IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate; Vista l'istanza con cui la ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., con stabilimento in Alte di Montecchio (Vicenza), viale Milano n. 26, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 2000, di kg 4.000 di Tilidina da destinarsi all'esportazione; Accertato che la predetta ditta e' stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi; Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica; Decreta: La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26, Alte di Montecchio (Vicenza), e' autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, kg 4.000 di Tilidina da destinare all'esportazione. Tale quota e' valida dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2000 p. Il dirigente generale: Monzali |