Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 gennaio 2000
Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Cosnay Marie Annick, nata a Merleac il 18 ottobre 1952, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo. il riconoscimento del titolo "Diplome d'Etat d'Assistant de Service Social" rilasciato dal Ministe're de la Solidarite' Nationale in data 24 novembre 1998 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "assistente sociale";
Preso atto che la richiedente risulta in possesso di esperienza professionale nel settore dell'assistenza sociale, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1999;
Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Cosnay Marie Annick, nata a Merleac il 18 ottobre 1952, cittadina francese, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "assistenti sociali" e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre mesi.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia: "legislazione sociale".
Roma, 8 gennaio 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto, si compone di un esame scritto ed uno orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto: consiste nella trattazione di una situazione problematica riguardante una persona, una famiglia, un gruppo o una comunita' tracciata a cura della commissione, o di una ipotesi di lavoro professionale in una situazione in cui si richiede un intervento, con riferimento alla legislazione sociale italiana in relazione al caso specifico.
L'esame orale: consiste nella discussione di questioni pratiche vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3, allo scopo di acquisire pratica nel campo della legislazione sociale. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilita' dell'assistente sociale tutor.
 
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