Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 513 |
Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati: a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi; b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera b). 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| Art. 2. 1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprieta' degli enti locali adibiti ad attivita' teatrali e di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l'anno 1999, a lire 29 miliardi per l'anno 2000, a lire 19 miliardi per l'anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l'anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1999, a lire 13 miliardi per l'anno 2000 e a lire 3 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilita' del conto speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell'attivita' dell'Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma. 4. All'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto". 5. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e' abrogato.
Note all'art. 2: - L'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, cosi' recita: "3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprieta' degli enti locali adibiti ad attivita' teatrali e di spettacolo, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorita' con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessita' di attivita' teatrali delle comunita' facenti capo agli enti locali interessati". - L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, cosi' recita: "Art. 4 (Interventi su immobili adibiti a teatri). - 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale, e' istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento e' compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed e' erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 e' definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma 1. Le modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. 3. Alla costituzione delle disponibilita' finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilita' esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonche' per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo". - L'art. 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 11 (Norme transitorie). - 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operativita' del consiglio di amministrazione. 2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto. 2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto". - Il comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", cosi' recita: "Art. 24 (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono determinati dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-regioni. I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 1998".
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| Art. 3. 1. E' autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo modalita' e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonche' a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. |
| Art. 4. 1. All'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalita' attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili". |
| Art. 5. 1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: "Per il funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, e per il funzionamento".
Nota all'art. 5: - Il comma 11 dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali", coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recita: "11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".
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| Art. 6. 1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: ", sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto."; c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche', a decorrere dal 1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'articolo 28 della medesima legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3974): Presentato dal senatore Biscardi, ed altri, il 22 aprile 1999. Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 29 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 4, 5 maggio 1999; 15, 17 e 23 giugno 1999; 1o luglio 1999. Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede deliberante, il 26 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed approvato il 28 luglio 1999. Camera dei deputati (atto n. 6304): Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, IV e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 16, 21, 22 e 29 settembre 1999. Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, l'11 novembre 1999, con pareri delle commissioni I, IV e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato l'11 novembre 1999. Senato della Repubblica (atto n. 3974/B): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 18 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed approvato il 25 novembre 1999.
Note all'art. 6: - Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, coordinati con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recitano: "Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro). - 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre l996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "Commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Societa' di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico ; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400". "Art. 9 (Commissione consultiva per la musica). - La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita'; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". "Art. 10 (Commissione consultiva per la danza). - La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9. 2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 cosi' dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". L'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134). - l. Dopo il comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede. 1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione . 2. L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Contributi in conto interessi). - A decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma l . 2-bis. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata vigore del regolamento ivi previsto. 3. All'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gia' modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni .". - L'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, cosi' recitava: "Art. 4 (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). - l. A decorrere dal 1o gennaio 1994, il Fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 183, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalita' ed i termini per la loro corresponsione". - L'art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 12 (Abrogazione). - Sono abrogati: a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante "Classificazione delle sale cinematografiche ; b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto ; c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia ; d) la legge 11 agosto 1964, n. 694, recante: "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia ; e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonche', a decorrere dal 1o gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell'art. 28 della medesima legge; f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo ; g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle disposizioni dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali ; h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo ; i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153". - I commi secondo, terzo e settimo dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia , cosi' dispongono: "Art. 28 (Fondo particolare): (Omissis). Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'art. 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano. Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo. I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema. (Omissis). Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio".
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