Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 513
Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera b).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2.
1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprieta' degli enti locali adibiti ad attivita' teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno 1999, a lire 29 miliardi per l'anno 2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1999, a lire 13 miliardi per l'anno 2000 e a lire 3 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilita' del conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell'attivita' dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma.
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto".
5. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' abrogato.



Note all'art. 2:
- L'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n.
444, cosi' recita:
"3. Per la realizzazione di un programma straordinario
ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale degli immobili di proprieta' degli enti locali
adibiti ad attivita' teatrali e di spettacolo, e'
autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3
miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine,
l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,
sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo,
individua le priorita' con proprio provvedimento, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base di criteri che tengano
conto delle necessita' di attivita' teatrali delle
comunita' facenti capo agli enti locali interessati".
- L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, cosi' recita:
"Art. 4 (Interventi su immobili adibiti a teatri). - 1.
In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale
dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del
Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri,
avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro,
ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili
stabilmente adibiti a teatro, di proprieta' dei comuni o di
altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con
eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato sulla
base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1
e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo.
2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate
anche per la erogazione di contributi sugli interessi
relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma
1. Le modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti
con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo.
3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie
del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente
destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione
nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel Fondo
d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971,
n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori
individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad
esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con
decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo".
- L'art. 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.
20, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Alla costituzione
del consiglio di amministrazione dell'istituto si provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; fino a tale costituzione restano in
carica gli organi nella composizione vigente alla medesima
data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di
amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, l'Autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo nomina un commissario straordinario per la
gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla
conseguita operativita' del consiglio di amministrazione.
2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione
e' in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione
entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono
risolti di diritto.
2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di
amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua
costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto
di tre membri effettivi e due membri supplenti, che cessano
dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori
nella composizione prevista dallo statuto".
- Il comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, recante "Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato", cosi' recita:
"Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di
ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo
destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione
degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono
determinati dall'autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno
efficacia per tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 1998".



 
Art. 3.
1. E' autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonche' a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
 
Art. 4.
1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili".
 
Art. 5.
1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: "Per il funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, e per il funzionamento".



Nota all'art. 5:
- Il comma 11 dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, recante "Istituzione del Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni
culturali ed interventi a favore delle attivita'
culturali", coordinato con le modifiche introdotte dalla
presente legge, cosi' recita:
"11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse
attivita' propedeutiche, e per il funzionamento del Centro
e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a
decorrere dall'anno 2000".



 
Art. 6.
1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: ", sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.";
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche', a decorrere dal 1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3974):
Presentato dal senatore Biscardi, ed altri, il 22
aprile 1999.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
referente, il 29 aprile 1999, con pareri delle commissioni
1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
4, 5 maggio 1999; 15, 17 e 23 giugno 1999; 1o luglio 1999.
Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede
deliberante, il 26 luglio 1999, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 28 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6304):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle
commissioni I, IV e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
16, 21, 22 e 29 settembre 1999.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, l'11 novembre 1999, con pareri delle
commissioni I, IV e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
ed approvato l'11 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 3974/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 18 novembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 25 novembre 1999.



Note all'art. 6:
- Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, coordinati con le modifiche
introdotte dalla presente legge, cosi' recitano:
"Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La
commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre l996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, modifica la propria denominazione in:
"Commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni
consultive in ordine alla valutazione dei requisiti
qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in
materia di teatro. In particolare, essa esprime parere
sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti
nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate
dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale
italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma
antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia",
relativamente al settore teatro, ed alla Accademia
nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico ;
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari
agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione
contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con
regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400".
"Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - La
commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di musica, nei settori
disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In
particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti
nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto
1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle
Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della
valutazione qualitativa del programma di attivita';
c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in
favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in
favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche'
di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione
musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400".
"Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - La
commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1,
comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla
valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle
iniziative culturali in materia di danza. In particolare,
essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza
triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel
campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) unitamente alla commissione consultiva per la
musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b)
dell'art. 9.
2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo
unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza,
il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina,
con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del
medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello
spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello
spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo
comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 cosi' dispone:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
L'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
492, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 23 aprile
1998, n. 134). - l. Dopo il comma 1, dell'art. 6 del
decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro
trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune
nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio
patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere
autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore
al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due
trienni successivi alla data di emanazione del decreto di
identificazione .
2. L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 203, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Contributi in conto interessi). - A decorrere
dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la
concessione di contributi in conto interessi, in favore dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono
contributi statali da almeno quattro anni. La
disponibilita' del Fondo e' costituita mediante
individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico
per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto
dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le
modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al
comma l .
2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel
testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla
data di entrata vigore del regolamento ivi previsto.
3. All'art. 2, comma 1 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, gia' modificato dall'art. 6 del
decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la lettera b)
e' sostituita dalla seguente:
"b) ad altri enti operanti nel settore della musica,
del teatro e della danza, identificati, sulla base di
criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie
previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800,
e successive modificazioni .".
- L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,
n. 203, cosi' recitava:
"Art. 4 (Gestione dei finanziamenti erogati dallo
Stato). - l. A decorrere dal 1o gennaio 1994, il Fondo
istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio
1983, n. 183, ed incrementato ai sensi della legge
13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo,
lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
utilizzato per la corresponsione di contributi sugli
interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o societa'
finanziarie legalmente costituite, a favore delle attivita'
musicali e delle attivita' teatrali di prosa. Per
l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge
4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti la misura dei
contributi e le modalita' ed i termini per la loro
corresponsione".
- L'art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
n. 492, coordinato con le modifiche introdotte dalla
presente legge, cosi' recita:
"Art. 12 (Abrogazione). - Sono abrogati:
a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante
"Classificazione delle sale cinematografiche ;
b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534,
recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo
ridotto ;
c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante:
"Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore
della cinematografia ;
d) la legge 11 agosto 1964, n. 694, recante: "Norme
concernenti le provvidenze in favore della cinematografia ;
e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13,
commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al
quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45,
primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, nonche', a decorrere dal
1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'art.
28 della medesima legge;
f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante:
"Disposizioni per la nomina dei componenti delle
commissioni e dei comitati operanti nel settore dello
spettacolo ;
g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante:
"Integrazione alle disposizioni dell'art. 28 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film
ispirati a finalita' artistiche e culturali ;
h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante:
"Disposizioni in materia di interventi finanziari per i
settori dello spettacolo ;
i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi
3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994,
n. 153".
- I commi secondo, terzo e settimo dell'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento
dei provvedimenti a favore della cinematografia , cosi'
dispongono:
"Art. 28 (Fondo particolare):
(Omissis).
Al fine di promuovere la ricerca creativa, con
particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello
spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi
annualmente premi sul fondo speciale di cui all'art. 45 a
favore di autori di sceneggiature che contribuiscano
all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del
cinema italiano.
Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e
le modalita' di presentazione delle domande, sono
determinati ogni due anni, con proprio decreto,
dall'autorita' competente in materia di spettacolo. I premi
sono concessi su conforme parere della commissione
consultiva per il cinema.
(Omissis).
Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa
dall'autorita' competente in materia di spettacolo al
centro sperimentale per la cinematografia, che provvede
alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di
studio".



 
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