Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 29 novembre 1999
Riconoscimento dell'acqua minerale "S. Bernardo - Sorgente Rocciaviva", in comune di Garessio.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 1992 con la quale la societa' Fonti S. Bernardo S.p.a. con sede in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "S. Bernardo - Sorgente Rocciaviva" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte dell'Orso" sita in comune di Garessio (Cuneo);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 14 luglio 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "S. Bernardo - Sorgente Rocciaviva" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Fonte dell'Orso" sita in comune di Garessio (Cuneo).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico". Inoltre, nel tipo non addizionato di anidride carbonica si autorizza la seguente dicitura: "Puo' essere indicata nella preparazione degli alimenti dei neonati".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 29 novembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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