Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522
Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA; la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita') Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato "Regolamento", ad accrescere il grado di competitivita' delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1o gennaio 1999 dal Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, nonche' a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitivita' internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del Regolamento CEE n. 1540/98 del
Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla
costruzione navale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie speciale - 5 novembre 1998, n. 87.
- Il testo del Regolamento CEE n. 3577/92 del
Consiglio, del 7 gennaio 1992, concernente l'applicazione
del principio della libera prestazione dei servizi ai
trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio
marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
speciale 21 gennaio 1993, n. 6.
- Il testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n.
49) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1997, n. 303.



 
Art. 2.
(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali) Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita' navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2. 2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.



Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre
1993, n. 564, recante "Provvedimenti a favore
dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore
navale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1993, n. 306), e convertito dalla legge 22 febbraio 1994,
n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1994, n. 48), e' il seguente:
"Art. 2. - Gli aiuti previsti nel presente decreto si
riferiscono a lavori di costruzione di unita' a scafo
metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata
di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non
inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se
trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla
massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai
30 nodi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di
potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare
di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad
esclusione delle piattaforme di trivellazione.
2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente
decreto le navi militari, le unita' da diporto e quelle
abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori
nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani
nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle
acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di
orientamento della flotta peschereccia.
3. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione e
trasformazione navale effettuati per conto dello Stato".
Nota all'art. 2, comma 2:
- Il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di
cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo'
concedere alle imprese di costruzione navale nazionali,
iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge
14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione
stipulati nel periodo dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre
1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale
prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno
1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La
predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per
cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992
e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di
valore inferiore ai 10 milioni di ECU.
2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4,
paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
1994.
3. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche
europee richieda la notifica preventiva delle proposte di
singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della
direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino
alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione
della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo
stesso aiuto.
4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a
quelle indicate nel presente articolo per le commesse
provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica
alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste
dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e
l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di
cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in
materia.
5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa
alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10
milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in
concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non
appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro
della marina mercantile, previa autorizzazione della
Commissione delle Comunita' economiche europee, puo'
elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali
unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le
commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU,
sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del
livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso
specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire
l'acquisizione della commessa.
6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
del contratto di costruzione".
"Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione delle
unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle
caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il
Ministro della marina mercantile puo' concedere alle
imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi
speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n.
234, per lavori commessi nel periodo dal 1o gennaio 1991 al
31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento
per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e
1993.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori
di trasformazione navale riguardanti unita', indicate al
comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza
lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate,
purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del
piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione,
delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore
contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai
2.500.000.000 di lire.
3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono
stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai
contratti stipulati nell'anno 1994.
4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
del contratto.
5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di
trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale
sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non
appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della
marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione
delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota
di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare
l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreche'
l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di
aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la
concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
della commessa".



 
Art. 3.
(Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale) 1. Nei limiti e per le finalita' di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU. 2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo. 3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefi'ci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.



Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato Regolamento CEE n.
1540/98 e' il seguente:
"Art. 6 (Aiuti agli investimenti innovativi). - Gli
aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di
costruzione, trasformazione e riparazione navali possono
essere considerati compatibili con il mercato comune fino
ad un'intensita' massima del 10% lordo purche' siano
connessi all'applicazione industriale di prodotti e
processi innovativi che siano effettivamente e
sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente
utilizzati da altri operatori del settore all'interno
dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di
insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli
investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed
esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto;
il loro importo e la loro intensita' siano limitati
al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di
rischio associato al progetto".
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n.
234, recante "Disposizioni concernenti l'industria
navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore
della ricerca applicata al settore navale", (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O.) e'
il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione
navale;
b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione
navale;
c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione
navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1,
riferita al momento della presentazione dell'istanza, e'
obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze
a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto
previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per
l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero
della marina mercantile da parte delle predette
amministrazioni ed enti".
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n.
259, recante "Provvidenze per lo sviluppo della ricerca
applicata nel settore della costruzione e della propulsione
navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1976, n. 130) e' il seguente:
"Art. 4. - Presso il Ministero della marina mercantile
e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca
applicata nel settore della costruzione e della propulsione
navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina
mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina
mercantile;
b) da due esperti designati dal Ministro per la
marina mercantile;
c) da due esperti designati dal Ministro per la
ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la
difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le
partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale
delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale;
h) da un esperto designato dal registro navale
italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni
sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta
giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine
si provvede alla nomina del comitato che potra' essere
successivamente integrato con le designazioni pervenute
dopo il predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad
un funzionario del Ministero della marina mercantile avente
qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del
Ministro per la marina mercantile, durano in carica un
triennio e possono essere riconfermati".



 
Art. 4.
(Contributi per investimenti volti al miglioramento
della produttivita' dei cantieri) 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, puo' concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttivita' dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonche' la razionalizzazione delle attivita' di officina, sempreche' gli investimenti non comportino aumenti della capacita' produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini. 2. Il contributo e' accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato medesimo. 3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilita' della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefi'ci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefi'ci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento. 5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione puo' essere prorogato per non piu' di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, sempreche' la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico. 6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 8. I benefi'ci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.



Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 7 del citato Regolamento CEE n.
1540/98 e' il seguente:
"Art. 7 (Aiuti regionali agli investimenti). - Gli
aiuti concessi per l'adeguamento o l'ammodernamento dei
cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione
finanziaria del cantiere/dei cantieri in questione, allo
scopo di aumentare la produttivita' degli impianti
esistenti, possono essere considerati compatibili con il
mercato comune purche':
nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione
all'art. 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato e che
corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per
ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti
regionali, l'intensita' degli aiuti non superi il 22,5%;
nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione
all'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che
corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per
ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti
regionali, l'intensita' degli aiuti non superi il 12,5% o
il massimale applicabile agli aiuti regionali, se questo e'
inferiore;
riguardino esclusivamente spese ammissibili in base
agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti
regionali".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge
14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 3 comma
1.
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) e
lettera c) del trattato che istituisce la Comunita' europea
adottato a Roma il 25 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317), e' il seguente:
"Art. 87 (ex art. 92). - 3. Possono considerarsi
compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) (omissis);
e) (omissis).
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il testo della legge 16 giugno 1998, n. 209, recante
"Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che
modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che
istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi,
con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre
1997" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 23 della citata legge 14 giugno
1989, n. 234, e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Presso il Ministero della marina
mercantile e' istituito il Comitato consultivo per
l'industria cantieristica.
2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della marina
mercantile ed e' composto dai seguenti membri:
a) due funzionari del Ministero della marina
mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo
dirigente, di cui uno dell'ispettorato tecnico del
Ministero stesso;
b) un funzionario del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente;
c) due esperti nominati dal Ministro della marina
mercantile;
d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione
italiana degli armatori, uno dalla Federazione
dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei
costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione
nazionale dei cantieri navali privati, uno
dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori
navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
dell'industria navalmeccanica piu' rappresentative su scala
nazionale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate
ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero
della marina mercantile.
4. Il Comitato:
a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei
programmi di ristrutturazione e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica;
b) esprime pareri relativi ai piani di investimento,
anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale
degli stessi;
c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla
presente legge;
d) esamina e da' pareri su ogni altra questione che
venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina
mercantile, in materia di industria navalmeccanica.
5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato
di attuazione della presente legge entro il mese di aprile
di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in
vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina
mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due
rami del Parlamento ed al CIPI.
6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un
compenso annuo determinato con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro".
Nota all'art. 4, comma 4:
- Il testo della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche
alla legge 1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attivita' produttive" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1992, n.
299.
(Il titolo della legge e' stato cosi' sostituito con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1992, n. 301).
Nota all'art. 4, comma 6:
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto
ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, concernente
"Regolamento recante disposizioni applicative della legge
14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi
concernenti l'industria navalmeccanica" (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1990, n. 288) e' il
seguente:
"3. La liquidazione del contributo e' disposta previa
verifica della realizzazione del piano d'investimento e
dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali
risultanti dagli atti contabili dell'impresa, da parte di
una commissione presieduta dal Direttore generale del
naviglio del Ministero della marina mercantile e composta
da quattro funzionari, dei quali due della Direzione
generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del
Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del
Ministro".
Nota all'art. 4, comma 7:
- Per gli estremi di pubblicazione del titolo III del
citato decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, si
veda nelle note all'art. 4, comma 6.



 
Art. 5.
(Contributi alla ricerca applicata nel settore navale) 1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2002. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.



Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, recante "Rifinanziamento
delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed
armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di
settore" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
1997, n. 183), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della
ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e
di consolidare le basi tecnologiche dell'industria
navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del
17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di
Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore
navale relativi al periodo 1o gennaio 1997-31 dicembre 1999
ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in
tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica,
determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote,
le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle
spese sostenute per la realizzazione dei programmi di
ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline
scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria
navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o
commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla
definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo
della progettazione delle navi e delle strutture marine,
nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
innovativi, in particolare per navi ottimali per il
cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata
alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a
determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con
caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti,
processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di
cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono
pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al
25 per cento dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del
CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono
presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione,
al Ministro del bilancio e della programmazione economica
ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei
temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono
raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed
ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il
profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui
all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di
cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti
secondo le modalita' di cui all'art. 2 della legge
31 dicembre 1991, n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito
dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132".



 
Art. 6.
(Ristrutturazione dei cantieri) 1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficolta', anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo una tantum non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento. 2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficolta' in cui versa l'impresa. 3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 368 del 23 dicembre 1994. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.



Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge
14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 3,
comma 1.
Nota all'art. 6, comma 3:
- Per il testo dell'art. 23 della citata legge
14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note all'art. 4,
comma 3.
Nota all'art. 6, comma 4:
- Per il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, si veda nelle
note all'art. 4, comma 6.
Nota all'art. 6, comma 5:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del citato regolamento
CEE n. 1540/1998 e' il seguente:
"Art. 4 (Aiuti alla chiusura). - Gli aiuti destinati a
coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di
cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione
navali possono essere considerati compatibili con il
mercato comune purche' le riduzioni di capacita' operate
grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.
2. I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui
al paragrafo 1 sono in particolare:
le indennita' versate ai lavoratori licenziati o
prepensionati;
le spese relative ai servizi di consulenza per
lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti
effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese
indipendenti dai cantieri in questione e le cui attivita'
principali non siano la costruzione, trasformazione o
riparazione navale;
le indennita' corrisposte ai lavoratori per la
riqualificazione professionale;
le spese sostenute per riconvertire il cantiere (i
cantieri), i fabbricati, le installazioni e le
infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati
nelle lettere b), c) e d) dell'art. 1.
3. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi
totalmente ogni attivita' di costruzione, trasformazione o
riparazione, anche le seguenti misure sono considerate
compatibili con il mercato comune:
l'aiuto per un importo che non superi il piu' elevato
dei due valori stabiliti da una perizia di consulenti
indipendenti; il valore contabile residuo delle
installazioni, senza tener conto della parte di eventuali
rivalutazioni successive al 1o gennaio 1991 che superi il
tasso di inflazione nazionale, oppure il valore scontato
del contributo ai costi fissi ottenibile dalle
installazioni in un periodo triennale (meno i benefici che
l'impresa ricava dalla loro chiusura);
gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti
per il capitale di esercizio necessario all'impresa per
completare i lavori non terminati, a condizione che tali
aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia gia'
stata eseguita una parte considerevole dei lavori.
4. L'importo e l'intensita' degli aiuti devono essere
giustificati dall'entita' delle chiusure necessarie, fermo
restando che si deve tener conto dei problemi strutturali
della regione in questione e, in caso di riconversione
verso altre attivita' industriali, della legislazione
comunitaria e delle norme comunitarie relative alle nuove
attivita'.
5. Al fine di garantire l'irreversibilita' delle
chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro
interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione,
trasformazione e riparazione navali che sono stati chiusi
lo rimangano per un periodo non inferiore a dieci anni".
"Art. 5 (Aiuti alla ristrutturazione). - 1. Gli aiuti
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta', compresi gli apporti di capitale, le
remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la
compensazione delle perdite e le garanzie, possono essere
considerati in via eccezionale compatibili con il mercato
comune a condizione che rispettino gli orientamenti
comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato, per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta'. In caso di ristrutturazione, devono essere
inoltre soddisfatti i seguenti requisiti specifici:
l'impresa non deve aver ricevuto alcun aiuto a norma
del regolamento (CE) n. 1013/97;
l'aiuto deve rappresentare un'operazione una tantum e
lo Stato membro interessato deve aver assunto impegni
chiari ed irrevocabili a non concedere in futuro ulteriori
aiuti all'impresa ne' ai suoi successori legali;
deve essere operata un'effettiva ed irreversibile
riduzione della capacita' di costruzione, trasformazione o
riparazione navali dell'impresa beneficiaria, commisurata
al livello di aiuto in questione (a questo riguardo, il
livello della produzione effettiva nei cinque anni
precedenti costituira' il fattore determinante per il
livello richiesto di riduzione di capacita');
la capacita' oggetto della chiusura deve essere
regolarmente utilizzata per la costruzione, trasformazione
o riparazione navali fino alla data della notifica
dell'aiuto in questione a norma dell'art. 10;
la chiusura della capacita' deve essere mantenuta per
almeno dieci anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto
da parte della Commissione;
se la capacita' oggetto della chiusura viene
riutilizzata per scopi alternativi, questi devono essere
indipendenti dal cantiere in questione e le attivita' non
devono riguardare principalmente la costruzione,
trasformazione o riparazione navali;
lo Stato membro interessato deve accettare di fornire
piena collaborazione alla realizzazione delle procedure di
controllo stabilite dalla commissione, comprese le
ispezioni in loco, effettuate eventualmente da periti
indipendenti.
2. Nel valutare la regolarita' della produzione e della
riduzione della capacita', la Commissione basa la propria
decisione non solo sulla capacita' teorica del/dei
cantiere/i dell'impresa ma anche sul livello della
produzione effettiva nei cinque anni precedenti. Non
verranno prese in considerazione le riduzioni di capacita'
in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano
impossibili riduzioni di capacita' nell'impresa
beneficiaria senza compromettere la redditivita' del piano
di ristrutturazione.
3. Prima di adottare una posizione al riguardo, la
Commissione richiede l'opinione degli Stati membri in tutti
i casi di questo genere che superino i 10 milioni di ecu.
4. Qualora le operazioni di ristrutturazione durino
diversi anni e comportino un aiuto di importo assai
elevato, la Commissione puo' richiedere che l'aiuto sia
devoluto ad impianti previa notifica ed approvazione della
Commissione stessa".



 
Art. 7. (Progettazione di piattaforme per unita' navali di futura
generazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unita' navali di futura generazione destinate a finalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonche' alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.



Nota all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera b), della
legge 30 novembre 1998, n. 413, recante "Rifinanziamento
degli interventi per l'industria cantieristica ed
armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di
settore" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
1998, n. 283), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita'
operative di propria responsabilita' il Ministro dei
trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
b) la costruzione, d'intesa con il Ministro della
difesa, di unita' navali di tipologia simile ai
pattugliatori classe "Cassiopea , affidate alla Marina
militare per la vigilanza a tutela degli interessi
nazionali, al di la' del limite esterno del mare
territoriale, e gestite dal Ministero della difesa".
Nota all'art. 7, comma 2:
- Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera a), della
citata legge 30 novembre 1998, n. 413, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Per rendere piu' efficaci le attivita'
operative di propria responsabilita' il Ministro dei
trasporti e della navigazione e' autorizzato a disporre:
a) l'adeguamento della componente navale del
Ministero dei trasporti e della navigazione con unita' atte
ai compiti di vigilanza e soccorso di propria competenza;".



 
Art. 8.
(Livelli dei canoni delle concessioni demaniali marittime) 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorita' portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, fino alla loro scadenza. 2. Alle Autorita' portuali che abbiano gia' iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Note all'art. 8, comma 1:
- Il testo del decreto ministeriale 15 novembre 1995,
n. 595, concernente "Regolamento recante norme per la
determinazione dei canoni per le concessioni demaniali
marittime", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
1996, n. 158.
- Il testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime", convertito con
modificazione dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n.
285), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
1993, n. 234.
- Per gli estremi di pubblicazione del Titolo IV della
citata legge 14 giugno 1989, n. 234, si veda nelle note
all'art. 3, comma 1.



 
Art. 9.
(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)
1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalita' previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme previste dai contratti collettivi. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 consegue altresi' alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti anni.
5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "come sostituito dall'articolo 7" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato".



Note all'art. 9, comma 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione
della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le
imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di
cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato
su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione".
- Il testo vigente dell'art. 119 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.
93, ed. straord.), e' il seguente:
"Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare i cittadini italiani o
comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che
abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal
regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di
mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli
Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
consentire che nelle matricole della gente di mare siano
iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il Ministro per la Marina mercantile (ora Ministro dei
trasporti e della navigazione), sentite le organizzazioni
sindacali competenti puo' disporre, quando le condizioni
del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione
dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e'
necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle
costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso
indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per
la Marina mercantile (ora Ministro dei trasporti e della
navigazione).
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola
della gente di mare della terza categoria anche coloro che
abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che
abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale
categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole
della gente di mare, ai sensi del precedente comma e'
interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Nota all'art. 9, comma 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, recante: "Soppressione del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e
interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e dei gruppi portuali" (pubblicato nella Gazzezza
Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18) convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70) e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e'
abrogata. Con effetto dal 1o febbraio 1990 il Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' posto
in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonche'
agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3,
provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4".
Nota all'art. 9, comma 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato.".



 
Art. 10.
(Modalita' di corresponsione dei contributi) 1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132. 2. Alle imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per commesse di costruzione navale affidate a cantieri europei prima del 1992, con prezzo espresso in valuta di un Paese dell'Unione europea, e per le quali il provvedimento di determinazione del contributo non aveva ancora prodotto effetti definitivi alla data del 31 dicembre 1998, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a rideterminare detto contributo nella valuta in cui e' stato espresso il prezzo del contratto. Tale rideterminazione non ha effetto su altri eventuali contributi connessi al provvedimento stesso. Al fine di assicurare la corresponsione, a titolo di conguaglio, delle eventuali sole differenze tra i due piani di ammortamento, facendo applicazione del tasso di cambio tra tale valuta e la lira italiana vigente alla data di decorrenza economica di ciascuna rata semestrale prevista nel provvedimento concessorio originario, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Si intende corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413. 3. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: "e quale tasso d'interesse prime rate quello riportato dal" sono sostituite dalle seguenti: "e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal".



Note all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n.
431, recante: "Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985,
n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a
favore del settore navalmeccanico ed armatoriale"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n.
12) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per la corresponsione dei contributi di
cui al comma 1 dell'art. 1, il Ministro della marina
mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere
mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del
contributo concesso, con istituti di credito nazionali od
europei, i quali possono operare anche in deroga alle
proprie norme statutarie.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a
carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti
direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i
mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti
rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della
marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati
gli istituti di credito che intendono operare nel settore.
3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al
comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze
semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno,
per la durata di dieci anni.
4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti
per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono
determinati dal Ministero del tesoro.
5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica
dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di
ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di
interesse piu' favorevole di quello praticato dagli
istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della
marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione
del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1
dell'art. 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti
rate semestrali, secondo il piano di ammortamento
presentato.
- Il testo dell'art. 16, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, e' il seguente:
"2. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi e
liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei
relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per
cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa
presentazione di idonea fidejussione bancaria. La
fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione
del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al
contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o
parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la
restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia
versato o debba versare all'istituto di credito
finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La
fidejussione e' prestata fino alla concessione del
contributo in via definitiva ai sensi del comma 3.
3. I contributi sono concessi e liquidati in via
definitiva, a seguito del completamento dei programmi di
ricerca e previa presentazione di una relazione
sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati
ai costi sostenuti".
Note all'art. 10, comma 2:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 14 giugno
1989, n. 234, e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione delle
unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali
o dei paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro
della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi
i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai
sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad
allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi
nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti
all'esportazione di navi) e successive modifiche, di
seguito denominata "accordo OCSE .
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle
aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa
anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di
contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso
ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati
stipulati successivamente al 1o gennaio 1987 ovvero per le
quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano
avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore
alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate
costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della
durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da
applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato
semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro
e vigente alla data del contratto o, in assenza di
contratto, alla data di inizio dei lavori".
- Il testo dell'art. 10, del citato decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, e' il seguente:
"Art. 10 - 1. Per i lavori relativi alla costruzione
delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle
medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2
dell'articolo 4, sempreche' tali lavori siano effettuati
nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art.
19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei
Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro della
marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i
requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi
degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un
contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad
allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi
nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti
all'esportazione di navi) e successive modifiche, di
seguito denominata "accordo OCSE .
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti
siano stati stipulati nel periodo dal 1o gennaio 1991 al
31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via
esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo e'
ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale dell'opera,
al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di
contenitori.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore
alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate
costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della
durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da
applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato
semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro
e vigente alla data del contratto.".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge
30 novembre 1998, n. 413, e' il seguente:
"4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione
di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si
applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991,
n. 431, e successive modificazioni.".
Nota all'art. 10, comma 3:
- Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge
31 luglio 1997, n. 261, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"1. Il contributo di cui all'art. 5 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, puo' essere corrisposto, per
motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da
definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli
3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
contestualmente al provvedimento di concessione del
contributo in via preliminare nonche' di concessione di
quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la
data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse
l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti
riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in
mancanza, da notori organi di informazione economica,
maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente
fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.".



 
Art. 11.
(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva
del Registro internazionale di immatricolazione delle navi
ed interventi a favore del settore armatoriale) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma". 2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Nell'articolo 2, lettera A), della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' inserito il seguente: "2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale". 4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e' differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il contributo di cui al predetto articolo 1, comma 3, lettera c), e' liquidato, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso, negli importi di seguito indicati: a) corso antincendio avanzato e familiarizzazione petroliere, chimichiere e gasiere: lire 1.000.000; b) corso sopravvivenza e salvataggio e corso radar: lire 2.000.000; c) corso antincendio base e Automatic Radar Plotting Aids (ARPA): lire 2.500.000; d) corso sicurezza petroliere, chimichiere, gasiere e Global Maritime Distress Safety System (GMDSS): lire 4.000.000. 5. Al comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 2000". 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, nel limite massimo di lire 3,5 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.



Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che
esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale
di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro
internazionale, da valere ai fini del versamento delle
ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al
1o gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e'
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma".
- Il testo dell'art. 105, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.), e' il seguente:
"4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella
misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che
in base agli altri articoli del presente testo unico o di
leggi speciali non concorrono a formare il reddito della
societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare
detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta
relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito
della societa' o dell'ente e per i quali e' stato
attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito
d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis".
Note all'art. 11, comma 2:
- Il testo dell'art. 9-quater, comma 1, del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"1. Nell'art. 2, lettera A), della tariffa di cui
all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
l'aliquota e' ridotta alla misura dello 0,05 per cento a
decorrere dal 1o gennaio 1998 per le assicurazioni contro i
rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione
marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad
eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni
rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che
non superino la durata di sessanta giorni. La gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente
decreto versa all'entrata del bilancio dello Stato
l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della
rendicontazione inoltrata dalle societa' di assicurazione".
- Il testo della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n.
299.
Note all'art. 11, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 2, del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel
Registro). - 1. Per le navi iscritte nel Registro di cui
all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori del settore
comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna
nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di
iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto
dall'art. 318 del codice della navigazione, come sostituito
dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri
di cui agli art. 146 e 148 del codice della navigazione,
alla data del 1o gennaio 1998, ovvero quelle ad esse
assimilate per accordo con le parti sociali, saranno
interamente armate con equipaggio avente i requisiti di
nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice
della navigazione. Tali navi imbarcheranno almeno un
allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di
macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge
13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto, provenienti da registri esteri e gia'
locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui
al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tra
essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il
primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I
restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali,
e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo
ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle
navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero
alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come
definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della
navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il
comandante";
c) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto acquistate all'estero o comunque
provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova
costruzione consegnate all'armatore in data successiva a
quella di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla
lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318
del codice della navigazione potranno essere determinati
fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui
al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno
inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in
via prioritaria, con personale italiano assunto con
contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e, in mancanza di
questo, con personale non avente i requisiti di cui al
comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione.
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta
annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai
sensi dell'accordo di cui al comma 1, puo' derogarsi
all'art. 318 del codice della navigazione, l'autorita'
marittima nega, qualora non ricorrano motivi particolari o
di forza maggiore, le spedizioni alla nave il cui
equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione
stessa.
2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che
operano in acque territoriali straniere per lavori in mare,
assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o
per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate
dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi
di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1
dell'art. 318 del codice della navigazione, determinato da
appositi accordi stipulati tra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso
dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o
di altro Stato contraente previsti dalla convenzione
internazionale sugli standards di addestramento,
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,
adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge
21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni
riconosciuti o autorizzati".
- Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice
della navigazione e' il seguente:
"1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti
della Repubblica deve essere interamente composto da
cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea".
Nota all'art. 11, comma 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere b) e c) del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante "Misure
straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e
delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.", (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167),
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n.
193), e' il seguente:
"3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1,
anche mediante le modalita' di cui al comma 2, il
commissario liquidatore provvede altresi' agli interventi,
valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore
dell'armamento, per la concessione:
a) omissis;
b) di un contributo mensile per il periodo di
imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due
milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di
coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;
c) di un contributo pari agli oneri connessi alla
frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi
obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonche'
ai corsi per la formazione di personale di bordo
polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle
stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso
e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global - Maritime
System and Safety System , indetti entro la medesima data
del 31 dicembre 1996".
Note all'art. 11, comma 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 4-ter, del citato
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con
le modalita' di cui al comma 2, sono concessi i contributi
per la riconversione professionale degli ufficiali
radiotelegrafisti, nonche' il contributo mensile per il
periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi, pari
a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista
imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro
la data del 31 dicembre 2000".
- Il testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale,
marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi
per assicurare taluni collegamenti aerei" convertito con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n.
300), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre
1996, n. 248.



 
Art. 12.
(Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo) 1. E' demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tale fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme, indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti. 2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare: a) la continuita', regolarita', capacita' e qualita' del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi; b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea; c) eventuali trasporti addizionali; d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri; e) l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico. 3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.



Nota all'art. 12, comma 1:
- Il testo vigente degli articoli 3, 10, 14 e 20 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante:
"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287), e' il seguente:
"Art. 3 (Trasporti pubblici di interesse nazionale). -
1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse
nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei
collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di
una regione e dei servizi elicotteristici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei
servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente
nell'ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere
internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri,
e le linee interregionali che collegano piu' di due
regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali
e quelli nazionali di percorrenza medio lunga
caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti
servizi sono tassativamente individuati con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro
quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto
e' posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei
Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali
ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive
ed inquinanti".
"Art. 10 (Servizi marittimi e aerei). - 1. Sono
delegati alle regioni le funzioni e i compiti
amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di
interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e'
affidata con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18, in
quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono
organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo
quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto
dei principi di economicita' ed efficienza.
3. All'attuazione della delega si provvede a norma
dell'art. 12".
"Art. 14 (Programmazione dei trasporti locali). - 1. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione e sentita, per quanto di competenza, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
aree urbane, il coordinamento della programmazione delle
regioni e delle province autonome con la programmazione
dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le
regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione
dei trasporti locali ed in particolare per i piani di
bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro
aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti
locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti
dalle province e, ove esistenti, dalle citta'
metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto
territoriale e di sviluppo economico e con il fine di
assicurare una rete di trasporto che privilegi le
integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar
modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto
pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui
all'art. 16, le regioni, sentite le organizzazioni
sindacali confederali e le associazioni dei consumatori,
approvano programmi triennali dei servizi di trasporto
pubblico locale. che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio e agli
investimenti;
d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
e) le modalita' di attuazione e revisione dei
contratti di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e
dell'inquinamento ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
locale in territori a domanda debole, al fine di garantire
comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilita' nei
territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali
interessati e le associazioni nazionali di categoria del
settore del trasporto di persone, possono individuare
modalita' particolari di espletamento dei servizi di linea,
da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese
che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici
non di linea o servizi di trasporto di persone su strada.
Nei comuni montani o nei territori in cui non vi e' offerta
dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli
adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del
possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del
trasporto pubblico di persone.
5 Gli enti locali, al fine del decongestionamento del
traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 3-bis, possono
organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree
urbane e suburbane diversificando il servizio con
l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui
all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Detti veicoli devono risultare nella disponibilita' di
soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi
pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su
strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce
titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli
enti locali fissano le modalita' del servizio e le relative
tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il
primo anno in via prioritaria detti servizi. sempre
attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che
esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri
tecnici e le modalita' per la utilizzazione dei sopraddetti
veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione.
6. Ad integrazione dell'art. 86 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti a servizio di
piazza per il trasporto di persone di cui all'art. 82,
comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e' consentito
l'uso proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'art. 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, come sostituito dall'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo
le parole: "di linea" sono inserite le seguenti: "e non di
linea", ad eccezione dei taxi. All'art. 57 del succitato
decreto n. 495 il comma 3 e' cosi sostituito:
"3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e'
consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente
se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici,
abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano
bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo
del veicolo e posto in posizione parallela al senso di
marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di
75x35 cm e la pubblicita' non deve essere realizzata con
messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul
lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di
100x12 cm;
c) che sia realizzata tramite l'applicazione di
pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di
quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle
lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli
adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi
pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle
autostrade .
"Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in
relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art. 16,
ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di
inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai
trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da
quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative
all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e
nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di
quelle relative all'espletamento delle competenze di cui
all'art. 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse
dovra', in particolare, garantire l'attuale livello di
servizio, considerando anche il tasso di inflazione del
settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di
cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal
1o gennaio 1998 e, per le ferrovie gia' in gestione
commissariale governativa, al momento del conferimento
delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8, comma
2, lettera a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni
amministrative in materia di servizi regionali e locali
delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle
regioni a decorrere dal 1o giugno 1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono
individuate e ripartite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della naviazione e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previa
intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono
annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione
dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della
legge n. 59.
7-bis I criteri di ripartizione dei fondi di cui al
comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei
passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'art. 8,
dei risultati del monitoraggio ivi previsto".



 
Art. 13.
(Copertura finanziaria) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli articoli 7, comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5753):
Presentato dal Ministro dei trasporti (Treu) il 2 marzo
1999.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, l'11 marzo 1999, con pareri delle commissioni I,
IV, V, VI, VII, X, XI, XIV e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il
27, 28 aprile 1999; il 25 maggio 1999; il 15, 16, 22, 23,
30 giugno 1999; l'1, 7, 14, 28 luglio 1999.
Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede
redigente, il 9 novembre 1999.
Esaminato dalla IX commissione, in sede redigente, il
9, 10, 11 novembre 1999.
Presentazione del testo degli articoli annunciata
l'11 novembre 1999 (atto n. 5753/R - relatore on. Duca).
Esaminato in aula ed approvato il 16 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4344):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede deliberante, il 25 novembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a, 3a, 5a, 6a, 10a, 11a e della giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il
30 novembre 1999.
Nuovamente assegnato alla 8a commissione (Lavori
pubblici), in sede referente, il 1o dicembre 1999, con
pareri delle commissioni 1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 10a, 11a e
della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, l'1,
9 dicembre 1999.
Nuovamente assegnato alla 8a commissione, in sede
redigente, il 14 dicembre 1999.
Esaminato dalla 8a commissione, in sede redigente, il
15 dicembre 1999.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il
15 dicembre 1999 (atto n. 4344/R - relatore sen.
Carpinelli).
Esaminato in aula e approvato il 15 dicembre 1999.



Note all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera c), della
citata legge 31 luglio 1997, n. 261, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi
finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed
armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla
direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e
dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti
ulteriori limiti di impegno della durata massima di
quindici anni:
c) per gli interventi di cui all'art. 10 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000
milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e
75.000 milioni per l'anno 1999".
- Il testo dell'art. 1, comma 1 lettera b), della
citata legge 30 novembre 1998, n. 413, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi,
finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed
armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla
direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, e'
autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici
anni per gli interventi di cui all'art. 10 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000".



 
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