per
cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'art.
127, comma 5.".



 
Art. 16.
1. L'articolo 415 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 415. - (Reato commesso da persone ignote) - 1. Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano, in quanto applicabili le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto".
 
Art. 17.
1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,".
2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 415-bis. - (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) -1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli, 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'avviso contiene altresi' l'avvertimento che l'indagato ha facolta', entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine puo' essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorche' sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione".
3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: "dall'invito" alla fine sono sostituite dalle seguenti: "dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3".



Note all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 405 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). -
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis il pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale e'
attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di
procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste
pervengono al pubblico ministero".
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico
ministero".
- Il testo vigente dell'art. 407 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini
preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del
codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575,
628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso
codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi
in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse
le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro
collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte
alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati".
- Il testo vigente dell'art. 416 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del
giudice. La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non
e' preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis,
nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora
la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere
sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui
all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al
giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e
le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo,
qualora non debbano essere custoditi altrove".



 
Art. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) a sostituita dalla seguente:
"b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;".
2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: " l'enunciazione " sono inserite le seguenti: ",in forma chiara e precisa,".



Note all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 417 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 417 (Requisiti formali della richiesta di rinvio a
giudizio). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' della persona offesa dal reato qualora ne sia
possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione in forma chiara e precisa, del fatto,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che
dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione".
- Il testo vigente dell'art. 429 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in
modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
4. Il decreto e' notificato alla persona offesa e
all'imputato che non erano presenti all'udienza preliminare
almeno venti giorni prima della data fissata per il
giudizio".



 
Art. 19.
1 Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
2. L'articolo 420 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
" Art. 420. - (Costituzione delle parti) - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'.
3. Se il difensore dell'imputato non e' presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.
4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Art. 420-bis. - (Rinnovazione dell'avviso) - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.
Art. 420-ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Art. 420-quater. - (Contumacia dell'imputato) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. L'imputato quando si procede in sua contumacia, e' rappresentato dal suo difensore.
3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia e' nulla se al momento della pronuncia vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca ordinanza medesima e, se l'imputato non e' comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.
6. Quando si procede a carico di piu' imputati, si applicano, le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto e' in ogni caso indicato se l'imputato e' contumace o assente.
Art. 420-quinquies. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi e' rappresentato dal difensore.
2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore".



Nota all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 418 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 418 (Fissazione dell'udienza). - 1. Entro cinque
giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con
decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera
di consiglio, provvedendo a norma dell'art. 97 quando
l'imputato e' privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data
dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a
trenta giorni".



 
Art. 20.
1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imputato puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65".



Nota all'art. 20:
- Il testo vigente dell'art. 421 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge gia'
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 421 (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti
relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara
aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente risultati
delle indagini preliminari e gli elementi di prova che
giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato
puo' rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere
sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le
disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte,
il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle
forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la
parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro
difese. Il pubblico ministero e i difensori possono
replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e
illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti
contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'art. 416,
comma 2, nonche' gli atti e i documenti ammessi dal giudice
prima dell'inizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, dichiara chiusa la discussione".



 
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 421-bis. - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento e' data comunicazione, al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1."
 
Art. 22.
1. L'articolo 422 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 422. - (Attivita' di integrazione probatoria del giudice) - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis, il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisivita' ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non e' possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato puo' chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 ".
 
Art. 23.
1. Articolo 425 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 425. - (Sentenza di non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che estingue, il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537".
2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: ", di proscioglimento o di non luogo a procedere " sono sostituite dalle seguenti: " o di proscioglimento".
 
Art. 24.
1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare ".



Nota all'art. 24:
- Il testo vigente dell'art. 429 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti
e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure
di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di
legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in
modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione
di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
all'udienza preliminare".



 
Art. 25.
1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 430-bis. (Divieto di assumere informazione.) - 1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo".
 
Art. 26.
1. L'articolo 431 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 431. - (Fascicolo per il dibattimento) - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale al quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva ".
 
Art. 27.
1. L'articolo 438 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 438 - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato puo' chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, puo' subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puo' essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2".
 
Art. 28.
1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.



Nota all'art. 28:
- Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale,
recavano disposizioni, rispettivamente, in tema di
richiesta di giudizio abbreviato e sui provvedimenti del
giudice.



 
Art. 29.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 441. - (Svolgimento del giudizio abbreviato) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilita' dell'articolo 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4 ".
 
Art. 30.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza ";
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: " Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta".



Nota all'art. 30:
- Il testo vigente dell'art. 442 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 442 (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il
giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli
atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2,
la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove
assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina
tenendo conto di tutte le circostanze e' diminuita di un
terzo. Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della
reclusione di anni trenta.
3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia
comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2".



 
Art. 31.
1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula ";
b) il comma 2 e' abrogato.



Nota all'art. 31:
- Il testo vigente dell'art. 443 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 443 (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad
ottenere una diversa formula.
2. (abrogato).
3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro
le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza
che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
dall'art. 599".



 
Art. 32.
1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3".



Nota all'art. 32:
- Il testo vigente dell'art. 444 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva, o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
l'efficacia, alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta".



 
Art. 33.
1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444. comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato".



Nota all'art. 33:
- Il testo vigente dell'art. 446 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e
consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta
prevista dall'art. 444, comma 1, fino alla presentazione
delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se
e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la
richiesta e' formulata entro il termine e con le forme
stabilite dall'art. 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati
oralmente; negli altri casi sono formulati con atto
scritto.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a
mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i
termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era
stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la
comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve,
enunciarne le ragioni".



 
Art. 34.
1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta".



Nota all'art. 34:
- Il testo vigente dell'art. 448 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 448 (Provvedimenti del giudice). - 1. Nell'udienza
prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel
giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice,
se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta
prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente
sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico
ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice
per le indagini preliminari, l'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene
fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta
non e' ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.
Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione
quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero o il rigetto della richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puo' proporre
appello negli altri casi la sentenza e' inappellabile.
3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di
impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma
dell'art. 578.".



 
Art. 35.
1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".



Nota all'art. 35:
- Il testo vigente dell'art. 452 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 452 (Trasformazione del rito). - 1. Se il giudizio
direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza, la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice,
prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone
con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito
abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli
438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".



 
Art. 36.
1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2 le parole: " e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso " sono soppresse e dopo le parole: "previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "438, commi 3 e 5,".



Nota all'art. 36:
- Il testo vigente dell'art. 458 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). - 1.
L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio
abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari la richiesta, con la prova della
avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni
dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
2. Se la richiesta e' ammissibile, il giudice fissa con
decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima
al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla
persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni
previste dagli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
quando il giudizio immediato e' stato richiesto
dall'imputato a norma dell'art. 419 comma 5".



 
Art. 37.
1. L'articolo 459 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Casi di procedimento per decreto). - 1 Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando risulta la necessita' di applicare una misura di sicurezza personale".
2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, ne' l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".
3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: " Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente ".
4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ".
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: "su richiesta dell'imputato" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei decreti penali".



Note all'art. 37:
- Il testo vigente dell'art. 460 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il
decreto di condanna contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgano a identificarlo nonche', quando
occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle
disposizoni di legge violate;
c) la concisa esposizone dei motivi di fatto e di diritto
su cui la decisione e' fondata, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del
minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria possono proporre
opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto e che l'imputato puo' chiedere mediante
l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.
444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata
opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria hanno la facolta' di
nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena
nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando
l'entita' dell'eventuale diminuzione della pena stessa al
di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi
previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o
la restituzione delle cose sequestrate; concede la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della
condanna nel certificato penale spedito a richiesta di
privati. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del
codice penale, dichiara altresi' la responsabilita' della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto e' comunicata al pubblico ministero ed
e' notificata con il precetto al condannato, e, se del
caso, alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
4. Se non e' possibile eseguire la notificazione per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto
penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico
ministero.
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna
al pagamento delle spese del procedimento, ne'
l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
o amministrativo. Il reato e' estinto se nel termine di
cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di due anni, quando il decreto concerne una
contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
estingue ogni effetto penale e la condanna non e' comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena".
- Il testo vigente dell'art. 464 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 464 (Giudizio conseguente all'opposizione). - 1. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice
emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5. Se
l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice
fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque
giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al
difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano
le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e
443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a
norma dell'art. 444, il giudice fissa con decreto un
termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere
il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano
notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove
il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel
termine stabilito ovvero imputato non abbia formulato
nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice
emette decreto di giudizio immediato.
2. Il giudice, se e' presentata domanda di oblazione
contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa
prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non
puo' chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della
pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In
caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche
diversa e piu' grave di quella fissata nel decreto di
condanna e revocare i benefici gia' concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il
fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato
ovvero e' commesso in presenza di una causa di
giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna
anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che
non hanno proposto opposizione".
- Il testo vigente dell'art. 689 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La
persona alla quele le iscrizioni del casellario si
riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati
senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte
le iscrizioni esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si
faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del
codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola
ammenda e delle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, comma 1, del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la
causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del
codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze
che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonche' dei
decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
e' stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1,
lettera b), n. 1), quando l'interdizione o la
inabilitazione e' stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il
fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le
iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella
lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle
indicate nell'art. 686 comma 1, lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le
iscrizioni indicate nell'art. 686 comma 1 lettere b) e c)
ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della
lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti
concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla
capacita' del condannato.
3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e'
indicata anche l'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della
pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3".



 
Art. 38.
1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: "nonche' delle persone indicate nell'articolo 210".
2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del tribunale o della corte di assise. quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilita' della prova a norma dell'articolo 495".



Nota all'art. 38:
- Il testo vigente dell'art. 468 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 468 (Citazione di testimoni, periti e consulenti
tecnici). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame dei
testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle
persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di
inammissibilita', depositare in cancelleria, almeno sette
giorni prima della data fissata per il dibattimento, la
lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve
vertere l'esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise,
quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la
citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonche' delle persone indicate nell'art. 210, escludendo le
testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente
sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire che la
citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici
nonche' delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata
per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre
successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In
ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione
sull'ammissibilita' della prova a norma dell'art. 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste
possono anche essere presentati direttamente al
dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste,
ciascuna parte puo' chiedere la citazione a prova contraria
di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi
nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di
verbali di prove di altro procedimento penale deve farne
espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se
si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle
quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa
e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento
il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la
citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a
norma dell'art. 392, comma 2".



 
Art. 39.
1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies".
2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.



Note all'art. 39:
- Il testo vigente dell'art. 484 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 484 (Costituzione delle parti). - 1. Prima di dare
inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare
costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il
presidente designa come sostituto altro difensore a norma
dell'art. 97, comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies".
- L'art. 485 del codice di procedura penale stabiliva norme
sulla rinnovazione della citazione.
- L'art. 486 del codice di procedura penale recava
disposizioni sull'impedimento a comparire dell'imputato o
del difensore.
- L'art. 487 del codice di procedura penale disponeva in
tema di contumacia dell'imputato.
- L'art. 488 del codice di procedura penale, infine, era
cosi' rubricato: "Assenza e allontanamento volontario
dell'imputato".



 
Art. 40.
1 L'articolo 493 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 493. - (Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari".
 
Art. 41.
1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210, ed alle parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 ".



Nota all'art. 41:
- Il testo vigente dell'art. 506 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 506 (Poteri del presidente in ordine all'esame dei
testimoni e delle parti private). - 1. Il presidente, anche
su richiesta di altro componente del collegio, in base ai
risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa
delle parti o a seguito delle letture disposte a norma
degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti
temi di prova nuovi o piu' ampi, utili per la completezza
dell'esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente
del collegio, puo' rivolgere domande ai testimoni, ai
periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate
nell'art. 210 ed alle parti gia' esaminate, solo dopo
l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle
parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli
artt. 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2".



 
Art. 42.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3".



Nota all'art. 42:
- Il testo vigente dell'art. 507 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 507 (Ammissione di nuove prove). - 1. Terminata
l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta
assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio
l'assunzione di nuovi mezzi di prove.
1-bis. Il giudice puo' disporre a norma del comma 1 anche
l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti
al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431,
comma 2, e 493, comma 3".



 
Art. 43.
1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 512-bis - (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non e' comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale".
 
Art. 44.
1. Il libro ottavo del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI
AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
TITOLO II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 550. - (Casi di citazione diretta a giudizio) - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 551. - (Procedimenti connessi) - 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio e' ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.
Art. 552. - (Decreto di citazione a giudizio) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.
Art. 553. - (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento) - 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Art. 554. (Atti urgenti) - 1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.
Art. 555. - (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero puo' presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, puo' richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
TITOLO III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 556. - (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) - 1 Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558. comma 8.
Art. 557. - (Procedimento per decreto) - 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puo' chiedere il giudizio abbreviato; o l'applicazione della pena su richiesta, ne' presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
Art. 558. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensori di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato, per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al piu' presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7 L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo' formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449. commi 4 e 5.
TITOLO IV
DIBATTIMENTO
Art. 559. - (Dibattimento) -1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il. giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame puo' essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e' sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ".
 
Art. 45.
1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: " nella cancelleria del tribunale " sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".



Nota all'art. 45:
- Il testo vigente dell'art. 461, del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 461 (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici
giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
personalmente o a mezzo del difensore eventualemte
nominato, possono proporre opposizione mediante
dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella
cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo
in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di
inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna, la
data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non
abbia gia' provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo' chiedere al
giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio
immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione
della pena a norma dell'art. 444.
4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi
indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
persona non legittimata.
5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata
inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di
condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo'
proporre ricorso per cassazione".
- Il testo vigente dell'art. 582 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che
la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e'
presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone
l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della
persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli
atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto
di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del
giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo
e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento,
ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali
casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla
cancelleria del giudice che emise il provvedimento
impugnato".



 
Art. 46.
1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: "Tuttavia" sino alla fine.



Nota all'art. 46:
- Il testo vigente dell'art. 571 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 571 (Impugnazione dell'imputato). - 1. L'imputato
puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale nominato anche prima della emissione
del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il
curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di
volere che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione
che spetta all'imputato.
3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore
dell'imputato al momento del deposito del provvedimento
ovvero il difensore nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo'
togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo
difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso
previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore
o del curatore speciale".



 
Art. 47.
1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio, 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39-sexies. - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1 Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424; commi 2 e 3, 553 e 554".
2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998. n. 51, e' sostituito dal seguente:
"Art. 33-septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4".
3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio".
4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente comma:
"1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1 bis".
5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente:
"1-bis Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, comma 1-bis e 1-ter".
6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta ".
7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale. introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, e' sostituito dal seguente:
"1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ".



Note all'art. 47:
- Il testo vigente dell'art. 60 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). - 1.
Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio,
di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di
applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel
decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio
direttissimo.
2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e
grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia
divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di
condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di
condanna.
3. La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca
della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia
disposta la revisione del processo".
- Il testo vigente dell'art. 516 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 516 (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso
dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da
come e' descritto nel decreto che dispone il giudizio, e
non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il
pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla
relativa contestazione.
1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta
attribuito alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle
disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o
eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova
contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519
comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro
atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi
articoli.
1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il
quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e'
tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e'
eccepita a pena di decadenza, entro il termine indicato dal
comma 1-bis".
- Il testo vigente dell'art. 517 del codice di procedura
penale, introdotto dall'art. 187 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 517 (Reato concorrente e circostanze aggravanti
risultanti dal dibattimento). - 1. Qualora nel corso
dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a
norma dell'art. 12, comma 1, lettera b) ovvero una
circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto
che dispone il giudizio il pubblico ministero contesta
all'imputato il reato o la circostanza, purche' la
cognizione non appartenga alla competenza di un giudice
superiore.
1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516,
commi 1-bis e 1-ter".
- Il testo vigente dell'art. 521 del codice di procedura
penale, come sostituito dall'art. 188 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 521 (Correlazione tra l'imputazione contestata e la
sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice puo' dare al
fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione, purche' il reato non ecceda la sua
competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica,
ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista
l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero se accerta che il fatto e'
diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma
degli artt. 516, 517 e 518, comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico
ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei
casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2".
- Il testo vigente dell'art. 521-bis del codice di
procedura penale, introdotto dall'art. 189 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 521-bis (Modifiche della composizione del giudice a
seguito di nuove contestazioni). - 1. Se, in seguito ad una
diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste
dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis,
e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla
cognizioe del tribunale per cui e' prevista l'udienza
preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone
con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1
deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di
impugnazione".



 
Art. 48.
1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
" Art. 4-bis. - (Formalita' delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.
2. Al fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento".
 
Art. 49.
1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "a norma dell'articolo 420 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: " a norma degli articoli 420-bis e 420-ter".
2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: " dall'articolo 420, comma 4 " sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 420-bis e 420-ter".



Note all'art. 49:
- Il testo vigente dell'art. 23 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 23 (Assenza delle parti private diverse
dall'imputato). - 1. L'assenza delle parti private diverse
dall'imputato regolarmente citate non determina la
sospensione o il rinvio del dibattimento, ne' la nuova
fissazione dell'udienza preliminare a norma degli articoli
420-bis e 420-ter del codice.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del codice,
nel caso di mancata comparizione delle parti private
diverse dall'imputato, la sentenza e' notificata alle
stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della
sentenza".
- Il testo vigente dell'art. 31 delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, e successive modificazioni, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 31 (Svolgimento dell'udienza preliminare). - 1. Fermo
quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice
di procedura penale, il giudice puo' disporre
l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre
l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo
interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la
discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla
sua personalita'.
3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai
servizi minorili che hanno svolto attivita' per il
minorenne e all'esercente la potesta' dei genitori.
4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un
legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma
da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque
momento il giudice puo' disporre l'allontanamento
dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le
esigenze indicate nell'art. 12, comma 3.
5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai
fini di quanto previsto dall'art. 90 del codice di
procedura penale. Il minorenne, quando e' presente, e'
sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate
sono sentite se risulta necessario ai fini indicati
nell'art. 9".



 
Art. 50.
1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 107-bis. - (Denunce a carico di ignoti) - 1 Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili".
 
Art. 51.
1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558".
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: " 566 " e' sostituita dalla seguente: "558".



Note all'art. 51:
- Il testo vigente dell'art. 123 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 123 (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 nonche' dagli
artt. 449, comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida
si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e'
custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di
necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il
trasferimento dell'arrestato o del fermato per la
comparizione davanti a se'".
- Il testo vigente dell'art. 163 della norma di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 163 (Presentazione dell'arrestato per la convalida).
- 1. Nel caso previsto dall'art. 558, comma 1, la
presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e
il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della
Repubblica (presso la pretura) con l'atto mediante il quale
formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che
hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti
al pubblico ministero presente all'udienza".
- Il testo vigente dell'art. 12-bis della legge 7 agosto
1992, n. 356 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti
di contrasto alla criminalita' mafiosa), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12-bis (Giudizio direttissimo). - 1. Per i reati
concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero
procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi
previsti dagli articoli 449 e 558 del codice di procedura
penale, salvo che siano necessarie speciali indagini".



 
Art. 52.
1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"Art. 135. - (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) - 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta. gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero".
 
Art. 53.
1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ovvero a norma dell'articolo 557 del codice" sono soppresse;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato".



Nota all'art. 53:
- Il testo vigente dell'art. 141 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 141 (Procedimento di oblazione). - 1. Se la domanda
di oblazione e' proposta nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero la trasmette, unitamente
agli atti del procedimento, al giudice per le indagini
preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare
richiesta di decreto penale, puo' avvisare l'interessato,
ove ne ricorrano i presupposti, che ha facolta' di chiedere
di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento
dell'oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si e' proceduto e'
ammessa l'oblazione e non e' stato dato l'avviso previsto
dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione
della relativa facolta' dell'imputato.
4. Quando e' proposta domanda di oblazione, il giudice,
acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la
domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la
restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti
ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da
versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il
versamento della somma, il giudice, se la domanda e' stata
proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette
gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni;
in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del
reato. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3
del codice.
4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in
altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato
e' rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice,
se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a
dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il
pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con
sentenza l'estinzione del reato".



 
Art. 54.
1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989. n.271, sono abrogati.



Note all'art. 54:
- Gli articoli 155, 156, 158 e 161 delle norme di
attuazione di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvato con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, erano cosi' rubricati:
"Art. 155. - Decisione sulla richiesta di incidente
probatorio".
"Art. 156. - Opposizione alla richiesta di archiviazione".
"Art. 158. - Avocazione nel caso di mancato accoglimento
della richiesta di archiviazione".
"Art. 161. - Deposito degli atti per il giudizio
abbreviato".
- Il testo vigente dell'art. 160 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie, del codice di procedura
penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalle legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 160 (Determinazione della data dell'udienza
dibattimentale o del procedimento speciale). - 1. Ai fini
dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero
del decreto che dispone il giudizio a seguito di
opposizione a decreto penale, la richiesta prevista
dall'art. 132, comma 2, e' proposta al presidente del
tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal
giudice per le indagini preliminari".



 
Art. 55.
1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, puo' manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice".



Nota all'art. 55:
- Il testo vigente dell'art. 159 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvato con decreto legisaltivo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 159 (Indicazione dei procedimenti speciali nel
decreto di citazione a giudizio). - 1. Nel decreto di
citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali,
e i relativi articoli di legge, che possono trovare
applicazione nel caso concreto.
2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a
giudizio, puo' manifestare il proprio consenso
all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli
elementi previsti dall'art. 444, comma 1, del codice".



 
Art. 56.
1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ", acquisito il consenso del pubblico ministero, " sono soppresse.



Nota all'art. 56:
- Il testo vigente dell'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 223. - 1. Nei giudizi di primo grado in corso alla
data di efficacia del presente decreto, se l'imputato,
prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il
giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la
prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti,
il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e
provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della
decisione nelle forme previste dall'art. 422 del codice di
procedura penale.
3. Si applicano le disposizioni previste dagli artt. 441
comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale".



 
Art. 57.
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e' costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2".
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica al giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano gia' trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianita' nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Nota all'art. 57:
- Il testo vigente dell'art. 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio,
l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non
sopravvenga un altro decreto.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza,
concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato
dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini
preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare
solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni
funzioni di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per
la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
dell'udienza prelinare non possono esercitare tali funzioni
per piu' di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del
termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del
quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e'
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al
compimento dell'attivita' medesima.
2-quater. Il tribunale in composizione monocratica e'
costituito da un magistrato che abbia esercitato la
funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in
questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il
consiglio superiore della magistratura delibera sulla
proposta del primo presidente della stessa corte.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento
degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle
infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che
ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi
degli uffici.
3-ter. Il consiglio superiore della magistratura individua
gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella
infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al
Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del
relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere
nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla
base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici
giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate
privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con
organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro
unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve
tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei
magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a
piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto
giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il
magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non
opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a
sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle
di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste
dal comma 2".



 
Art. 58.
1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: " reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: " reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale ".



Nota all'art. 58:
- Il testo vigente dell'art. 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso
il tribunale ordinario). - Nei procedimenti sui quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni
del pubblico ministero possono essere svolte, per delega
nominativa del procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da
vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali
di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso
parte alle indagini preliminari o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da
uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di
tirocinio di almeno sei mesi, nonche', limitatamente alla
convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da
almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del
codice di procedura penale, da vice procuratori onorari
addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto
previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione
ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del
medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al
decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso
ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi
dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da
vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati
in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega e' conferita in relazione ad una determinata
udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale,
essa e' revocabile nei soli casi in cui il codice di
procedura penale prevede la sostituzione del pubblico
ministero.
Nella materia penale, e' seguito altresi' il criterio di
non delegare le funzioni del pubblico ministero in
relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli
per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo
quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura
penale".



 
Art. 59.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
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