IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, con il quale il tiro a segno nazionale e' stato posto alla diretta dipendenza dell'allora Ministero della guerra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, e succesive modificazioni, recante norme di attuazione della suddetta legge 16 febbraio 1942, n. 426; Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ed in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1998, con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'Unione italiana di tiro a segno, cosi' come deliberato dall'assemblea delle sezioni nella seduta del 29 novembre 1996; Considerato che in base all'art. 14 dello statuto il presidente della predetta Unione e' eletto dall'assemblea nazionale e che la sua elezione e' approvata dal Ministro della difesa; Considerato che il vigente statuto ha abrogato la previsione sulla gratuita' della carica di cui all'art. 21 del precedente statuto; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, che all'art. 17 ha stabilito che nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aero club d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno; Ritenuta la necessita' di determinare, alla stregua di quanto avvenuto per gli altri enti similari anzidetti, la misura dell'indennita' di carica per il presidente dell'Unione italiana tiro a segno; Visto il parere della Presidenza del Consiglio espresso con nota n. Di.Ca./1654/IV.1.3 del 19 febbraio 1999; Vista la nota n. Di.Ca./4846/IV/2.4.135.7 del 7 dicembre 1999, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, d'intesa con il Ministero del tesoro, ha determinato la misura dell'indennita' di che trattasi; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1o luglio 1998, data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, approvato con decreto ministeriale 14 aprile 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita' di carica del presidente dell'Ente e' determinata in misura pari allo stipendio iniziale annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita' e dell'indennita' integrativa speciale, spettante al segretario generale dell'Ente stesso, maggiorato del venti per cento. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto grava sui fondi dell'Unione italiana tiro a segno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1999 Il Ministro: Scognamiglio Pasini |