Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 523
Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato nonche' il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di modificare gli importi previsti dall'attuale normativa in materia di lavori in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, tenuto conto della loro esiguita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte
del Ministero del commercio con l'estero
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del1a Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z) e' sostituita con la seguente:
"z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 e' sostituito con il seguente:
"5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1924, n. 130.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1991, n. 153, recante: "Regolamento per i
lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia
da parte del Ministero del commercio con l'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1991, n. 111.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione; per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministenali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Con siglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera z), del citato
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 153, modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"1. Le spese per i lavori, le somministrazioni e i
servizi che, ai sensi dell'art. 8, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, possono effettuarsi in economia
da parte del Ministero del commercio con l'estero, salva la
competenza spettante per legge al Provveditorato generale
dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
sono le seguenti:
a) - v) (omissis);
z) spese minute di ordine corrente, non previste nel
presente comma, fino all'importo do L. 10.000.000.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1979, n. 718, recante: "Approvazione del
regolamento per la gestione dei cassieri e dei consegnatari
delle amministrazioni dello Stato" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1980, n. 25. Si riporta il
testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Pagamento delle spese). - Per il pagamento
delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte
aperture di credito a favore dei cassieri, a termine
dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e
dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' con le modalita' di
cui all'art. 346 dello stesso regolamento.
Le suddette aperture di credito sono rese esigibili,
previa espressa indicazione sui relativi ordini di
accreditamento, esclusivamente in contanti mediante
l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo
quarto comma.
Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al
presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra
somma che i cassieri dovessero inoltrare, e' tenuto un
bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio
finanziario.
Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi
del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli
uffici competenti nella materia dei servizi in economia di
cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri
emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario
e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale
prima di esibirli in tesoreria".



 
Art. 2.
Amministrazione diretta
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, la lettera b) e' sostituita con la seguente:
"b) le somministrazioni a pronta consegna, richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che la specialita' o l'urgenza della provvista rendano necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1o dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro del commercio con
l'estero
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 18



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), del citato
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 153, cosi' come modificato dal presente decreto e' il
seguente:
"Art. 3 (Amministrazione diretta). - 1. Sono ammessi in
amministrazione diretta:
a) (omissis);
b) le somministrazioni a pronta consegna,
richiedendo, ove la spesa superi le L. 10.000.000 al netto
di ogni onere fiscale, preventivi con offerte ad almeno tre
persone o imprese, salvo che la specialita' o l'urgenza
della provvista rendano necessario il ricorso ad una
determinata impresa o persona".



 
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