IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli articoli 1 e 10; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, si e' tra l'altro proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato, al quale resta attribuito il potere di regolazione dei servizi di pubblica utilita' non riconducibili alle attribuzioni di apposite Autorita'. Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, con la quale sono state dettate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996 con la quale e' stato istituito il nucleo per l'attuazione delle suddette linee guida (NARS, e viste le successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991; Visto l'atto di concessione a favore delle F.S. S.p.a. rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro dei trasporti e della navigazione; Visto il documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003; Viste le direttive per il risanamento dell'azienda F.S. emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente il 30 gennaio 1997 ed il 18 marzo 1999; Vista la delibera in data 30 gennaio 1997, con la quale questo Comitato ha facoltizzato il Ministro dei trasporti e della navigazione ad autorizzare aumenti provvisori delle tariffe per i servizi passeggeri nella misura media del 2,5%; Viste le raccomandazioni in data 24 luglio e 26 novembre 1997 con le quali il NARS, in relazione ad una richiesta di ristrutturazione del sistema di determinazione dei prezzi per il servizio ferroviario dei passeggeri di media e lunga percorrenza formulata dalle F.S. S.p.a. nel giugno 1997 e poi riproposta, condivideva l'opportunita' di una riforma del suddetto sistema e di un aumento controllato delle tariffe per il quadriennio 1997-2000; Viste le ulteriori raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 luglio 1999 in materia di politica tariffaria nel settore ferroviario per la media e lunga percorrenza; Vista la nota n. 11458 del 24 settembre 1999 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha presentato la proposta di adeguamento tariffario per il servizio passeggeri di media e lunga percorrenza, allegando la relazione tecnica predisposta dal proprio servizio di vigilanza sulle ferrovie; Preso atto di quanto disposto dal richiamato atto di concessione in ordine alla determinazione dei prezzi per i servizi offerti alla clientela; Considerato che le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri pongono precise indicazioni sulle misure da adottare per ovviare allo squilibrio gestionale dell'azienda e contenere conseguentemente i trasferimenti a carico dello Stato, in linea - tra l'altro - con gli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'art. 2, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e stabiliscono in particolare che il risanamento venga perseguito agendo sulle due direttrici della riduzione dei costi, attualmente superiori alla media europea, e dell'adeguamento delle tariffe sulla base di un percorso di graduale avvicinamento ai valori medi europei che tenga conto delle condizioni del mercato, della relazione origine/destinazione del viaggio e della qualita' del servizio sulla base delle indicazioni generali fornite da questo Comitato con la suddetta delibera 24 aprile 1996; Considerato che nel gennaio 1999 le F.S. S.p.a. hanno proceduto alla costituzione della divisione passeggeri quale centro di costi e ricavi, nell'ambito del piu' ampio processo di separazione contabile delle aree di business; Considerato che la ristrutturazione tariffaria proposta dalla societa' e consistente in un parziale disancoraggio dal vincolo chilometrico delle tariffe passeggeri che vengono invece basate essenzialmente sul criterio della domanda di spostamenti origine-destinazione e differenziate secondo la qualita' del servizio offerto e le condizioni di mercato, introduce elementi di semplificazione a seguito della prevista eliminazione dei supplementi sui servizi Intercity ed Eurostar e attraverso l'accresciuta flessibilita' delle tariffe postula un maggiore orientamento al mercato, apparendo quindi pienamente coerente con le indicazioni contenute nell'atto di concessione .e con le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che, anche ai sensi delle piu' volte richiamate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, adeguamenti tariffari possono essere effettuati solo nel rispetto delle linee guida di cui alla citata delibera del 24 aprile 1996 e sulla base di un metodo tipo price-cap con conseguente predeterminazione dei tetti massimi applicabili in un arco temporale pluriennale ai servizi ricompresi in un paniere significativo e con contemporanea introduzione di miglioramenti qualitativi, anche nella rilevata prospettiva di acquisire quote maggiori di traffico; Ritenuto di condividere la necessita' di lasciare gli incrementi di produttivita' sottesi al richiamato metodo del price-cap a beneficio finale dell'azionista, con conseguente riduzione dei trasferimenti pubblici all'azienda, come previsto dal richiamato art. 2, comma 13, della legge n. 662/1996, stante l'insufficiente grado di copertura dei costi, pur se razionalizzati, ed il differenziale con il livello medio europeo; Ritenuto che il processo di ristrutturazione delle F.S., attualmente impegnate in uno sforzo particolarmente rilevante anche in termini di investimenti, debba essere collocato in un contesto di politica aziendale piu' attenta alle esigenze dell'utenza e piu' orientata all'elevazione della qualita' del servizio; mentre altra significativa tappa del processo di razionalizzazione dell'intero settore ferroviario e' rappresentata dalla fissazione delle tariffe di accesso all'infrastruttura di cui ad altra delibera in data odierna, che segna l'avvio di forme di effettiva concorrenza nell'utilizzo della rete; Ritenuto in tale prospettiva di individuare misure che incentivino le F.S. ad accelerare i tempi di avvicinamento a logiche di mercato e di miglioramento della qualita', prevedendo per il 2000 il parziale recupero dell'inflazione 1998/1999 per le relazioni non incluse nel paniere su cui attuare la prima fase della citata ristrutturazione tariffaria; Ritenuto di condividere nei termini anzidetti la proposta formulata dal Ministro dei trasporti e della navigazione, differendo comunque il primo adeguamento al 16 gennaio 2000 e stabilendo che tale aumento debba essere contestuale all'introduzione di prime misure intese a dare un chiaro segnale dell'attenzione all'utenza cui dovra' risultare ispirata l'attivita' dell'azienda; Ritenuti compatibili con gli obiettivi di politica economica a medio termine del Governo gli aumenti previsti per l'intero periodo di validita' del piano di impresa; Delibera: 1. Ristrutturazione tariffaria. 1.1. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. sono autorizzate a praticare, per i servizi di trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza, a decorrere dal 16 gennaio 2000, un sistema di prezzi differenziati per relazione, in funzione del livello di servizio reso e delle condizioni di mercato. A decorrere da tale data i prezzi per i diversi servizi saranno comprensivi dei supplementi attualmente previsti per i servizi Intercity ed Eurastar, che pertanto verranno aboliti. 1.2. Le F.S. S.p.a. elaboreranno, comunicandolo al Ministero dei trasporti e della navigazione, al NARS ed all'ISTAT un primo paniere di relazioni comprendente i servizi di media-lunga percorrenza non inclusi negli obblighi di servizio pubblico (Eurostar, Intercity ed Espressi) su cui attuare la ristrutturazione tariffaria di cui al comma precedente con pesi specificati in base ai volumi di traffico. Le F.S. S.p.a. prevederanno poi, sempre dandone comunicazione al Ministero di settore ed agli altri organismi citati, progressivi ampliamenti del paniere in modo da acquisire una sempre maggiore flessibilita' tariffaria e da rendere, entro il 2001, detto paniere rappresentativo di almeno il 90% dei consumi, espressi in valore, degli utenti dei servizi a media e lunga percorrenza: i pesi dei singoli servizi sono da rivedere ogni anno alla luce del cambiamento del mix di servizi offerti. 1.3. Anche in considerazione della concorrenza esercitata nel settore da altri modi di trasporto ed in conformita' alle previsioni dell'atto di concessione nell'ambito del paniere la Societa' definira' la struttura tariffaria in piena autonomia, tenendo conto dell'elasticita' della domanda per ciascun tipo di servizio e per ciascuna tratta, nelle diverse fasce orarie della giornata e nei diversi giorni della settimana e dando comunicazione delle tariffe adottate al Ministero dei trasporti e della navigazione, purche' la variazione annua media dei prezzi dei singoli servizi, calcolata secondo la formula di cui appresso, non superi il valore annuo di cui al successivo punto 2:
ks ks SIGMA delta p * q ij ij ------------------------ minore o uguale price cap ks SIGMA q ij dove:
ks delta p ij variazione del prezzo tra anno n e n-1 del servizio S della classe K sulla relazione ij appartenente al paniere rappresentativo;
ks p ij quantita' di traffico all'anno n-1 del servizio S della classe K sulla relazione ij del paniere rappresentativo. 2. Variazione dei prezzi. 2.1. Le variazioni annue dei prezzi sono regolate dal principio del price-cap e sono predeterminate per un periodo quadriennale, sulla base della seguente formula: V = mp - x + Sn ove V e' l'incremento percentuale tariffario massimo consentito per l'anno considerato (n) rispetto all'anno precedente (n-1); mp e' il tasso di inflazione programmata; x e' il tasso di aumento della produttivita'; Sn e'il costo aggiuntivo per i miglioramenti qualitativi dei servizi offerti, espresso in percentuale sui ricavi annui. Tenendo conto di quanto esposto in premessa circa lo scostamento delle tariffe rispetto a quelle praticate dalle maggiori imprese ferroviarie europee e della circostanza che la divisione passeggeri presenta ancora consistenti disavanzi, gli incrementi di produttivita' restano a beneficio dell'azienda con progressiva riduzione dei trasferimenti pubblici: la x e' quindi pari allo 0. Il valore di Sn viene fissato nella misura del 3,5%. 2.2. In attuazione della formula di cui al punto precedente per l'anno 2000 la media ponderata delle variazioni dei prezzi delle relazioni incluse nel paniere di cui al punto 1.2 non puo' superare il 4,7%. Perle relazioni non comprese nel paniere gli incrementi tariffari non potranno superare il 3%, con possibilita' di arrotondamento alle 100 lire superiori. 2.3. Per gli anni successivi al 2000 il Ministro dei trasporti e della navigazione provvedera' ad autorizzare, con proprio decreto, gli aumenti tariffari entro i tetti di variazione come sopra stabiliti. Gli aumenti avranno decorrenza dal 1o gennaio. Perle relazioni incluse nel paniere si applichera' la flessibilita' tariffaria prevista al punto 1.3, mentre per le singole relazioni non incluse nel paniere gli incrementi tariffari non potranno superare i limiti massimi di cui al punto 2.1. 3. Obiettivi di miglioramento della qualita' del servizio ed informativa all'utenza. 3.1. Le variazioni annuali di prezzo restano condizionate dalle risultanze delle verifiche che il Ministero dei trasporti e della navigazione effettuera', entro il 31 ottobre dell'anno precedente, in ordine: 3.1.1. al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio dei servizi di media e lunga percorrenza stabiliti nel piano di impresa 1999-2003; 3.1.2. al rispetto degli standard di qualita' stabiliti entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentite le Ferrovie dello Stato S.p.a. e previa acquisizione del parere del NARS, tenendo conto dei parametri e degli standard fissati nella Carta dei servizi pubblici F.S. e con particolare riferimento a: a) velocita' commerciale (da considerare per singole categorie di servizi e globalmente); b) puntualita' (da considerare per singole categorie di servizi e globalmente); c) eta' media del materiale rotabile; d) quantita' dei punti vendita informatizzati. La fissazione degli obiettivi di miglioramento della qualita' per l'anno 2000 sara' effettuata entro il 30 aprile del 2000 stesso e la prima verifica avra' luogo entro il 31 ottobre successivo. Per gli altri anni del quadriennio la fissazione di detti obiettivi qualitativi avverra' entro il 31 ottobre dell'anno precedente, contestualmente alla verifica sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'anno in corso. 3.2. Qualora le verifiche effettuate evidenzino che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, in tutto o in parte, il Ministero dei trasporti e della navigazione, valutate le motivazioni fornite dalle F.S. S.p.a. circa il mancato o incompleto perseguimento degli stessi, determinera' i provvedimenti in ordine alla modificazione dei valori di variazione dei prezzi, tenendo conto che, della variazione stabilita per ciascun anno, il differenziale rispetto al tasso programmato di inflazione e' attribuito al conseguimento degli standard costiqualita'. 3.3. Le F.S. S.p.a. svolgeranno un'adeguata ed efficace azione nei confronti della clientela ai fini di una ampia informazione in ordine alle diverse opzioni di tariffa relative ai diversi servizi di trasporto ed attueranno tempestivamente tutti i provvedimenti utili a rendere agevole l'utilizzazione dei nuovi strumenti tariffari. In particolare, cureranno che: 3.3.1. sia sempre possibile acquistare presso qualsiasi biglietteria ferroviaria, agenzia di viaggio ed altro canale di vendita di qualsiasi localita' uno o piu' biglietti per qualsiasi destinazione nazionale; 3.3.2. sia sempre possibile procedere ad integrare senza sovrapprezzi presso le biglietterie ferroviarie, le agenzie od a bordo il biglietto acquistato nell'ipotesi che l'utente scelga di utilizzare un servizio piu' costoso di quello corrispondente al biglietto originario, fatti salvi gli obblighi di prenotazione previsti. 4. Clausole finali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione effettuera' le verifiche di competenza e riferira' almeno annualmente a questo comitato sullo stato di attuazione delle presenti direttive ed in particolare, entro trenta giorni dalla verifica di cui al punto 3.2, relazionera' in ordine al grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di esercizio previsti nel citato piano di impresa e degli obiettivi qualitativi, nonche' in merito alle misure di ordine tariffario adottate nell'ipotesi di scostamenti. Le F.S. S.p.a. sono tenute a fornire al Ministero dei trasporti e della navigazione tutti i dati funzionali per l'esercizio del potere di vigilanza del Ministero stesso con periodicita' trimestrale e comunque su richiesta di detto Ministero. Roma, 5 novembre 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999 Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 244 |