Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 28 dicembre 1999 |
Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di un nuovo tipo di fiammifero e variazione del prezzo di vendita al pubblico di un altro tipo. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1995, con la quale sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico tre nuovi tipi di fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi; Viste le richieste di iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammifero, nonche' la variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato "KM Carezza" effettuate dalla Societa' P.Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), Via Penavara, 157; Riconosciuta la necessita' di procedere all'iscrizione in tariffa del nuovo tipo di fiammifero di provenienza comunitaria denominato "KM Superlungo 70", nonche' alla rideterminazione dell'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero "KM Carezza"; Decreta: Art. 1. E' iscritto nella tariffa di vendita al pubblico, il nuovo tipo di condizionamento di fiammifero, denominato "KM Superlungo 70", le cui caratteristiche sono cosi' determinate: a) scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "KM Superlungo 70". Caratteristiche dei fiammiferi: lunghezza senza capocchia: mm 70; lunghezza con capocchia: mm 72; diametro: mm 2,3 x 2,3; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minima: mm 2,5; diametro capocchia massima: mm 2,8; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 77,5x58x25; grammatura cartoncino: gr 320 al mq; ruvido: striscie sui due lati di mm 75x23; tolleranza del contenuto: 4%. Il prezzo di vendita al pubblico per il suddetto nuovo tipo di fiammifero e la relativa aliquota d'imposta di fabbricazione sono stabilite nella misura indicata nell'art. 2 del presente decreto. Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "KM Superlungo 70". All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: 79) colore "rosso-violaceo", con legenda "KM Superlungo 70" in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati "KM Superlungo 70". Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, puo' essere applicata sul nuovo tipo di fiammifero "KM Superlungo 70" la marca indicata all'art. 1 al n. 43 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958. |
| Art. 2. Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato "KM Superlungo 70" sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento: ===================================================================== | Imposta di | Imposta sul | Tipo di | fabbricazione | valore aggiunto |Prezzo di vendita fiammiferi | Lire | Lire | Lire ===================================================================== 1) Scatola di | | | cartoncino a | | | tiretto passante| | | con | | | 80 fiammiferi di| | | legno | | | paraffinati | | | amorfi, | | | denominati "KM | | | Superlungo | | | 70".... | 345 | 250 | 1.500 |
| Art. 3. Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato "KM Carezza" sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento: ===================================================================== | Imposta di | Imposta sul | Tipo di | fabbricazione | valore aggiunto |Prezzo di vendita fiammiferi | Lire | Lire | Lire ===================================================================== 1) Scatola di | | | cartone con 240 | | | fiammiferi di | | | legno | | | paraffinati, | | | denominati "KM | | | Carezza".... | 322 | 233,33 | 1.400
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1999 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 142 |
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