Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999
Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. (Deliberazione n. 410/99).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 21 dicembre 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 22 dicembre 1999;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;
Visto il piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1983, supplemento ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la delibera n. 69/99, recante: "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunita', e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle misure necessarie per consentire l'introduzione coordinata e progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro territorio entro il 1o gennaio 2002 al piu' tardi, con la previsione di un sistema di abilitazioni per l'UMTS entro il 1o gennaio 2000;
Visto l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell'atto costitutivo e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;
Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;
Considerato quanto segue;
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea intendono promuovere la rapida introduzione sul mercato europeo, in maniera coordinata, di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, al fine di sviluppare un mercato di servizi innovativi, multimediali ed a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni protocollo Internet.
Lo schema di piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione siano resi disponibili, entro il 1o gennaio 2002, 2x60 MHz nelle bande da 1920 MHz a 1980 MHz e da 2110 MHz a 2170 MHz (spettro simmetrico) e 35 MHz nelle bande da 1900 MHz a 1920 MHz e da 2010 MHz a 2025 MHz (spettro asimmetrico), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT.
La famiglia di standard IMT-2000, promossa dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, comprende, tra gli altri, lo standard UMTS, definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), l'istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni.
Conformemente alla decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)25, del 29 novembre 1999, l'interfaccia radio denominata UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) e' conforme allo standard UMTS dell'ETSI, che comprende due modalita' operative, una di tipo FDD, nelle porzioni di spettro simmetrico, ed una di tipo TDD, prevalentemente nelle porzioni di spettro asimmetrico.
L'UMTS, anche ai sensi dell'art. 2 della decisione 128/1999/CE, si differenzia dai sistemi di seconda generazione, quale il GSM, in termini di interfaccia radio, efficienza spettrale, servizi e capacita' degli stessi.
Le caratteristiche dei servizi di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, in rapporto all'evoluzione tecnologica, consistono in:
a) capacita' multimediali superiori a quelle dei sistemi mobili di seconda generazione, con applicazioni a mobilita' completa e mobilita' bassa in diversi ambienti geografici;
b) accesso efficiente ad Internet, Intranet ed ai servizi basati su protocolli Internet;
c) trasmissioni vocali di elevata qualita' paragonabile a quella delle reti fisse;
d) portabilita' del servizio in ambienti differenti (pubblico, privato, rete fissa, rete mobile);
e) funzionamento in un ambiente integrato tra reti mobili, terrestri e satellitari.
Ai sensi della normativa comunitaria, in particolare le direttive 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione, e della normativa nazionale, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali puo' essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacita' dello spettro di frequenze, e tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali.
La disponibilita' limitata delle bande di frequenza per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e la necessita' di garantire risorse spettrali sufficienti allo sviluppo della rete ed alla qualita' dei servizi comportano una limitazione al numero delle licenze rilasciabili.
Il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione costituisce un importante strumento per la realizzazione della convergenza fra servizi di comunicazione mobile e applicazioni Internet, offrendo notevoli opportunita' di mercato per gestori di reti e fornitori di servizi e prodotti.
Il numero massimo di gestori di reti di terza generazione costituisce un elemento la cui valutazione e' funzione della struttura della domanda, dell'effettiva disponibilita' dello spettro frequenziale, dei fattori che caratterizzano il mercato nazionale, dell'offerta adeguata di nuovi servizi, dell'efficacia delle strategie di commercializzazione adottate e del costo e dell'effettiva disponibilita', per gli utenti finali, di terminali mobili adatti alla fruizione di servizi multimediali.
Anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle comunicazioni e delle decisioni adottate in altri Stati membri dell'Unione europea, per la prima fase di sviluppo dei sistemi di terza generazione, un operatore che offra al pubblico servizi multimediali deve poter disporre di almeno 2x10 MHz nello spettro simmetrico e 5 MHz in quello asimmetrico. Tale assegnazione iniziale per ogni licenza assicura la presenza, allo stato, di cinque gestori di sistemi mobili di terza generazione.
Sulla base del previsto schema di assegnazione, rimane disponibile una ulteriore porzione di spettro simmetrico, che potra' essere oggetto di un successivo provvedimento di assegnazione, all'esito di una valutazione circa l'effettivo sviluppo della concorrenza nell'ambito dei sistemi mobili di terza generazione, dell'incremento della domanda dei servizi ad essi collegati, e in considerazione di misure che promuovano l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali.
Una procedura di gara a mezzo licitazione privata, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, costituisce lo strumento piu' adeguato per l'assegnazione delle licenze, attese la scarsita' delle risorse frequenziali e le caratteristiche peculiari del sistema di terza generazione. Tale procedura, costituita da due fasi, la prima di qualificazione, per la selezione di candidati con adeguate credenziali tecniche, economiche e commerciali, e la seconda di aggiudicazione, consente di contemperare gli obiettivi primari del rispetto dei principi di equita', non discriminazione, trasparenza e proporzionalita' con un uso efficiente dello spettro frequenziale e la garanzia di una elevata qualificazione delle imprese partecipanti alla gara.
Lo spettro costituisce una risorsa scarsa, la cui valorizzazione contribuisce all'uso efficiente dello stesso. A tal fine, la somma offerta per l'assegnazione delle frequenze costituisce uno dei criteri che concorrono alla formazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Allo scopo di garantire una remunerazione minima per la suddetta assegnazione risulta opportuno fissare un valore tenendo conto di criteri di valutazione economica e nel rispetto dei principi di proporzionalita', obiettivita' e non discriminazione, oltre che della necessita' di favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di assicurare adeguate condizioni di concorrenza nel mercato.
La decisione n. 128/1999/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 1998 rileva, fra l'altro, che risulta opportuno anche tener conto degli effetti sociali della transizione alla societa' dell'informazione senza fili e che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, come, ad esempio, lo sviluppo della societa' dell'informazione ed il sostegno alla formazione di nuove professionalita' nelle tecnologie legate ai sistemi mobili di terza generazione. Inoltre, nell'ambito del processo di revisione del quadro regolamentare del settore delle telecomunicazioni ("Review 1999"), emerge l'orientamento comunitario di considerare l'opportunita' di destinare gli eventuali introiti, derivanti dagli importi corrisposti dagli aggiudicatari a titolo di assegnazione di porzioni dello spettro elettromagnetico, ad attivita' volte ad incrementare l'uso efficiente dello spettro stesso. L'Autorita' ritiene di condividere tale orientamento, al fine di allargare il mercato delle telecomunicazioni ed in particolare quello legato alle comunicazioni mobili, alle applicazioni legate alla rete Internet, alla convergenza ed ai servizi innovativi.
Nel rispetto dell'autonomia di ogni impresa di sviluppare il servizio sul territorio secondo criteri di massima remunerazione degli investimenti, un obbligo minimo di copertura ai titolari di licenza, sia in termini temporali sia in termini geografici, garantisce, in modo graduale, una copertura uniforme e il piu' possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese.
Un obbligo di copertura dei principali centri urbani, comune a tutti i licenziatari, a partire dai capoluoghi di regione e successivamente esteso ai capoluoghi di provincia, contempera infatti l'esigenza di assicurare un livello minimo di copertura della popolazione sul territorio con le previsioni di mercato, in base alle quali nel periodo iniziale di introduzione del servizio il bacino primario di utenza per i servizi mobili di terza generazione e' costituito dalle zone ad alta densita' abitativa.
La promozione di una effettiva concorrenza nel mercato richiede inoltre apposite misure regolamentari, trasparenti e di durata limitata. Tali misure dovranno essere tali da offrire la possibilita' agli operatori nuovi entranti di ridurre l'incidenza delle diseguali condizioni di partenza e favorire lo sviluppo del mercato dei servizi e dei prodotti che possono essere offerti al pubblico per mezzo delle reti mobili di terza generazione. In particolare, risulta necessario definire le condizioni di roaming fra reti di seconda e di terza generazione anche tenendo conto dell'evoluzione degli standard. A tal fine dovra' facilitarsi la condivisione di siti, impianti e infrastrutture cosi' da garantire condizioni ottimali dal punto di vista della promozione della concorrenza ed offrire il massimo vantaggio per gli utenti, con un minimo impatto ambientale. Le misure dovranno favorire la nascita di un mercato concorrenziale per servizi che potranno essere offerti al pubblico sia dagli operatori mobili licenziatari sia da tutti gli altri soggetti autorizzati, al fine di stimolare un'offerta sempre piu' ampia di servizi innovativi.
Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;
Tenuto conto dei lavori del tavolo tecnico congiunto Autorita' - Ministero delle comunicazioni;
Udita la relazione del presidente prof. Enzo Cheli e dei commissari ing. Mario Lari e prof. Silvio Traversa;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications 2000): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, basato sugli standard definiti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);
b) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione appartenente alla famiglia IMT-2000 e basato sullo standard definito dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute);
c) FDD: sistema duplex a divisione di frequenza (Frequency Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenze differenti;
d) spettro simmetrico, due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo FDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1920-1980 MHz e 2110 - 2170 MHz sono utilizzabili in modo simmetrico FDD;
e) TDD: sistema duplex a divisione di tempo (Time Division Duplex), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente;
f) spettro asimmetrico, una o piu' porzioni di spettro radioelettrico, tipicamente utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo TDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1900 - 1920 MHz e 2010 - 2025 MHz sono utilizzabili in modo asimmetrico TDD;
2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della decisione n. 128/1999/CE, le condizioni e la procedura per l'assegnazione in Italia di licenze individuali nazionali per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2. La licenza individuale nazionale consente l'installazione e l'esercizio di reti per l'offerta al pubblico dei servizi di terza generazione sull'intero territorio.
 
Art. 3.
Licenze individuali
1. In relazione alla attuale disponibilita' dello spettro di frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed f), saranno rilasciate fino a cinque licenze individuali, con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in 2x10 MHz nello spettro simmetrico ed in 5 MHz nello spettro asimmetrico.
2. Una ulteriore porzione dello spettro attribuito ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e' riservata, nella misura di 10 MHz nella parte asimmetrica, per l'espletamento di servizi ad uso privato da disciplinare con separato provvedimento.
3. La banda di frequenza assegnata a ciascuno degli aggiudicatari e' resa disponibile a partire dal 1o gennaio 2002.
4. Le licenze individuali sono rilasciate dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione della licitazione di cui all'art. 4, comma 1.
5. La durata delle licenze oggetto del presente provvedimento e' fissata in 15 anni a partire dal 1o gennaio 2002, con possibilita' di rinnovo.
6. Ai titolari di licenza sono imposti, indipendentemente dagli obblighi volontariamente assunti nell'offerta presentata, obblighi di copertura dei capoluoghi di regione entro trenta mesi a partire dal 1o gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro ulteriori trenta mesi.
 
Art. 4.
Procedura per il rilascio delle licenze
1. Le licenze di cui al presente provvedimento sono assegnate tramite procedura di licitazione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. La procedura di gara e' costituita da due fasi, una di qualificazione ed una di aggiudicazione.
3. La fase di qualificazione e' svolta sulla base di requisiti che verranno definiti nel bando di gara.
4. La valutazione delle offerte sara' effettuata sulla base dei criteri che verranno stabiliti dall'Autorita' con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e al decreto ministeriale 25 novembre 1997.
5. Tra i criteri per la valutazione delle offerte di cui al comma 1 puo' essere previsto l'importo offerto relativo all'assegnazione delle frequenze, sulla base di un valore minimo stabilito dall'Autorita', con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione.
6. I valori ponderali per la valutazione delle offerte, sulla base dei criteri di cui al comma 4, saranno resi noti nel bando di gara.
 
Art. 5.
Standard
1. Ciascun titolare di licenza individuale e' tenuto ad installare ed esercitare un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard scelto della famiglia IMT-2000.
2. Almeno una delle licenze assegnate deve riguardare l'installazione e l'esercizio di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione conforme allo standard UMTS.
3. I partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, quale standard della famiglia IMT-2000 intendono adottare.
4. Qualora, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, nessun soggetto abbia manifestato l'intenzione di adottare lo standard UMTS, la licenza relativa all'ultima porzione dello spettro non viene assegnata ed e' rilasciata con successiva procedura riservata ai sistemi che adottano lo standard UMTS.
5. Qualora i concorrenti collocati ai primi cinque posti della graduatoria finale abbiano manifestato l'intenzione di adottare standard della famiglia IMT-2000 diversi dallo standard UMTS, si procedera' al rilascio della quinta licenza al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria con un'offerta legata all'uso dello standard UMTS.
 
Art. 6.
Oneri finanziari e contributi
1. La scansione temporale per il versamento dell'importo offerto di cui all'art. 4, comma 5, nonche' le eventuali misure di garanzia di natura finanziaria che dovranno fornire i concorrenti risultati vincitori nella procedura di aggiudicazione, sono rese note nel bando di gara.
2. I titolari di licenza individuale di cui al presente provvedimento sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 7.
Misure volte alla promozione della concorrenza
1. L'Autorita' stabilisce misure volte a promuovere una concorrenza effettiva nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni mobili entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Tali misure prevedono, tra l'altro, obblighi di roaming e relative condizioni economiche, condivisione di impianti ed infrastrutture, collocazione dei siti, rapporti fra gestori di reti e fornitori di servizi.
2. I criteri per l'assegnazione di ulteriori 2x10 MHz nella parte di spettro simmetrica sono fissati dall'Autorita' nell'ambito delle misure di cui al comma 1, allo scopo di favorire un effettivo sviluppo della concorrenza.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. L'Autorita' si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento ad eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sulla definizione dell'interfaccia radio dell'IMT-2000.
2. I titolari delle licenze di cui al presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati, e sono tenuti al rispetto dei limiti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, cosi' come previsto dalla normativa vigente.
3. I titolari delle licenze di cui al presente provvedimento possono espletare, prima della data di offerta al pubblico dei servizi, attivita' di sperimentazione. Gli stessi, previo accordo con gli operatori di reti di seconda generazione, possono effettuare prove di interconnessione di reti e di roaming.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 22 dicembre 1999
Il presidente: Cheli
 
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