Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 516
Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private;
Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la composizione della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento della politiche comunitarie e degli affari regionali costituitivi della delegazione di parte pubblica firmataria dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano, di conferma della delegazione di parte pubblica, nonche' della sua integrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Preso atto che in data 13 maggio 1999 e' stato stipulato un accordo integrativo del citato accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli gia' derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Republbica 8 luglio 1998, n. 371.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 19



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente:
"2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti
accordi devono tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano
l'assistenza farmaceutica per conto delle unita'
sanitarie locali del territorio regionale dispensando,
su presentazione della ricetta del medico, specialita'
medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici,
presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari
erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita'
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e' tenuta alla
presentazione della ricetta corredata del bollino o di
altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il
termine fissato dagli accordi regionali di cui alla
successiva lettera c) non possono essere riconosciuti
interessi superiori a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle
ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi
nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di
erogazione delle prestazioni finalizzate al
miglioramento dell'assistenza definendo le relative
condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto
alla precedente lettera b), e le modalita' di
collaborazione delle farmacie in programmi particolari
nell'ambito delle attivita' di emergenza, di
farmacovigilanza, di informazione e di educazione
sanitaria".
- Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), cosi' come modificato dall'art. 74,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' il seguente:
"9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il comparto del personale del
Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a
rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti
regionali nominati dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei
Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei
contratti, del Dipartimento della funzione pubblica,
designati dai rispettivi Ministeri. La delegazione ha
sede presso la segreteria della conferenza permanente,
con un apposito ufficio al quale e' preposto un
dirigente generale del Ministero della sanita' a tal
fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto
dai commi ottova e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo
1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge
12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale
trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici
giorni dalla stipula".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1998, n. 371, reca: "Regolamento recante norme
concernenti l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
private".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), e successive modificazioni, e' il
seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Republbica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a)-c) (omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, cosi' come modificato ed
integrato dal citato decreto legislativo n. 517 del
1993, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 371 del 1998, si veda nelle note alle
premesse.



 
Allegato
ACCORDO INTEGRATIVO dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, riunite in data 13 maggio 1999, presso il Ministero della sanita' di Roma;
Vista la norma transitoria dell'accordo citato, la quale dispone che sino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dal precedente accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989;
Ritenuto necessario che le ricette spedite dalle farmacie entro la mezzanotte del 10 novembre 1998, in vigenza del precedente accordo, siano esaminate dalle commissioni previste dall'accordo medesimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989;
Nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, alla norma transitoria e' aggiunto il seguente comma:
"2. Le ricette spedite dalle farmacie entro la data di entrata in vigore del presente accordo sono esaminate secondo le disposizioni dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989; le commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del citato accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989, verrano, ove necessario, integrate ovvero ricostituite e cesseranno nel momento in cui sara' ultimato l'iter relativo a tutte le ricette sottoposte alla loro valutazione". Elenco dei firmatari dell'accordo integrativo all'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371:
Regione Veneto: Braghetto
Regione Emilia-Romagna: Bissoni
Regione Friuli-Venezia Giulia: Ariis
Regione Lazio: Cosentino
Regione Lombardia: Borsani
Regione Marche: Mascioni
Regione Sicilia: Sanzarello
Regione Toscana: Martini
Regione Umbria: Antonini
Federfarma: Siri
Fiamclaf: Gizzi
Pubblifarm: Schito
 
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